IL PUNTO P

(PER VEDERE TUTTI I COMMENTI, CLICCARE SUL TITOLO IN ALTO OPPURE SULLA FIGURA EGO SUM) questo blog tratta prevalentemente del come questo sistema non funziona, e intendo chiarire che non sono ne di destra o di sinistra o di centro, ma sono per lo sviluppo concreto di questo paese,voglio un paese libero da bustarelle o favori clientelari, non potra' mai esistere un paese di sviluppo con personaggi che rubano al popolo per dare a se stessi. chiedo scusa anticipatamente per errori ortografici o errori di sintassi, ma non sono un giornalista, ma una semplice persona che cerca semplicemente di cambiare il sistema e di denunciare tutto quello che distrugge la nostra comunita'.................... EGO SUM..... io sono... GUIDA LUCIANO... con tutti i miei difetti e le mie virtu'.... i governi hanno un solo motto DIVIDI ET IMPERA......... dividi e comanda...... io ne ho un altro....CUM IMPERIO SUM ET UNITAS.......IL POTERE SOVRANO E' L'UNITA'.. e il mio sogno e' scrivere questa frase su tutti i palazzi di governo, comuni, regioni, e tutto quello che appartiene allo stato...in modo di non far scordare al popolo di chi e' l'italia.... tutto il cambiamento gira intorno a questa idea.

Creato da egosumluciano il 14/04/2012

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« youtube e assimilati reg...stato di querela "all'... »

sensibilità dei dati sensibili su delibere e atti amministrativi della p.a

Nelle presenti Linee guida, esistono casi e obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a., contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia)

anche per tali fattispecie occorre-come indicato per gli obblighi di pubblicità di dati "trasparenza" che le pubbliche amministrazzioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art 4 comma 1, lett m, e art 19, comma 3 del codice con riguardo ai dati comuni, non che art 20,21 e 22 comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari.

Ciò tenendo pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art4,comma 1 lett c, del codice) ed evitare il realtivo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediamente dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d principio di necessità di cui art 3, comma 1 del codice.

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui indusione in atti e documenti sia realmente necessario  e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dell' atto (c.d PRINCIPIO DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA) di cui all' art 11.comma 1 lett.d del codice.

il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione hai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,la vita sessuale (dati sensibili) oppure nel caso di dati idonei a RILEVARE PROVVEDIMENTI DI CUI ALL' ART 3 COMMA 1 LETTERE DA A) A O) E DA R) A U) DEL PR 14 NOVEMBRE 2002 N313 IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI, NON CHE LA QUALITà DI IMPUTATO O DI INDAGATO (DATI GIUDIZIARI) ART 4 COMMA 1 LETT, D ED E, DEL CODICE.

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzia particolarmente stringente che provede la possibilità per i soggeti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattare solo in caso in cui siano in concreto (indispensabili) per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art 22 in particolare commi 3,5 e 11 e 68, comma 3 , del codice)

Resta, invece del tutto vietata la diffusione di "dati idonei a rivelare lo stato di salute" (art 22,comma 8, del codice)

Atale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali " ECCEDENTI", " NON PERTINENTI", " NON INDISPENSABILI" E TANTO MENO VIETATI, in caso contrario, occorre provvedere, comunque al realtivo oscuramento

A fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni.

A tal fine è necessario impedire la loro indiscriminazione e incondizionata reperibilità in internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online.

Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti.

Occorre evitare ove possibile , la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (es google ecc..ecc..), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e al riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dell' utente.

______________________________________________________________________________

In parole brevi e concise, le amministrazzioni, devono usare tutti i criteri di limitazione minore per far rendere i dati (nomi o cognomi) o dati sensibili il meno riconoscibili da internet.

ART 22

1) IL SOGGETTO PUBBLICO CONFORMANO IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI SECONDO MODALITA' VOLTE A PREVENIRE VIOLAZIONE DEI DIRITTI, DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI E DELLA DIGNITA' DELL' INTERESSATO

2) I SOGGETTI PUBBLICI POSSONO TRATTARE SOLI I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI INDISPENSABILMENTE PER SVOLGERE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CHE NON POSSONO ESSERE ADEMPIUTE, CASO PER CASO, MEDIANTE IL TRATTAMENTO DI DATI ANONIMI O DI DATI PERSONALI DI NATURA DIVERSA.


in parole brevi una delibera, non può riportare delle iniziali o un "omissis", e poi a fianco riportare un link che riconduca alla data persona o alle sue generalità,(alllora potevano tranquillamente riportare nome e cognome invece che semplici iniziali, in quanto produce lo stesso effetto) in quanto tale è scorretto da quanto prevede la normativa ed è punibile per legge penale, come non si può riportare dati sensibili di sentenze ancora prima che possano passare in giudicato definitivo, come non può riportare date o ore di un processo a carico di una persona, e nemmeno stralci di presunta colpevolezza (che non mi appartiene) senza che questo sia stato ancora passato in giudicato, queste sarebbero le cose che nessuna amministrazzione dovrebbe fare, ma che.... invece.

HO SCRITTO QUEST'ULTIMO PUNTO PROPRIO PER QUANTO E' SUCCESSO PROPRIO IL 30 GIUGNO DI QUEST'ANNO, DOVE E' APPARSA UNA DELIBERA, MESSA ONLINE E AFFISSA IN BACHECA (CHE VEDREMO PIU' AVANTI) RIPORTA FEDELMENTE INIZIALI, MA POI RIPORTA UN LINK RICONDUCIBILE ALLE GENERALITA' DELLA PERSONA CHIAMATA IN CAUSA,(OVVERO IO) DOVE CHIUNQUE TRAMITE ALL' LINK PUO CONOSCERE LE GENERALITA' E INOLTRE RIPORTA STRALCI DI SENTENZE E DI IMPUTAZIONI CHE DEVONO ANCORA ESSERE SENTENZIATE (VINCOLO DI SEGRETO) E OLTRE A QUESTO RIPORTA DATA, MESE ANNO E ORA DELLA DATA UDIENZA, COME PER FARSI PUBBLICITA PER FAR ACCORRERE LA GENTE IN MASSA AL DATO PROCESSO, CHE OLTRE CHE AVER SAPUTO LE GENERALITA TRAMITE LINK LO POSSANO ANCHE GUARDARE IN VISO E SENTENZIARE PREVENTIVAMENTE,

QUESTA SI CHIAMA GOGNA MEDIATICA E ABUSO DI POTERE DELLE ISTITUZIONI, ATTE A DIFFAMARE LE PERSONE OLTRE CHE VIOLARE LA PROPRIA PRIVACY LEDONO LA DIGNITA' UMANA,, E NON GLI ARTICOLI CHE SCRIVEVO VOLUTAMENTE PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE DI ATTUALITA' CHE E' BEN DIVERSO DI UNA DELIBERA PUBBLICA.

PERCHE' CREDETEMI, IO HO LETTO TUTTE LE DELIBERE DI QUESTA DATA STRUTTURA, NON NE HO TROVATA UNA CHE NON RIPORTASSE UN "OMISSIS" O AL MASSIMO DELLE INIZIALI, E SOLO QUELLA CHE E' STATA PUBBLICATA NEI MEI CONFRONTI "STRANAMENTE" RIPORTA VOLUTAMENTE E DETTAGLIATAMENTE A QUESTO LINK , COME SE TALI SIGNORI AVESSERO VOLUTAMENTE FAR SAPERE A CHI LEGGEVA TALE DELIBERA CHI FOSSE LA PERSONA INTERESSATA CELATA DIETRO QUELLE INIZIALI, E NON NE FACCIO MISTERO, SONO IO QUELLA DATA PERSONA CHE LOR SIGNORI VOGLIONO METTERE ALLA GOGNA....

PREMESSO CHE SONO UN BLOGGHISTA, E SE HO SCRITTO ALCUNI ARTICOLI DI CUI HO RICEVUTO ANCHE ALCUNE DENUNCE, EVIDENZIANDO CHE HO IL BENEFICIO DELLA CRITICA, DI CUI NON NE HO MAI ABUSATO, E HO SEMPRE RIPORTATO NOTIZIE CHE MOLTISSIMI GIORNALI RIPORTAVANO, DI CUI MI RIALLACCIAVO E SCRIVEVO LA MIA CRITICA, STANDO BEN ATTENTO AD OFFENDERE CHICESSIA, HO SEMPRE RIPORTATO LEGGI E ARTICOLI, ANCHE COMMENTANDOLI IN MODO SEMPLICE E CONCISO, MA CHE POI.... UNA PUBBLICA ISTITUZIONE POSSA AVVALERSI DELLE DELIBERE PER INFAMARE LE PERSONE E' UN P'O ESAGERATO NON CREDETE? IN QUANTO QUESTI SONO ATTI PUBBLICI, E NON POST, E NON HANNO UN BLOG DA GESTIRE, MA UN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, E SONO PUBBLICI UFFICIALI QUINDI MI SEMBRA MOLTO SCORRETTO DA PARTE DI QUESTI SIGNORI.

TALI SIGNORI HANNO AVUTO IL BENEFICIO DELLE LEGGI, E MI HANNO QUERELATO GIUSTAMENTE PER DIFFAMAZIONE, IN QUANTO SI SENTIVANO OFFESSI DA ALCUNI MIEI POST, MA ORA NON CONTENTI, MI DIFFAMANO ANCHE TRAMITE DELIBERE ABUSANDO ANCHE DELLE NORMATIVE DELLA PRIVACY....

NONSI FA'!!! NON SI FA'!!!!

SPECIALMENTE DOPO QUANDO HO FATTO LE MIE SCUSE PUBBLICHE CON DEI POST, HO RITIRATO I POST INCRIMINATI PER RISPETTO, E MI ERO ANCHE PROMESSO DI NON TOCCARE PIU' QUESTI DATI PUNTI, IN EFFETTI ERANO MESI CHE ME NE STAVO TRANQUILLO E ASPETTAVO IN SILENZIO LA MIA SETENZA, E ORA MI RITROVO ANCHE QUESTA DELIBERA INFAMANTE CHE MI METTE ALLA GOGNA MEDIATICA, PROBABILMENTE LEGGO QUESTO FATTO COME UNA SORTA DI RIVENDICAZIONE E PERSECUZIONE NEI MIEI CONFRONTI PER I MEI ARTICOLI SCRITTI, E QUINDI CHIEDO SCUSA, MA NON POTEVO STARMENE ZITTO DI FORNTE A TUTTO QUESTO ABOMINIO,, IN QUANTO LOR SIGNORI SI STANNO COMPORTANDO SCORRETTAMENTE E MI STANNO PERSEGUENDO VOLUTAMENTE PER QUANTO AVENDO DESCRITTO IN PRECEDENZA.

PERCHE' IN QUANTO TALE LORO CHE DENUNCIANO, NON SONO POI DIVERSI DA ME CON QUESTO DATO COMPORTAMENTO OFFENSIVO.

MA MI INOLTRERO SPECIFICATAMENTE PIU AVANTI CON ALTRI POST SPEGANDOVI COSA E' SUCCESSO PAROLA PER PAROLA E FATTO PER FATTO IN MODO CHE CAPIRETE MEGLIO QUANTO E' SUCCESSO, IN QUANTO HO IN SERBO UNA SOPRESA, CHE VI SPIEGHERO IN SEGUITO.

egosum guida luciano




 
 
 
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