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LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL TEOREMA DEL MAESTRO UNICO di Anna R. (parte 1)

Post n°312 pubblicato il 09 Novembre 2008 da ayrton86as

E’ incredibile la leggerezza o l’incoscienza con cui il Ministro dell’Istruzione (o chi per Lei) sta procedendo alla destrutturazione della nostra scuola, a partire da quelle più amate dai genitori, apprezzate dall’opinione pubblica e accreditate dalla ricerca pedagogica non solo italiana. Ci riferiamo in particolare alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare. Quasi nulla invece si dice della scuola dell’infanzia, il nostro “gioiello di famiglia”, e dell'incursione corsara dei novelli censori della spesa pubblica. E dire che proprio in questi mesi si dovrebbe dire molto dei suoi 40 anni (portati bene!), della legge istitutiva, la mitica n. 444 del 18-3-1968, giusto 40 anni da cancellare con vigorosi “punto e a capo”. . Dalle prime anticipazioni sul piano di attuazione della legge 133/2008 (che conferma i contenuti del decreto legge 112/2008) risulta un’inaccettabile riduzione del servizio educativo della scuola dell’infanzia al solo orario antimeridiano (con un solo insegnante), l’aumento del numero di bambini per sezione, la “condanna” di ogni forma di compresenza tra i docenti ed il ripristino di forme selvagge di anticipo scolastico. Il fatto è che i decreti estivi, mai pubblicamente discussi, elaborati senza nessun confronto con le parti sociali, è l’obiettivo dell’intera manovra,questo a prescindere da una attenta considerazione del funzionamento attuale delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari. Ma a quale scuola si pensa? Non si pensa che questa scuola è cambiata perché è un grande fenomeno sociale, costruito da migliaia di genitori, insegnanti, enti locali, comunità, ma si pensa solo a scelte politico-amministrative . Le scuole dell’infanzia (statali) funzionano mediamente per 40 ore settimanali, e che la doppia figura dell’insegnante nella scuola statale è un dato consolidato dall’ormai lontano 1978 (legge 463) ed ha consentito a questa scuola di crescere in qualità, competenza, affidabilità, che le fasce di compresenza dei due docenti, purtroppo limitate a poche ore al giorno, sono indispensabili per costruire un ambiente educativo adeguato all’età dei bambini dai 3 ai 6 anni (che si deve basare su relazioni stabili, su attenzioni e cure affettive, su una didattica a piccoli gruppi, sull’ascolto prima ancora che sulla lezione),che il numero medio di bambini per sezioni è già oggi il più alto tra tutti i livelli scolastici, oltre i 25 per sezione. I bambini di una sezione usufruiscono di due figure stabili di insegnanti,che sollecitano i tanti linguaggi dei bambini (arte, musica, creatività…), queste figure che operano in equipe non rappresentano un disordine esistenziale per quei bambini ma sono piuttosto un motivo di arricchimento e di aiuto alla crescita, oltre che un fattore di protezione e di sicurezza. Sarebbe meglio che qualcuno si prenda la briga di leggersi la seguente legge perchè è una legge per la quale ho lottato con tutte le mie forze e con la collaborazione delle insegnanti di tutta Italia e di alcuni onorevoli.

LEGGE 9 AGOSTO 1978, N. 463 (GU N. 232 DEL 21/08/1978)
ART.9.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI

  • l'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere,anche su proposta del consiglio di circolo. a ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti.non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.
  • l'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in venti ore mensili,da destinare,ai sensi dell' articolo 88 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n.417 alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere,le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.
  • in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse,le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. in tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.
ART.12.
CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI
  • disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari fino dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82,i posti di insegnante elementare di ruolo istituti per le normali attività educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause,nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all' articolo 1 della legge 24 settembre 1971,n.8820 ,entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali,nonché per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicap.
ART.26.
ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO
  • l'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami,integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.
  • i concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento,qualora se ne verifichi la disponibilità all'atto della conclusione del concorso.
ART.29.
MODALITÀ ED EFFETTUAZIONE DEI CONCORSI
  • i concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche,di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.
  • sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
  • le prove di esame del concorso e i relativi programmi,nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli,sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  • le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti,di cui 40 per le prove scritte o pratiche,40 per la prova orale e 20 per i titoli.
  • sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il personale educativo,superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.
  • per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.
ART.30.
DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO
  • terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale,si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
  • sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito,alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'articolo 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.
  • nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' articolo 5 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3 ,e successive modificazioni e integrazioni.
  • i candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito,in relazione al numero dei posti messi a concorso,sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo,da determinare prima del conferimento degli incarichi.
  • le modalità per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del ministro della pubblica istruzione,sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  • ai fini della validità del tirocinio medesimo il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.
  • il tirocinio consiste,nei concorsi per il personale insegnante,nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso;nei concorsi per il personale educativo,esso consiste nello svolgimento delle attività proprie della funzione educativa.
  • il programma del tirocinio medesimo - che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma - comprenderà altresì,sia per il personale insegnante sia per il personale educativo,ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio,sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.
  • tali attività,anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti,hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento,la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacità professionali.
  • esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore.solo per gravi e giustificati motivi potrà essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi,al di sotto del quale il tirocinio sarà ripetuto l'anno successivo.
  • sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico,presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo,avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi.
  • i componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui allo articolo 12 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n.417 .
  • al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso è stato svolto fornisce,sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n. 416 .
  • sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione,da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa,presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.
  • al termine del tirocinio la commissione,sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.
  • avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo è ammesso ricorso al provveditore agli studi,che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale,nel caso trattasi di concorsi provinciali,ovvero al ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del consiglio nazionale della pubblica istruzione,nel caso trattasi di concorsi regionali,interregionali o nazionali.
  • ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui allo articolo 7 della legge 14 dicembre 1971,n.1074 ,sostituito dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1974,n.358.
  • ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.
  • i candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo,con assegnazione della sede di titolarità.
  • il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

DATA A ROMA,ADDÌ 9 AGOSTO 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PEDINI -
PANDOLFI - MORLINO
VISTO,IL GUARDASIGILLI:BONIFACIO
Bisogna fare veramente chiarezza su quella che è l'organizzazione attuale nelle scuole primarie. Più volte si è detto che tre insegnanti operano su una sola classe o, al massimo, che questi tre insegnanti sono impegnati su due classi; non e' cosi'. Una classe con tempo modulare oggi, è impegnata per 5 ore al giorno (30h a settimana); gli insegnanti prestano un orario di servizio di 24h settimanali delle quali 2 destinate alla programmazione delle lezioni. Con un semplice calcolo matematico, si capisce che tre insegnanti, in una settimana, prestano 66 ore di insegnamento nelle due classi a copertura delle 60 ore di lezione Avanzano quindi 6 ore, più 4 di insegnamento di Religione Cattolica (e quella guai a toccarla). Queste 10 ore, su un team di tre docenti (circa tre ore ciascuno), devono essere utilizzate prioritariamente per la sostituzione dei docenti assenti e, in alternativa, per la costituzione di gruppi di lavoro o interventi individualizzati.. Inoltre, l'insegnante prevalente esiste da tempo e con questa modalità si lavora da anni; ma il punto è un altro, questa manovra ha come unico intento quello di. ridurre il tempo scuola da destinare ai bambini da 30 a 24 ore settimanali in modo da evitare nuove assunzioni per almeno 5 anni. Nella riesumazione del maestro unico si è vista la modalità organizzativa ideale per realizzare questa condizione. Si dice che si attiveranno scuole a tempo pieno, ma nessuno sottolinea che una scuola a tempo pieno richiede principalmente la disponibilità degli enti locali che devono garantire la mensa, ovviamente in strutture adeguate. Ha ragione Veltroni quando dice che al sud le scuole funzioneranno solo fino alle 12:30, anche se non ha saputo spiegarne il motivo. Un'ultima cosa: qualcuno si è chiesto a quali discipline si andranno a togliere le ore? Si vocifera che l'inglese sarà potenziato, che si dovrebbe introdurre l'educazione civica (come se non si facesse), la musica è fondamentale, l'educazione fisica non si tocca, l'informatica neppure. L'unica soluzione sarebbe quella di eliminare l'insegnamento della lingua italiana, tanto quella i nostri figli, con il tempo in più che avranno da trascorrere davanti al televisore, la potranno apprendere direttamente da quella che sarà la vera maestra unica. Nella maggioranza, tra i banchi della Lega soprattutto, Bossi ci ha messo del suo per complicare la vita al ministro, prima dicendo che il maestro unico "rovina i bambini", poi aggiungendo che "gli insegnanti del sud abbassano la media"..

 
 
 
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