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« MUTUIMessaggio #16 »

DISABILITA

Post n°15 pubblicato il 23 Ottobre 2009 da london7m
 
Foto di london7m

AUTONOMIA

La tutela sociale, intesa come protezione dal bisogno, è contemplata in numerosi articoli della nostra Costituzione:
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali .. e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro..
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.


La normativa

Ad essi pare conformarsi l'art.25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (pronunciata a Parigi il 10.12.1948) in cui sinteticamente viene e¬nun¬ciata la locuzione sicurezza sociale.
In sostanza la tutela sociale delle disabilità, rientra nella finalità dello stato democratico, ispirandosi ai principi di larga civiltà delineati dalla Costituzione.
Nel sistema della sicurezza sociale (welfare state), spiccano 2 leggi: quella sull'invalidità civile (118/71) e quella sulla disabilità (104/92). La ratio della prima (118/71) concerne la collocabilità al lavoro per i cittadini fra i 18 e i 65 anni; la seconda (104/92) tutela invece lo svantaggio sociale a qualunque età.

 
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