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« LA SCUOLA DELL’INFANZIA ...Dieci anni senza Faber... »

 LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL TEOREMA DEL MAESTRO UNICO di Anna R (parte 2)

Post n°313 pubblicato il 09 Novembre 2008 da ayrton86as

Ho riportato il testo scritto da Anna R. spero che lo leggiate tutti è molto interresante. Purtroppo era lungo e l'ho dovuto dividere in due parti. Iniziate a leggerlo dal post precedente, questa è la seconda parte. Grazie Anna per la tua collaborazione
Decreto Gelmini su maestro unico, libri di testo e valutazione, pubblicato in GU n.204 del 01-09-2008
Ecco il testo del discusso decreto Gelmini riguardante la valutazione e la validità quinquennale delle adozioni dei libri di testo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita’
connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazion
E m a n a
il seguente decreto-legge
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre aduna sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2.  A  decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del  comportamento e’ espressa in decimi.
 3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
 collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
 complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
 non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
 ciclo.  Ferma  l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
 dell’anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
 dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca sono specificati i
 criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita’  del
 comportamento  al  voto  insufficiente,  nonche’  eventuali modalita’
 applicative del presente articolo.
 
Art. 3.
 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1.   Dall’anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria  la
 valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
 la  certificazione  delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
 decimi  ed  illustrata  con giudizio analitico sul livello globale di
 maturazione raggiunto dall’alunno.
  2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni  e  la  certificazione  delle  competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.
  3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione  del  ciclo,  gli studenti che hanno ottenuto un voto non  inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  e’  abrogato  e  all’articolo 177  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al  comma 4,  le  parole:  «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
 sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 5;
e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la  valutazione  del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
 5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
 1.   Nell’ambito   degli   obiettivi   di   contenimento   di   cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,neiregolamenti
 di   cui  al  relativo  comma 4  e’  ulteriormente  previsto  che  le
 istituzioni  scolastiche  costituiscono  classi  affidate ad un
unico
 
insegnante  e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
 Nei  regolamenti  si  tiene  comunque conto delle esigenze, correlate
 alla  domanda  delle  famiglie,  di  una piu’ ampia articolazione del
 tempo-scuola.
  2.  Con  apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
 cui  all’articolo 64,  comma 9,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
 133,  e’  definito  il  trattamento  economico  dovuto  per le ore di
 insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
 stabilito dalle vigenti disposizioni conttrattuali.

Art. 5.
 Adozione dei libri di testo

  1.    Fermo   restando   quanto   disposto   dall’articolo 15   del
 decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133
, i competenti organi scolastici
 adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai  quali l’editore si sia
 impegnato  a  mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
 le  appendici  di  aggiornamento  eventualmente necessarie da rendere
 separatamente  disponibili.  Salva  la  ricorrenza  di  specifiche  e
 motivate  esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
 quinquennale,  a  valere  per il successivo quinquennio. Il dirigente
 scolastico  vigila  affinche’  le  delibere  del collegio dei docenti
 concernenti  l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
 delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

  1.  L’esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
 della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
 della  legge  19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
 delle   attivita’   di   tirocinio  previste  dal  relativo  percorso
 formativo,  ha  valore  di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
 rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
 che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
 della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
 in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
 in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2008

NAPOLITANO, Presidente della Repubblica
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Il ruolo del Presidente della Repubblica

La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

  1. promulgare le leggi approvate in Parlamento,

  2. rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);

  3. emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;

  4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare: indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:

  5. La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).

  6. La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente, che non necessitano della "proposta" di un ministro, oppure sostanzialmente governativi, come si verifica la maggior parte delle volte. Nel primo caso il ministro firmando non ha motivo di opporsi alla decisione del capo dello Stato, nel secondo, il presidente, non avendo obiezioni insormontabili di legittimità e di merito, si limita ad accettare la loro proposta.

  7. Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il pr

      La Costituzione della Repubblica Italiana

    In evidenza gli articoli relativi alla figura del Presidente della Repubblica II

    IL GOVERNO

    Sezione I

    Il Consiglio dei ministri.

     LA COSTITUZIONE

      Art. 1.

    L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

    la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione

    Art. 2.

    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

    Art. 3.

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    Art. 4.

    La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

    Art. 9.

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

    PARTE I

    DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

    TITOLO I

    RAPPORTI CIVILI

    Art. 17.

    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

    Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

    TITOLO II

    RAPPORTI ETICO-SOCIALI

    Art. 31.

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

    Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 33.

    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Art. 34.

    La scuola è aperta a tutti.

    L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

    TITOLO III

    RAPPORTI ECONOMICI

    Art. 35.

    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

    Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

    Art. 36.

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

    TITOLO IV

    RAPPORTI POLITICI

    Art. 50.

    Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

    Sezione II

    La formazione delle leggi.

    Art. 73.

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

    Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Sezione II

    Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

    Art. 138.

    Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

    Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

    Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

    XVIII

    La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

    Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

    La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

    La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

    Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

    ENRICO DE NICOLA

    Controfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

    esidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.

 
 
 
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