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A tutela della libertà morale nonché dell'onore e della reputazione

Post n°269 pubblicato il 01 Maggio 2019 da ilcorrierediroma
 

 

 

A tutela della libertà morale nonché

dell'onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog,

1 MAGGIO 2019

 

 

A tutela della libertà morale nonché dell'onore e della reputazione

di chi scrive su questo Blog,

si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenent

e frasi ed/od espressioni offensive e nell' immediato

sarà richiesta bannatura dell'autore delle stesse,

con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell'Ordine

e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria,

diffamazione, minacce, molestie e altro,

ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili.

Al tal fine si rammenta che :

- a norma dell'art. 594 C.P. (INGIURIA)

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente...

anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2' comma)...

è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

- a norma dell'art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)

Chiunque, comunicando con più persone,

offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno

o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,

la pena è della reclusione fino a due anni,

ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa

o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità

(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi),

ovvero in atto pubblico,

la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa

non inferiore a euro 516.

Blogging e diffamazione, responsabilità dell'ammi-nistratore del sito

per i commenti dei

lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013.

Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità

dell'oggetto di tutela nell'ingiuria e nella diffamazione, 

in Cass. Pen.,1994, pag. 2552

Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet:

profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss

 

 

- a norma dell'art. 612 C.P. (MINACCIA)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,

a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi

indicati nell'articolo 339,

la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

- a norma dell'art. 660 C.P.

(MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,

ovvero col mezzo del telefono,

per petulanza o per altro biasimevole motivo,

reca a taluno molestia o disturbo

è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

 

 

 

Io leggo e voi?

 

 

 
 
 
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