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« Eh!!Sovvenzioni al comune »

Finanziaria: art. 8

Post n°525 pubblicato il 29 Ottobre 2006 da lunedi.bs
 
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(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al trenta per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

 
 
 
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