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ricorso giudice di pace, nuove norme entrate in vigore il 06/10/2011
Post n°117 pubblicato il 10 Ottobre 2011 da lasolaris
Ricorsi al giudice di pace, si cambia. Dal 6 di ottobre, è divenuto effettivo, per fare ricorso al giudice di pace abbiamo solo 30 giorni di tempo dalla notifica o dalla contestazione immediata Si dimezzano i tempi. Dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (in caso di contestazione nell'immediatezza della violazione) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente) ci sono solo 30giorni di tempo per fare ricorso al giudice (60 giorni se si risiede all'estero) Possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (per esempio della sospensione della patente), che il giudice può disporre con decreto fuori udienza, cioè nell'immediatezza del deposito del ricorso in cancelleria, ma solo "in caso di pericolo imminente o di un danno grave e irreparabile", e che il magistrato deve comunque confermare alla prima udienza, pena la sua decadenza. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il comando di polizia che ha fatto la multa deve depositare in cancelleria "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,nonché alla contestazione o notificazione della violazione". Per le sanzioni pecuniarie, dato che è previsto che il giudice disponga il pagamento entro 30giorni dalla notifica di deposito della sentenza (ovviamente se il ricorso èrespinto), l'iscrizione a ruolo non potrà che avvenire dopo che sarà trascorso tale termine. Ricorso respinto se non ci si presenta in aula. Se non ci si presenta in udienza in assenza di "legittimo impedimento" il giudice convalida il verbale contro il quale si è presentato ricorso e provvede sulle spese, ameno che l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalladocumentazione allegata dall'opponente, oppure il comando di polizia non depositi i documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il verbale. Il giudice accoglie l'opposizione anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Il giudice può determinare l'importo della sanzione. Se invece il ricorso è respinto, il giudice determinerà l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dal codice della strada per la violazione accertata. Per esempio, in caso di superamento de limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, violazione che comporta il pagamento di una sanzione di 159 euro (e la perdita di 3 punti), il giudice può fissare la sanzione in un importo compreso tra 159 e 639 euro. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed essere effettuato con modalità stabilite dall'amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore. Ovviamente, se il ricorso è respinto il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Attenzione alla data in cui è stata commessa la violazione. Come precisato dal ministero dell'interno con una circolare del 30 settembre 2011,le novità si applicano a tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre.Per tutte le violazioni accertate prima del 6 ottobre i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre. Resta il contributo unificato. Nulla cambia, infine, per quanto riguarda il contributo unificato, l'"obolo" che si deve pagare al momento della presentazione del ricorso e che dallo scorso 6 luglio è aumentato a 37 euro (per le sanzioni di importo fino a 1.033 euro). E nulla cambia perquanto riguarda modalità e procedure del ricorso al prefetto. In questo caso ci sono sempre 60 giorni dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (se laviolazione è contestata immediatamente) o dal giorno della notifica (in caso diviolazione contestata successivamente). Ricordiamo che il ricorso al prefetto non costa nulla ma se è respinto l'importo della sanzione raddoppia (con possibilità di presentare ulteriore ricorso al giudice di pace, entro 30giorni, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia).
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