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« NON OMOLOGABILI I “CONTA...RIVOLUZIONARE IL COMPOS... »

LA TUA BOLLETTA ENEL FATTURA DA PROVARE

 

LE BOLLETTE ELETTRICHE  FATTURE CONTESTABILI          

 Bolletta  Elettrica a prova di verità

      il Gestore deve provare la veridicità delle letture

 Bolletta elettrica - Onere di provare la veridicità del contenuto gravante sul gestore del servizio elettrico

 Il contratto di utenza elettrica, pur mutuando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile; pertanto, i Gestori, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa.

La mancata richiesta di controllo del contatore di energia elettrica, non incide sull'onere probatorio, che fa carico ai Gestori del servizio di fornitura elettrica.

In applicazione delle norme di diritto, in merito alla prova dei consumi elettrici da parte dei Gestori, occorre considerare che la giurisprudenza pacificamente riconosce natura privatistica al contratto di fornitura elettrica, il cui contenuto è predeterminato per legge secondo uno schema al quale l'utente rimane libero di aderire senza poterlo modificare (ex plurimis, Cass. 5613/1978).

Nella struttura del contratto il contatore assume la funzione di strumento di registrazione del consumo elettrico, imposto dallo schema normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione (Cass., 3686/1997).

Il contatore elettronico per la misurazione dei consumi, si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione , afferma la Cassazione. Purtroppo allo stato i contatori di tele gestione, presenti nelle nostre abitazioni, non risultano collaudati, controllati o verificati secondo la normativa metrologica vigente.

Il mezzo attraverso il quale le registrazioni del contatore vengono comunicate all'utente, in analogia alle bollette telefoniche è la bolletta elettrica, "atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura" (Cass., 947/1986), che costituisce "prova delle registrazioni riportate se l'utente non le contesta" (Cass., 8901/1997).

Nel caso di contestazione dei consumi a causa della mancata corrispondenza del contatore alla normativa in vigente, la bolletta elettrica, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura elettrica, ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell'utente.

L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore centrale presso il distributore e di quello presso l'utente,  non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente ha il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e di quello presso l'utente in relazione alla corrispondenza dei consumi effettivi con quelli trascritti nella bolletta.

Va ricordato, che la prova della corrispondenza legale di ogni strumento di misura è rappresentata dai bolli e dai sigilli previsti, dalla Legge, che possono essere rilasciati solo previa verificazione degli strumenti di misura, in mancanza le misurazioni sono illegali.

La distribuzione dell'onere probatorio secondo lo schema sopra indicato, non è influenzata dalla scelta dell'utente di non chiedere il controllo dei consumi elettrici effettivi dell'utenza.

Con la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni riportate nella bolletta a quelle del contatore, presso l'utenza, si esaurisce l'onere probatoriosalvo che non venga specificamente dedotto il cattivo funzionamento del contatore o la sua non corrispondenza con la normativa sulla metrologia legale; nel qual caso si apre una serie di altri problemi.

Nell'ambito di questa diversa problematica può assumere rilievo l'uso di contatori di tele gestione e di teletelettura, non omologati o non omologabili, perché rendono possibile l'inserimento, da remoto, da parte del server del distributore o di terzi, con possibilità di aumentare indebitamente il consumo riferibile all'utenza.

L'esistenza stessa di tali possibilità, ai sensi del Dlgs 22/2007 dei suoi allegati  e della normativa sulla metrologia legale, cui i contatori elettronici di energia elettrica sono assoggettati, è causa della loro non omologabilità.

In poche parole: " gli strumenti di misura, Contatori di energia elettrica attiva, devono essere muniti di bolli e/o sigilli, previsti dalla Legge, e rilasciati previa verificazione metrica, dagli appositi organismi terzi notificati, perché regolamentati dalla direttiva europea relativa agli strumenti di misura (MID - measuring instrument directive) e soggetti a verifica metrica, secondo la Normativa della metrologia legale."

Il MISE, ha affermato che": nessuno ha mai chiesto di omologare i contatori elettronici e gli stessi portano la dicitura CE omologato ecc." 

I contatori elettronici di energia elettrica per la loro caratteristica ibrida di misuratori e di tele gestori, non rosultano omologabili, quali strumenti di misura, ai sensi del Dlgs 22/2007 e della normativa sulla metrologia legale cui in contatori elettronici di misurazione dei consumi elettrici devono sottostare.

I Telegestori, infatti, sono sistemi ibridi, funzionali a più applicazioni e servizi, oltre a quello tipico della misura, e perciò ai sensi di legge non omologabili.

Infatti, il Dlgs. 22/2007 ed i suoi allegati e le relative norme sulla metrologia legale, indicano che il contatore  elettronico,  nella  sua funzione di  strumento di misura legale,  non può svolgere con il suo software, altre  funzioni oltre alla  misurazione, perché può essere influenzabile  in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è  collegato.

La normativa, così recita: "Se ad uno  strumento di  misura è collegato  un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software  che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche, deve  essere identificabile e  non può essere  influenzato in modo  inammissibile dal software collegato".

Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche le funzioni  di tele lettura e di telegestione, per le quali, effettua un dialogo costante con il server del  distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."

Testualmente la norma così recita:"Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo, da alcuna  caratteristica del dispositivo  collegato  o da  alcun dispositivo remoto che  comunichi con lo strumento di misura."

 Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura (MI 003) non possono  essere omologati se: "lo strumento di  misura presenta caratteristiche atte ad  agevolarne  l'impiego fraudolento",  le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hackeraggio a  danno dei contatori elettronici Enel (come riportato dal giornale La  Repubblica).

Pertanto i contatori elettronici di tele gestione, alla luce della vigente normativa, non presentano le caratteristiche previste per l'omologazione oltre a "non rispettare" la regolarità delle verifiche periodiche previste e della validazione terza di tali apparecchiature.

Enel Distribuzione assicura che i campioni dei contatori sono stati approvati o omologati da Enel.

Poi aggiunge: affinchè i contatori siano teleletti da Enel Distribuzione, devono essere provvisti di idonei dispositivi per l'interrogazione ed acquisizione dati da parte di Enel Distribuzione (modem);

E poi precisa: "il sistema di misura è comprensivo del contatore e del dispositivo di comunicazione, perciò in caso di installazione effettuata con modem GSM sarà cura del Cliente assicurare un livello di campo sufficiente a garantire la stabilità della telelettura del contatore".

Copè il sistemza di misura utilizzato da Enel distribuzione è di natura ibrida: misurazione e comunicazione insieme, pertanto ai sensi della normativa non omologabile, perché influenzabile, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.

 Questi sono i motivi, per i quali i tele lettori utilizzati da Enel distribuzione  spa, non possono accreditare letture di consumi elettrici probanti.

I contatori omologati da Enel distribuzione, in contrasto con la normativa vigente, in assenza dei controlli di legge; sono paragonabili, ad un metro o ad una bilancia che se sprovvisti dei bolli e dei sigilli previsti dalla Legge,  rendono le misurazioni e le pesate illegali.

Se è illegale il metro senza bolli, perché dovrebbe essere legale, un tele gestore delle utenze elettriche, senza verifiche di omologabilità, che comportano fatturati illegali per miliardi di euro?

Esiste una sola possibilità, per rendere legale la misurazione dei consumi elettrici, inserire a vale del tele gestore, un normale contatore elettronico non influenzabile da remoto ( scollegato con il server del distributore ), perciò omologabile ed a cui fa riferimento come strumento di misura probante in caso di contestazioni.

Cioè, una vera e propria "scatola nera", a salvaguardia degli utenti elettrici e della legalità.

andrea di giovanni

aiutosicuto@libero.it

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