A tutela della libertà morale nonché dell'onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog,
si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi ed/od espressioni offensive e nell' immediato
sarà richiesta bannatura dell'autore delle stesse, con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell'Ordine
e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione, minacce, molestie e altro,
ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili.
Al tal fine si rammenta che :
- a norma dell'art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente...
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2' comma)...
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
- a norma dell'art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Blogging e diffamazione, responsabilità dell'ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.
Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell'oggetto di tutela nell'ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552
Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss
- a norma dell'art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
- a norma dell'art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Segnalazioni - Polizia Postale
www.commissariatodips.it › segnalazioni
AVVISO
Questi testi sono proprietà del suo autore e degli aventi diritto.
La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale
a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento
commerciale o altri usi impropri.
Copyright e Disclaimer Questo blog può essere oggetto della protezione accordata
dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 633/1941).
Il copyright degli articoli appartiene ai rispettivi autori, ove applicabile.
Opere pubblicate sotto una Licenza Creative Commons.
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato
senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale
ai sensi della legge n. 62/2001.
Le immagini pubblicate sono sia di proprietà dell'estensore sia tratte da Internet
e quindi valutate come 'fair use'.
In caso di eventuali reclami su foto o articoli contattarmi iscrivendosi
a questo blog ed esponendo le proprie ragioni.
Nel blog non è presente alcuna forma di pubblicità.
C'è chi dice che tante sere fa il poeta e la ragazza camminassero per le strade,
e mano nella mano camminassero instancabilmente,
cercando dove ritrovare la speranza di un mondo stanco e svenuto,
affamato di sensazioni, di giustizia, di pace, di gioia.
C'è chi dice che in realtà un giorno il vento li ha portati lontano,
dove più niente può raggiungerli, ma si sa,
non si scopre mai quanta leggenda e quanta verità ci sia in una storia..♕Questi
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CHIUSO...♕
Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
L'utilizzo della Rete Internet impone il rispetto dei principi che regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.
La Rete non deve essere veicolo di messaggi che incoraggino il compimento di reati e, in particolare, l'incitamento all'uso della violenza e di ogni forma di partecipazione o collaborazione ad attività delinquenziali.
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Nei battiti un flusso infinito,
avido e urgente
tessitura
desideri nascosti
tra contrazioni muscolari e baci muti
Piacere persuasivo con labbra gonfie
E nel silenzio si placano un gemito
soffocante e
desideri smisurati
Se ti guardo, tremo canna
per il passaggio del vento.
Colpisci con forza
e pieghi tutte le mie forze.
Il desiderio per te trionfa
mentre mi rapisci gli occhi
il sangue brucia nelle mie vene
nei veli dorati della notte
Le carezze sono come onde sulla pelle
baci come gocce di ardore
piovono sul corpo
Tu meraviglioso demone
accendi le mie membra
e nel tuo inferno
mi trascini in turbini di
intensa passione.
Stringimi forte.. finché non soffoco...
Baciami per consumare il respiro..
Amami per essere esausto..
Sorridimi...
guardami... mi
sta facendo impazzire..
e le tue mani su di me fanno il resto.
Voglio vivere tutto questo..
questa passione
questa sensazione che non so come chiamare..
a volte mi fa ridere..
e a volte mi spezza il cuore.
E non dire mai di no.. ma ora non ho paura..
Come un canto di sirene
la mia pelle ti chiama La sensazione ?
Carezza, carezza
ogni centimetro quadrato,
ogni maniglia...
ripercorrimi ..
Mappe traccia invisibile
attira sentieri tortuosi
sentieri segnalati ripidi e pericolosi
pieno di emozioni.
Le tue mani su di me.
Non fermarti ...
non ancora ..
Sono poesia senza saperlo
poeta, dice che lo sono,
ma non oso nemmeno essere
perché sento solo [il discorso]
per non conoscerlo
comunque,
umano sono così tanto
per cercarlo
e
scriverlo coraggiosamente
[anche senza sapere come
definirlo]
Poesia? Cosa sarebbe?
Sono solo un'anima fuggitiva
che si
allevia nelle lettere
[e si nasconde a lungo]
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore
e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
(Dichiarazione dei diritti dell'uomo. art.12)
DAVID
"Il male è il più puro: non troverai mai persone completamente buone, ma umani puramente cattivi"
ECCOLI
« Non sei che Amore Eterno. | In Agenda oggi. » |
VI PERSEGUITANO SUL VOSTRO PROFILO/BLOG?
VI PERSEGUITANO SUL VOSTRO PROFILO/BLOG? Dovete essere coscienti di avere la possibilità di difendervi. Basta riconoscere il cyberstalking, sapere che nessuno può assillarvi, molestarvi e perseguitarvi con qualunque mezzo, sapere che il cyberstalking è altrettanto dannoso rispetto allo stalking che vi tocca sul piano fisico, che vi procura danni psicologici che vi rovinano le giornate, vi imprigionano in uno stato d'ansia e paura e vi inducono a cambiare abitudini. Lo stalking corre sul web anche tramite i social network. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32404 emessa il 30.08.10 dalla VI Sezione penale. La "condotta persecutoria e assillante " fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di un social network, dice la Cassazione, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall'art. 612 bis CODICE PENALE Dovete sapere infatti che ogni account, inclusi quelli anonimi, corrisponde ad un IP e che se voi denunciate l'account "faccia di c..o" che vi ha mandato una minaccia o vi perseguita, è possibile risalire a chi ha attivato quell'account e dunque perseguire la persona che corrisponde all'utente reale, con estrema facilità. Tenete bene a mente che un cyber stalker vuole farsi notare da voi. Dunque se voi lo bannate da una pagina lui rientrerà con altri cento account. Se moderate i commenti del vostro blog lui comunque vi farà arrivare dei messaggi perchè sa che dovrete leggerli. Se lo bannate o se voi chiudete i commenti del blog e chiarite che se vi scrive manderete la mail alla postale, allora lui apre un altro blog attraverso il quale continua a perseguitarvi per attirare la vostra attenzione. Il cyberstalker userà perciò, in modo ossessivo-compulsivo, gli strumenti del web per perseguitarvi. Sul web è molto piu' facile dimostrare cosa ci sta succedendo, rimangono tracce indelebili ovunque delle azioni fatte contro di noi, non è come nella vita reale che bisogna dimostrare con testimonianze che a volte un buon avvocato puo' pure demolirci e annientarci la difesa... sul web quello che fai rimane !!! ed è una prova indiscutibile !!! denunciare pubblicamente quello che vi sta succedendo. Il silenzio è il miglior complice dei vostri persecutori.. .la Giustizia è lenta... MA ARRIVA !!! Nel video un supporto su come individuare e difendersi dal cyberstalking adesso una Legge che ci tutela esiste... BASTA SUBIRE! DENUNCIA IMMEDIATAMENTE IL TUO CASO ALLE FORZE DELL'ORDINE E ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE STALKING AdrenalinaBiker
Foto originale di una cara ragazza che ricordo con molta nostalgia abbiamo camminato per mesi vicini intrecciando i nostri pensieri emozioni,ombre ,silenzi,amore. ciao dolcissima sei ancora con me. D.F. |