Creato da ilcorrierediroma il 16/10/2012

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Post n°2920 pubblicato il 16 Maggio 2024 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segnalazione di infrazioni deve essere effettuata da parte dei soggetti di Internet attraverso una istanza, da inviarsi via posta elettronica (oppure via servizio postale o via fax), contenente la descrizione dell'infrazione, l'indicazione dell'URL del sito relativo all'infrazione denunciata.

Ricevuta la denuncia, il Presidente del Giurì apre un procedimento istruttorio, fissa un termine per la decisione e sceglie all'interno del Giurì un membro istruttore incaricato di:

(a) notificare alle parti interessate l'apertura del procedimento istruttorio, la convocazione per la discussione, concedendo loro un termine di 3 giorni per il deposito di eventuali deduzioni e/o documenti;

(b) esaminare l'istanza segnalata e di preparare una relazione sulla fattispecie denunciata, con potere di interpellare le parti interessate.

Allo scadere di tale termine, il Presidente convoca il Giurì, che ha l'obbligo di assumere una decisione in merito al procedimento, sulla base della relazione dell'istruttore e delle deduzioni e/o documenti depositati dalle parti interessate.

4 parte del CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER I SERVIZI INTERNET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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