insegnante sostegno

Un ruolo indispensabile nel sistema educativo per la formazione degli alunni disabili e per la gestione delle diversità

 
 

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L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO E' TENUTO A FARE SUPPLENZE?

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E’ TENUTO A FARE SUPPLENZE….?

 

Non esiste una norma che sostenga che l’insegnante di sostegno debba fare supplenza nella classe dove si trova l’alunno che tale insegnante segue e, tanto meno, supplenza in altre classi della scuola, privando in questo modo di un servizio il medesimo alunno.

Eppure accade…….!

La legge 662/96 al comma 78 recita che il Capo d’Istituto può ricorrere alla flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico per coprire le supplenze ma ciò non si concilia con l’interruzione di un pubblico servizio.

L’autonomia scolastica non è sinonimo di anarchia dove ognuno si fa la regola più congeniale a sé. Adibire l’insegnante di sostegno a svolgere la supplenza significa non riconoscergli la sua funzione e non rendersi conto che per svolgerla ha bisogno della compresenza in classe di un altro insegnante. (Fonte Snals scuola n.6 del 27 aprile 2007)

 
 
 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO DEVE AVERE UN REGISTRO?

In molte scuole accade che all’insegnante di sostegno venga consegnato un registro dove deve annotare tutto ciò che riguarda l’alunno disabile. Questa questione solleva molte perplessità.
L’alunno disabile appartiene alla classe e non può essere annotato in un registro esclusivo come appartenente ad un solo insegnante.
L’insegnante di sostegno non è l’insegnante di quel particolare bambino ma è un insegnante assegnata a quella classe con compiti specifici e generali.
Ciò che si propone invece, non è un registro, ma un raccoglitore (costruito ad hoc).
Nel raccoglitore ogni insegnante può aggiungere una sua osservazione, lasciare traccia del suo operato in favore di quell’alunno, può partecipare senza alibi alla sua conoscenza e alla sua presa in carico.
Un raccoglitore-diario in grado di illustrare capacità, interessi, gusti, e modi di essere che rendono visibile ciò che non appare e che si trasforma in raccoglitore-traccia da seguire e da cui partire per sviluppare un piano educativo individualizzato compatibile con le attitudini di quell’alunno così come la legge prevede.
Se proprio viene imposto un registro, allora il registro dell’insegnante di sostegno deve contenere i nomi degli alunni di tutta la classe, in quanto insegnante contitolare di classe, così come previsto dall’art.13,comma 6 della L.104 del 5/2/92.

 
 
 

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Svolgo la professione di insegnante di sostegno e insisto nel voler ancora esercitare tale professione benché già dodici anni siano trascorsi dal primo giorno di attività. E, faccio l’insegnante, provando ancora entusiasmo, nonostante le condizioni intorno invitino a stare “alla larga” dalle insegnanti di sostegno che vogliono far bene e sempre meglio.
Ma quanta fatica……………
Perciò, ho deciso di dare voce a questa professione considerata dai più di serie B con l’intento di promuovere conoscenza condivisa, riconoscimento sociale e professionale nell’organizzazione scolastica, e soprattutto, cercando, nel piccolo di questo spazio, di dare dignità di “Insegnante” con la maiuscola a tutti coloro che ogni giorno si sforzano tra mille difficoltà e sono orgogliosi di produrre dei risultati.
Sono convinta che la preparazione in “formato tradizionale” (quella di 1300 ore per intenderci, tra attività pratiche e basi teoriche) ma soprattutto, la formazione che tale preparazione ha prodotto, modificando i nostri comportamenti, dovrebbe essere impartita a chi pensa di praticare l’insegnamento.
Tenuto conto inoltre, che diversità non è sinonimo di disabilità, ma la diversità è un valore che va sostenuto e sviluppato e attualmente, a mio avviso, un insegnante di sostegno ha più skill per gestire la diversità.
Ti invito perciò a contribuire con la tua partecipazione al confronto, commentando nel blog community libero o visitando il sito http://digilander.libero.it/ase.inso/ e diffondendo tra i “ pensanti”.

 
 
 

CHI SOSTIENE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO?

Post n°6 pubblicato il 24 Settembre 2006 da ase.inso
 

Perché in tanti domandano di passare sul posto di scuola comune? E’ più facile essere insegnante di classe? Gestire più alunni è più semplice? A giudicare dagli abbandoni si direbbe di sì. Si deduce, allora, che fare l’insegnante di sostegno sia più difficile? E perché? Forse perchè con la classe il percorso di formazione non è guidato dalla diversità? Una soluzione potrebbe essere diventare tutti insegnanti di sostegno dato che oramai la “diversità” non si connota con la disabilità; e una scuola di qualità deve riuscire a coniugare i bisogni di tutti e nella realtà ciò è difficile.

 
 
 

AZIONI DI CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLA DIVERSI 

Post n°5 pubblicato il 10 Settembre 2006 da ase.inso

(La legge sancisce ma la cultura dell’integrazione deve mettere in atto.)

La Legge 104 del 1992 all’art.14 e la C.M. 1/88  prevedono per l’alunno disabile che le Istituzioni Scolastiche possono attivarsi per creare condizioni relazionali accoglienti e positive che armonizzino il passaggio dell’alunno disabile al diverso ordine di scuola. La rilevazione dei bisogni diversi per ciascuno alunno, in particolare se disabile, sollecita la messa in campo di risposte adeguate alle differenze. Un alunno disabile, con particolari problematiche relazionali, che potrebbe incorrere in disagio o rifiuto della nuova situazione scolastica o delle nuove figure di riferimento, può essere aiutato dall’Istituzione Scolastica, che pratica la cultura dell’integrazione, ad inserirsi nel nuovo  ordine di scuola senza traumi.L’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno nel precedente ordine di scuola gli sarà vicino nella scuola superiore per il tempo necessario all’inserimento. In sede di programmazione e previa autorizzazione degli organi Istituzionali competenti si concorderanno e programmeranno tra le due scuole interessate incontri collegiali  per agevolare la conoscenza dell’alunno.Potranno prevedersi: 1.    incontri per trasmissione e scambio di informazioni e documentazione; 2.    incontri tra docenti di classe, genitori ed operatori dei servizi socio-sanitari; 3.    partecipazione del docente di sostegno della scuola di provenienza dell’alunno agli incontri di programmazione del nuovo piano educativo individualizzato.Un inserimento e un’accoglienza  capace di suscitare lo “star bene a scuola” dell’alunno disabile nella nuova struttura che sia al  tempo stesso condizione “sine qua non” in grado di facilitare l’integrazione sociale nel nuovo ambiente e soprattutto non produca dispersione o regressioni nella crescita e nello sviluppo.

 
 
 
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Un blog di: ase.inso
Data di creazione: 08/06/2006
 

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