Creato da single_sound il 30/03/2015

Verso il Fronte

Alla ricerca della linea del fronte

AREA PERSONALE

 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

ULTIME VISITE AL BLOG

clausmorganabertrand4acer.250m12ps12single_soundMarion20cupidotscassetta2marabertownavighetortempoiltuocognatino1silvano.minoliprefazione09igor_2007giovanni80_7
 

ULTIMI COMMENTI

Una storia di eroismo e sacrificio che non conoscevo. Grazie
Inviato da: Marion20
il 08/09/2023 alle 01:18
 
Bello leggere ancora di partigiani. Grazie
Inviato da: marabertow
il 12/05/2023 alle 22:20
 
Il mondo è pieno di ciechi dagli occhi aperti.
Inviato da: cassetta2
il 21/05/2019 alle 14:01
 
Possono segnalarsi molti altri brani dei Jam veramente...
Inviato da: Igor
il 13/11/2016 alle 17:24
 
Ottimo post. complimenti da Artecreo
Inviato da: minarossi82
il 11/11/2016 alle 20:08
 
 

CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

« SondaggiFermiamola »

Il comitato dei signorsì

Post n°99 pubblicato il 02 Giugno 2016 da single_sound
 
Foto di single_sound

Finalmente è stato presentato il Comitato per il Sì al referendum costituzionale di ottobre, subito ribattezzato Comitato dei signorsì.

Spiace esser così diretti nei confronti di queste persone, ma francamente l'operazione puzza lontano un chilometro di marcio, per come è nata, è stata spiegata e per ciò che i signorsì han fatto finta di scrivere, essendo ben evidente che si tratta in realtà di un testo, quello da essi sottoscritto, scritto da altri e che questi altro non sono che i prestanome del Segretario del PD.

Già dall'inizio si capisce che le cose non vanno. Siamo di fronte a 300 intellettuali, contro i professori del no. Ora, è evidente che un professore è un intellettuale, ma è parimenti evidente che gli intellettuali non sono necessariamente professori. Tra gli intellettuali poi troviamo certamente insigni costituzionalisti come Susanna Tamaro e altri ancora tra cui professori universitari che insegnano gastroenterologia e chirurgia generale. In un paese serio probabilmente non li avrebbe filati nessuno, ma da noi ovviamente la stampa di regime gli ha dato tutto il peso che si meritano...

Andiamo a vedere cos'hanno scritto nel loro manifesto: "Abbiamo scelto di votare un “pacato sì” al referendum sulla riforma costituzionale, votata dal Parlamento seguendo le procedure fissate dalla Costituzione per le modifiche che essa stessa prevedeva possibili".

A parte l'accozzaglia di frasi fatte e ripetizioni, verrebbe da dire: ma va? Lo sapevamo anche noi che l'art. 138 della Costituzione consente le modifiche costituzionali. Forse sfugge ai signorsì la discussione circa i limiti alla modificabilità della Costituzione, se cioè l'art. 138 consenta modificazioni così ampie della Costituzione oppure modificazioni molto limitate e circoscritte (nell'ottica dell'adeguamento della Costituzione e non del suo stravolgimento).

Ma soprattutto sfugge ai signorsì che la procedura è stata sì formalmente corretta, peccato che sia stata seguita da una maggioranza finta, eletta con una legge dichiarata incostituzionale. Probabilmente il costituente non osava immaginare che si sarebbe arrivati a tanto, ma siamo a questo punto. E il livello della maggioranza che sostiene Renzi è sotto lo zero.

I signorsì credono che: "la Costituzione abbia bisogno di essere difesa e valorizzata: non fossilizzandola, ma modificandone, quando necessario e nella piena adesione alle procedure stabilite con lungimiranza dalle madri e dai padri costituenti, ciò che serve a dare ancor più forti garanzie all’impianto sostanziale di diritti e doveri che essa fonda".

Interessante che la Costituzione si difenda modificandola, come se fosse un pezzo di carta su cui si può scriver di tutto, tanto c'è la procedura modificativa. Non si capisce poi quali sarebbero le più forti garanzie che ricaveremmo dalla riforma. Sfugge agli insigni maestri del diritto, altrimenti definibili signorsì, che la distinzione all'interno del potere legislativo tra due camere costituisce un meccanismo di garanzia. Eliminarla significa ridurre le garanzie, non ampliarle. Probabilmente, i signorsì non sanno di che stanno parlando.

I signorsì premettono poi: "Il nostro rispetto per i giuristi e i costituzionalisti nostri colleghi che hanno spiegato le ragioni del loro no". Interessante che i costituzionalisti siano colleghi di Susanna Tamaro e di professori che insegnano gastroenterologia, come se diritto costituzionale e gastroenterologia fossero la stessa cosa.

Lasciamo stare le ulteriori fesserie scritte da questi signori del sì a prescindere, basta che sia Renzi a parlare, e andiamo a vedere piuttosto alcuni punti specifici

Si potrebbe fare come ha fatto Barberis sul Fatto Quotidiano e cioè invitare le persone a leggere direttamente il testo della riforma costituzionale su altalex, ma così sarebbe troppo facile. Il testo è evidentemente illeggibile, stante che si tratta di un intervento c.d. novellistico. E tuttavia anche questo dato dovrebbe far riflettere. Come si fa a votare su un testo semplicemente illeggibile? Non sono lese le garanzie del cittadino a poter liberamente esprimere in maniera corretta il proprio voto?

Ma è qui che soccorre l'opera delle persone di buona volontà.

Andiamo per esempio a mettere a confronto il testo dell'art. 70 vigente con quello che sarebbe introdotto dalla riforma e che si dice superi il bicameralismo perfetto così da semplificare il sistema.

Art. 70 della Costituzione vigente

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70 della Costituzione riformato

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Chiunque senza le fette di prosciutto davanti agli occhi e soprattutto dopo aver messo a confronto i due testi si rende conto che il nuovo testo è tutt'altro che una semplificazione.

Ma ci sono altre perline da vedere. Senza dilungarsi, si potrebbe suggerire di leggere il nuovo art. 117, che elimina le competenze concorrenti legislative Stato-Regioni, per cui esistono solo competenze esclusive statali e solo competenze esclusive delle Regioni, con tutti i conflitti che ne seguiranno, eliminate la camera di compensazione della legislazione concorrente, e che certo non semplificheranno niente, a partire dal lavoro della Corte Costituzionale. Il portato di questa semplificazione sarà, come se ce ne fosse bisogno, un ulteriore primitivizzazione del sistema, che non riesce a tollerare la complessità, e che servirà a far esplodere nuovi conflitti inutili e ingestibili.

La chicca finale si trova poi all'art. 64 a cui viene aggiunto un comma, che vale la pena citare per esteso: "I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni".

Ora, a parte che si vorrebbe capire chi sarebbe la maggioranza se esistono minoranze parlamentari (ma evidentemente ci si riferisce alla minoranza elettorale che vince al ballottaggio previsto dall'Italicum e che, per magia, diventa maggioranza parlamentare), viene da ridere pensando allo statuto delle opposizioni.

Ci si potrebbe accussare di essere illiberali e di non aver rispetto per le opposizioni. Allora, per intendersi poniamo la questione chiaramente: ALA, il gruppo di Verdini, sarebbe un gruppo di maggioranza o di opposizione? Visto che la questione non si capisce e non è da escludere che nelle prossime legislature si ripetano casi simili, vorremmo sommessamente capire se ALA, o consimili, potranno disporre dei diritti delle opposizioni pur votando la fiducia al Governo quando gli conviene.

Insomma, cari signorsì, questa riforma votatevela voi.

 
 
 
Vai alla Home Page del blog
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963