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GIANFRANCO FINI

Post n°35 pubblicato il 22 Novembre 2009 da london7m
Foto di london7m

 
Ora apriamo la stagione dei diritti
 

Pubblichiamo a seguire il testo integrale della "lectio magistralis" tenuta dal presidente della Camera in Campidoglio in occasione del ventennale della Convenzione dei diritti dei minori.

Gianfranco Fini
Da un punto di vista storico, la democrazia e i diritti umani sono stati sempre considerati come fenomeni distinti, relativi ad aree differenti della sfera politica: la democrazia come una questione che attiene all'organizzazione del governo, i diritti umani come un problema relativo alla dignità della persona e alla sua tutela. Quando parliamo di democrazia, abbiamo imparato a pensare soprattutto a questioni di ordine costituzionale e di organizzazione del potere pubblico. Nel caso, invece, dei diritti, questi ultimi assumono l'individuo come punto di riferimento e sono volti a garantire ai singoli le condizioni minime necessarie per una vita libera e dignitosa. Come implica il termine "umano", il loro riconoscimento è stato sempre inteso in senso universale ed è stato oggetto di apposita regolamentazione internazionale. Al contrario, le vicende costituzionali dei singoli governi sono state tradizionalmente considerate come elemento costitutivo della "sovranità" di ogni Stato. Queste distinzioni sono state rafforzate da una divisione disciplinare che ha assegnato lo studio della democrazia alla scienza politica e quello dei diritti umani alla legge e allo sviluppo della giurisprudenza: due campi di ricerca che, in molte parti del mondo, a partire da quello anglosassone, hanno avuto scarsa connessione l'uno con l'altro. Oggi questa separazione non è più sostenibile, se mai lo è stata.
Il crollo dei regimi totalitari sotto la pressione popolare ha dimostrato che la democrazia, insieme ai diritti umani, è un'aspirazione universale, piuttosto che una complessa formula politica e giuridica. I dati sulle violazioni dei diritti umani perpetrate sotto i regimi dittatoriali, quale sia stata l'ideologia, hanno dimostrato che il tipo di sistema politico all'interno di un paese è lungi dall'essere irrilevante per lo standard dei diritti umani goduti dai suoi cittadini. Da questo punto di vista, pertanto, solo la democrazia è il sistema di governo più idoneo a difendere i diritti umani, dal momento che i principi basilari su cui poggia garantiscono il pieno sviluppo di quei diritti che noi chiamiamo "civili" e "politici".
Le nuove sfide derivanti dalla "età dei diritti" denotano, tuttavia, un'irresistibile inclinazione dei diritti fondamentali a espandersi oltre i confini dei singoli ordinamenti democratici. Il fenomeno non è nuovo: dopo la Seconda guerra mondiale un'intera stagione politica è stata caratterizzata dal moltiplicarsi degli strumenti internazionali dei diritti umani, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu del 1948, alla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali del 1950, ai Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali degli anni '60, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue approvata nel 2000.
Eppure, negli anni più recenti, i diritti fondamentali sono stati sottoposti a nuove e, in parte, contraddittorie sfide. Da un lato vi è una forte accelerazione verso la loro universalizzazione, nel cui nome si discutono questioni come la crescita demografica, l'immigrazione, le nuove forme di povertà, la tutela dell'infanzia, la condizione femminile, le scelte di fine vita tra etica e diritto, la moratoria sulla pena di morte, l'emergenza ambientale, fino alle più disparate forme di rivendicazione individualistica. Dall'altro lato, paradossalmente, mai come oggi l'idea stessa dei diritti umani è stata posta radicalmente in discussione dalle critiche filosofiche post-moderne e relativiste.
L'avanzare dei diritti umani è stato accompagnato dal dubbio sulla loro universalità, un dubbio che li colpisce alla radice, mettendo in discussione il fatto che possano essere riconosciuti e applicati ovunque. È interessante notare come lo stesso Norberto Bobbio, che auspicava l'avanzare dell'età dei diritti sul piano universale, denunciasse «l'illusione del fondamento assoluto» dei diritti fondamentali, dal momento che «non si vede come si possa dare un fondamento assoluto a diritti storicamente relativi, variabili di luogo in luogo e di tempo in tempo». Nel pensiero di Bobbio è racchiusa tutta la profonda tensione interna che spinge per l'effettivo riconoscimento di diritti universali, ma che, allo stesso tempo, dubita del loro fondamento assoluto. Ben altra cosa, ovviamente, sono le critiche al cosiddetto "pseudo-universalismo" dei diritti umani alimentate da alcune tendenze individualiste che, tradendo lo spirito della Dichiarazione universale, hanno iniziato a promuovere una visione dei diritti umani solo parziale, espressione di una cultura incentrata su un individuo isolato e astratto dalla società, concentrato su se stesso e totalmente autodeterminato. Al riguardo, se è vero che il ragionamento di fondo del relativismo culturale ruota intorno all'affermazione della inconfrontabilità delle culture, non si deve dimenticare che la prospettiva del relativismo culturale si intreccia profondamente con la pretesa dell'Occidente di essere la cultura dominante e di incarnare il telos della cultura universale. Quali possono essere allora le strade per ricomporre questa tensione tra universalità e storicità dei diritti umani? Di fronte alle sfide del multiculturalismo contemporaneo, in cui si incontrano per convivere culture basate su valori a volte inconciliabili, dobbiamo forse arrenderci alla rassegnazione relativista, ampiamente diffusa, che ostacola il riconoscimento dei diritti universali della persona, oppure dobbiamo adoperarci per favorire l'incontro fra le culture così da costruire un patrimonio umano universale che accomuna tutti gli uomini?
La storia ha già fornito alcune importanti risposte: il potenziamento del ruolo internazionale dei diritti umani, la transmigrazione dei concetti costituzionali da un paese all'altro e da un continente all'altro, la funzione di garanzia svolta dalle Corti, nazionali ed europee, dimostrano come vi sia una spinta verso il giusto riconoscimento del valore della persona e della sua libertà di autodeterminarsi. Sotto quest'ultimo aspetto, è sempre più frequente leggere espressioni come "i diritti delle generazioni future", "i diritti riproduttivi", "il diritto a morire", "il diritto ad ammalarsi", "il diritto ad avere un figlio" e così via. Se nei decenni passati il terreno più fertile per lo sviluppo dei nuovi diritti era quello economico-sociale, oggi i "nuovi diritti fondamentali" nascono dall'esigenza di garantire il diritto al rispetto della vita privata che, a volte, però, tende a trasformarsi in una assoluta "pretesa" all'autodeterminazione e alla libertà individuale. Se, infatti, all'origine, tale diritto si configurava come uno spazio privato nei cui confronti non poteva fare irruzione il potere pubblico, attualmente esso esige, invece, che l'autorità pubblica assicuri il soddisfacimento di desideri e aspirazioni riguardanti la sfera più personale, riservata e intima. L'esito di questa evoluzione è che si è generata nel tempo una forte confusione, se non una rischiosa sovrapposizione, tra l'affermazione dei desideri privati e il riconoscimento dei diritti fondamentali. Quale punto di equilibrio dobbiamo allora cercare di raggiungere? A questo interrogativo, che racchiude la questione dei limiti cui è soggetta la libertà di autodeterminazione, cercherò di rispondere constatando, in primo luogo, come uno degli aspetti da sempre più problematici per la tutela dei diritti fondamentali sia il rapporto che intercorre tra il ruolo del potere giudiziario e il ruolo delle istituzioni politiche. Il progressivo ampliamento del campo d'azione del giudice e l'affermazione di modelli di definizione del diritto in via giurisdizionale diretti a colmare lacune legislative hanno portato, soprattutto nel nostro paese, sia a identificare nel diritto giurisprudenziale una nuova via, un "diritto mite", "flessibile", maggiormente in grado di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti individuali, sia, al contrario, a denunciare una stagione di latitanza della politica con conseguente abbandono di questioni delicate e cruciali nelle mani dei giudici.
D'altronde, se il legislatore non riesce a intervenire nelle cosiddette materie "eticamente sensibili" non può che spettare al giudice la ricerca della soluzione ragionevole applicabile al caso di specie, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale d'insieme. Tra le questioni più complesse che ci troviamo, quindi, ad affrontare oggi vi è la crisi degli strumenti tradizionali delle libertà, dei diritti fondamentali e dei diritti umani.
La legge, che è stata a lungo lo strumento non solo tecnico, ma anche istituzionale, di progressiva tutela sempre più ampia ed effettiva delle libertà e dei diritti, deve recuperare la sua funzione centrale perché è solo attraverso il libero e ampio confronto parlamentare che si può raggiungere un alto livello di mediazione politica e sociale tra le legittime visioni contrapposte. Va da sé, ad esempio, per venire all'attualità, che ogni decisione sulla vita deve essere rigorosamente assunta sulla base dei princìpi costituzionali, tenendo presente però che l'autodeterminazione non vive in una dimensione astratta e che le condizioni materiali incidono profondamente sui modi di scegliere, di autodeterminarsi delle persone. Per questo, a mio avviso, il ruolo delle istituzioni deve avere la finalità di rendere la decisione effettivamente libera, vale a dire una finalità opposta a quella di espropriare qualcuno della sua sovranità sulla propria vita. Una componente essenziale dell'azione pubblica è infatti quella di costruire le condizioni perché l'autodeterminazione viva nell'ambiente sociale che la rende libera e che consente poi il pieno esercizio di questo diritto. È un terreno su cui il Parlamento, se vi riesce, può sensatamente riaffermare una sua centralità qualitativa. Questo è quello che chiedono con forza tutti gli italiani al di là di ogni distinzione di parte.
Gianfranco Fini


21/11/2009

 

 
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