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L'inquinamento elettromagnetico
Post n°2807 pubblicato il 22 Aprile 2020 da blogtecaolivelli
Nel 2011 la IARC - Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha indicato i campi elettromagnetici a radio- frequenza, tipici dei telefoni cellulari come possibili cause di alcuni tipi di cancro come glioma e neuroma auricolare per gli utilizzatori abituali di telefoni cellulari, anche se per quanto riguarda l'esposizione professionale e quella ambientale si rimanda a ulteriori studi, essendo ancora inadeguato trarre conclusioni. La conseguenza è stata l'inserimento delle radiofrequenze nella classe 2B, che include gli agenti con possibili effetti carcinogeni. Nella stessa classe si trovano oltre 250 agenti, alcuni dei quali di ampia diffusione, che possono diventare cancerogeni come il nichel (che produce reazioni individuali molto intense, per interazione con le proteine), acetaldeide, acrilonitrile, aflatossina M1, Benzantracene, alcuni papillomavirus umani, isoprene, piombo, composti di metilmercurio, policlorofenoli, tioacetammide, il caffè ad altissime dosi (la caffeina è letale fra 150 e i 200 mg/Kg, ma la IARC, nella monografia sottolinea che bere il caffè non può essere classificato come cancerogenico in quanto vi è un'evidenza per la vescica urinaria e una relazione inversa per l'intestino crasso), il nero di carbone (che come molti prodotti della combustione è ricco di idrocarburi policiclici aromatici noti cancerogeni per l'uomo), il talco ( silicati come l'amianto e il talco che è un fillosilicato sono via via sostituiti da prodotti meno tossici come polveri proteiche); nel 2012 nel volume 102 Radiofrequency electromagnetic fields, si è poi esposto compiutamente lo stato dell'arte delle indagini relative. Altri agenti non ionizzanti, come campi elettrici e magnetici a estremamente bassa frequenza erano già stati esaminati e pubblicati nel volume 80, classificandosi rispettivamente di classe 3 (impossibilità con gli studi finora svolti di classifica- zione degli agenti come cancerogeno o non cancerogeno), e di classe 2B. Nel marzo del 2015, uno studio sui ratti svolto dal Prof. Alexander Lerchl della Jacobs Universität di Brema e dal suo gruppo per conto dell'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni ha dimostrato che il tasso di crescita del cancro al fegato e ai polmoni generati da sostanze chimiche aumenta sostanzialmente quando gli animali sono irradiati permanente con campi e.m. analoghi a quelli generati da cellulare. Questo studio conferma una ricerca svolta nel 2010 al Fraunhofer Institut.Inoltre, i ricercatori hanno riscontrato un tasso di crescita dei linfomi significativamente più' alto, e scoperto che alcuni degli effetti si verificano anche per intensità di campo inferiori ai limiti attuali. I meccanismi che scatenano questi effetti rimangono sconosciuti. Il Tasso d'assorbimento specifico varia a seconda del modello di cellulare, e in generale l'antenna esterna, perché è di tipo omnidirezionale, è più efficiente e impiega quindi un segnale più debole di quello dell'antenna incorporata. Le esposizioni sono maggiori quando: a) il segnale di ricezione non è ottimale, per cui l'emissione dell'antenna è massima, ad esempio nei veicoli in movimento; b) nei luoghi chiusi (veicolo fermo o in movimento, mura domestiche, ecc.) in cui l'effetto gabbia di Faraday riflette le radiazioni sulle persone presenti all'interno; c) in presenza di oggetti metallici, magnetici e non, vicino alla testa o al suo interno, per evitare fenomeni potenzianti gli effetti del segnale quali i fenomeni di riflessione, amplificazione, risonanza, ri-emissione passiva: mezzi per camminare, sedie a rotelle, stampelle metalliche, otturazioni odontoiatriche in amalgama e ponti dentali, placche metalliche, viti, ganci, ornamenti del corpo, orecchini, occhiali con montature metalliche. L'Istituto Ramazzini nel 2018 ha terminato uno studio pluriennale condotto su topi di laboratorio sottoposti a radio frequenze riscontrando evidenze significative della comparsa di tumori rari al cuore e al cervello. Legislazione Varie leggi specificano i limiti per i campi elettromagnetici, vedi per esempio: Normativa Archiviato il 2 maggio 2006 in Internet Archive.. I limiti riguardano l'intensità e la frequenza dei campi. Il limite all'intensità è volto a mitigare gli effetti termici del c ampo con un'elevazione della temperatura corporea minore di 1 °C, mentre il limite alla frequenza è inerente agli effetti non termici del campo elettromagnetico, ovvero all'ipotesi di una sua interferenza con la biologia e la fisiologia degli esseri viventi in termini di una cessione di energia a certe frequenze e di un'attività elettromagnetica, che modifica il flusso di ioni, fornisce l'energia di attivazione di determinate reazioni chimiche, ovvero il rallentamento/inibizione di quelle dove il campo magnetico svolge un ruolo-guida. In Italia La legge quadro 36/01prevede per le intensità dei campi: un limite di esposizione; un valore di attenzione; un obiettivo di qualità. Il limite di esposizione è il valore che non deve mai essere superato per le persone non professionalmente esposte (quindi il pubblico). La Cassazione ha pronunciato una delle prime sentenze al mondo che riconosce un nesso di causalità fra uso intenso del cellulare e tumore al cervello, obbligando l'INAIL a indennizzare un manager bresciano. Il valore di attenzione si applica, in pratica, agli ambienti residenziali e lavorativi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Sono quindi escluse, ad esempio, strade e piazze, per le quali [non?] si applica il limite di esposizione. L'obbiettivo di qualità è un valore che dovrebbe essere raggiunto nel caso di nuove costruzioni. Per i campi ad alta frequenza (da 0,1 MHz a 300 GHz) il limite di esposizione previsto dal DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199) è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza. Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sono invece di 6 V/m, valori pari al doppio di quelli previsti in altre nazioni fuori dalla UE. Nel canton Ticino il valore è di 3 V/m alla base dell'antenna. Trattandosi di campi ad alta frequenza non è necessario specificare a parte il valore del campo magnetico, essendo questo semplicemente proporzionale a quello elettrico. Da notare che questi valori si applicano alle stazioni radio base e non ai dispositivi mobili come i cellulari per i quali invece non esiste una normativa. A titolo di esempio, un cellulare con una potenza tipica di 1 W crea un campo di circa 6 V/m a un metro di distanza e di 60 V/m a 10 cm. Per la tabella con i valori si veda Per i campi a frequenza industriale (50 Hz) ossia quelli generati dalle linee elettriche e cabine di trasformazione, il DPCM 8 luglio 2003 nº 200 prevede un limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5000 V/m per il campo elettrico; lo stesso DPCM fissa un valore di attenzione per l'induzione magnetica a 10 µT e per l'obiettivo di qualità a 3 µT. Questi limiti vanno applicati, come per le alte frequenze, a tutti i luoghi ad alta frequentazione e dove si prevede una permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere ma, rispettivamente, per le condizioni preesistenti alla data di emanazione del DPCM e, relativamente all'obbiettivo di qualità, ai nuovi progetti successivi a tale data. Infatti, i decreti attuativi della suddetta legge-quadro prevedono, per i campi ELF, un valore di attenzione di 10 µT e un obiettivo di qualità di 3 µT (nuovi elettrodotti); per i campi RF - RF/MW, un valore di attenzione di 6 V/m. Tecniche di misurazione Esistono sia limiti da misurare sul singolo impianto (rilevazioni a banda stretta) sia limiti puntuali che riguardano il campo totale generato da più impianti (rilevazioni a banda larga): con la tecnica a banda larga viene misurato l'effetto complessivo della sovrapposizione di tutte le sorgenti presenti nel punto di misurazione, di tipo molto differente (radar di potenza, ripetitori radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia cellulare), senza potere quantificare il contributo dello specifico impianto; con la tecnica a banda stretta è effettuata con strumenti dotati di risposta temporale tale da rivelare le caratteristiche degli impulsi emessi (durata e frequenza di ripetizione dell'impulso), e una dinamica sufficiente a sopportare intensità di picco che possono raggiungere le migliaia di V/m. Nel caso di misure effettuate in regime di campo vicino occorre, inoltre, rilevare anche la componente magnetica. Enti di controllo L'ente ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) coordina campagne di misura dell'elettromagnetismo a campione in diverse località italiane o su richiesta delle autorità locali o della popolazione. Lo stesso ente ARPA è responsabile dell'autorizzazione riguardo l'installazione e la modifica degli impianti Radio-TV- Cellulari in coerenza con gli attuali standard di campo elettromagnetico previsto. Sanzioni Non sono previste sanzioni per gli impianti che superano i limiti di legge, ma che contribuiscono a generare una somma di campi magnetici superiori al limite consentito per un'area abitata. In ogni caso se sono superati i limiti totali o puntuali si applicano comunque procedure cosiddette di "riduzione a conformità" almeno per gli impianti di telecomunicazioni. L'adeguamento degli impianti è imposto da province e regioni, ed è a carico del titolare dell'impianto. La violazione delle normative relative alle emissioni elettromagnetiche non è menzionata nel D. Lgs. 231/2001, e non comporta responsabilità amministrativa delle società private o Enti. Fra le sanzioni previste nel Decreto e non applicabili in caso di violazione dei limiti di legge sulle emissioni elettromagnetiche: interdizione dall'attività, sospensione o revoca di concessioni o autorizzazioni o licenze funzionali alla commissione dell'illecito, sanzioni pecuniarie, confisca, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da contributi pubblici. L'emissione di onde elettromagnetiche al di fuori dei limiti previsti dalla legislazione non è infatti contemplato fra le fattispecie di reati ambientali introdotte nel D. Lgs. 231/2001, dal Decreto Legislativo n. 121/2011 (emesso in attuazione della Direttiva 2008/99/CE, in materia di tutela penale dell'ambiente). |
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