Creato da london7m il 09/10/2008
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« "non ci resta che piangere"l'uccellino »

massimo troisi

Post n°4 pubblicato il 09 Ottobre 2008 da london7m

La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, presente anche in Italia, mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al Parlamento (o ad un ente amministrativo locale, come la Regione) un progetto di legge, affinché questo sia poi discusso e votato.

In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell'istituzione, come anche tra regione e regione: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50mila firme, e presentare tale proposta alla Corte di Cassazione.

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli" (art.71 della Costituzione). Gli art.48 e 49 della successiva legge 25 maggio 1970, n.352,[1] stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato ad uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta. Non ci sono limiti se non quelli previsti per l'iniziativa riservata.

Così come il referendum, l'iniziativa popolare è istituto di democrazia diretta.

 
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