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Art. 612 c. p. (Minaccia)♕

Post n°2403 pubblicato il 13 Agosto 2023 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge 23 aprile 2009 n. 38

: ha introdotto il reato di

‘stalking' (letteralmente ‘Fare la po

sta') mediante l'istituzione dell'art.

612 bis del codice penale.

Art. 612 bis c. p. (Atti persecutori): ‘Chiunque reiteratamente, con

qualunque mezzo, minaccia o molesta tal

uno in modo tale da infliggergli

un grave disagio psichico ovvero da

determinare un giustificato timore

per la sicurezza personale o propria o di una persona vicina o comunque

da pregiudicare in maniera rilevante

il suo modo di vivere, è punito, a

querela della persona offesa . . .'. I termini per la proposizione di

querela sono di sei mesi.

Precedentemente le ipotesi di reato venivano ricondotte ai

seguenti articoli:

Art. 612 c. p. (Minaccia): ‘Chiunque

 minaccia ad altri un ingiusto

danno è punito a querela della persona offesa'.

Art. 660 c. p. (Molestia o disturbo alle persone): ‘Chiunque, in un

luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per

petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o

disturbo è punito . . . ‘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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