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Sostituzione di persona..

Post n°1880 pubblicato il 14 Ottobre 2022 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,

al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,

con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi

di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,

titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,

impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

 

"Distinguerai un pazzo, non per quello che dice,

ma per il danno che provoca agli altri" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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