REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 941 del 2005, proposto da
_____________________ elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28 presso lo studio
dell’avv. Tommaso Manzo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e
difende nel presente giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. GDAP – 0413784-2004 del 16/11/04 con cui il Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha respinto l’istanza di trasferimento ex art. 33 l.
n. 104/92 presentata da _____________;
Legge 104/92 - Trasferimenti
o Regionale del Lazio
2
Legge 104/92 - Trasferimenti
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 3 giugno 2010;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in date 18/01/05 e 19/01/05 e depositato il 03/02/05 _______________ ha
impugnato il provvedimento prot. n. GDAP – 0413784-2004 del 16/11/04 con cui il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha respinto l’istanza di
trasferimento ex art. 33 l. n. 104/92 presentata dal predetto.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria depositata l’08/03/05 (come si
evince dalle risultanze del sistema informatico).
Con ordinanza n. 3547/05 del 25/06/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal
ricorrente.
All’udienza pubblica del 3 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
_________________ impugna il provvedimento prot. n. GDAP – 0413784-2004 del 16/11/04 con cui il
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha respinto l’istanza di
trasferimento ex art. 33 l. n. 104/92 presentata dal predetto.
Con la prima censura il ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di difetto di motivazione in quanto
l’atto gravato non contiene un’esaustiva indicazione in ordine alle circostanze di fatto e di diritto poste
a base della decisione.
Il motivo è fondato.
Dall’esame dell’atto impugnato si evince che l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n.
104/92, presentata dal ____________ è stata respinta “per carenza di posti liberi in organico nella
sede richiesta per il ruolo di appartenenza”.
La motivazione in esame non è idonea ad esplicitare in maniera congrua l’iter logico-giuridico
seguito dall’amministrazione ai fini della decisione in quanto nella fattispecie il Ministero, tenuto
conto anche della particolare natura della situazione giuridica soggettiva posta dal dipendente a
fondamento della richiesta, avrebbe dovuto supportare con dati numerici il riferimento – del tutto
generico – all’inesistenza di posti in organico, ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza di
trasferimento, e ciò anche al fine di consentire un efficace controllo – da parte del privato e dello stesso
Tribunale - delle circostanze di fatto presupposte dal diniego.
o Regionale del Lazio
3
Legge 104/92 - Trasferimenti
Per altro, la motivazione dell’atto impugnato contiene un incongruo, oltre che generico, riferimento alla
situazione di organico “nella sede richiesta” laddove l’istanza del ricorrente era finalizzata a conseguire
il trasferimento, in alternativa, in due sedi diverse quali ovvero la Casa Circondariale di Caltanissetta e
la Casa di Reclusione di San Cataldo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente ed
illogica e, comunque, violativa dell’art. 3 l. n. 241/90.
Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che anche la documentazione prodotta in giudizio
dall’amministrazione non appare del tutto intelligibile e, in sé, congruente con particolare riferimento
all’organico in dotazione presso la Casa Circondariale di ________________ (indicato in ______ unità
nella tabella allegata al decreto ministeriale del febbraio _____ e in ______ unità nella nota del
__________ trasmessa dalla Casa Circondariale).
La fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di
assorbimento degli ulteriori motivi per esigenze di economia processuale) e l’annullamento dell’atto
impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito
del riesercizio del potere.
La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione
delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/08/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Inviato da: Mr. Abdul-Hamid
il 28/03/2014 alle 05:01
Inviato da: Dr jeff wealth
il 23/03/2014 alle 00:02
Inviato da: kenneth flank
il 21/03/2014 alle 02:02
Inviato da: mamert82
il 17/03/2014 alle 20:11
Inviato da: LARRY BUKNOR
il 15/03/2014 alle 03:00