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sentenza TAR sardegna obbligatorieta di trasferimento legge 104 novembre 2010

Post n°113 pubblicato il 30 Settembre 2011 da lasolaris
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Un Vigile del Fuoco, in servizio presso la sede in Savona, formulava Istanza di Trasferimento presso la sede di
Oristano, Sanluri o Cagliari al fine di poter assistere la propria madre, ai sensi della Legge 104/92 in quanto
affetta da un grave forma di “ SCLEROSI MULTIPLA”. L’amministrazione rigettava l’Istanza sulla base che il
richiedente non assisteva la propria madre in maniera continuativa ed esclusiva.Il richiedente, alla luce del diniego
posto dall’Amministrazione, proponeva Ricorso al Tar per la Sardegna, specificando che il Ministero degli Interni
con memoria depositata riferiva che il ricorrente sarebbe stato trasferito ai sensi della Legge 104/92 in occasione
della prossima mobilità del personale. La Sentenza che veniva depositata in data 25 Novembre 2010, accoglieva il
Ricorso, disponendo entro 30 giorni, il trasferimento ai sensi della Legge 104/92 del richiedente, motivando tale
trasferimento immediato, per esigente urgenti e tempestive di assistenza che non possono essere lasciate senza
copertura per molti mesi, condannando il Ministero alla somma di Euro 2.500.
N. 02620/2010 REG.SEN.
N. 00275/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2009, proposto da:
_____________________, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Mameli, con domicilio eletto presso il suo studio
in Cagliari, via Raffa Garzia N.1;
contro
Vigile del Fuoco, trasferimento Legge 104/92
o Regionale del Lazio
2
Vigile del Fuoco, trasferimento Legge 104/92
MINISTERO DELL'INTERNO, Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, Ministero
dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Direzione Centrale Risorse Umane, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
DEL RIGETTO DEL 10.12.2008 DELL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER INSUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI DELLA LEGGE 104/1992, ART. 33 (assistenza continuativa ed esclusiva al congiunto
portatore di handicap grave).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i
difensori avv. Vargiu, in sostituzione, e avv. dello Stato Risi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Savona, ove è stato trasferito in data 3
maggio 2006, formulava istanza per poter ottenere il trasferimento presso la sede di Oristano, Sanluri o Cagliari, ai
sensi dell'articolo 33 della legge 104 / 1992, al fine di poter fornire assistenza continuativa ed esclusiva alla propria
madre __________________, residente in Guspini, affetta, sin dal 1996, da una grave forma di “sclerosi multipla”
(la madre è stata dichiarata in condizioni di ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92).
L'Amministrazione respingeva la domanda con provvedimento del 10 dicembre 2008 (del direttore centrale per le
risorse umane - Ministero dell'Interno) sostenendo che non risultava comprovato che il ricorrente prestasse
assistenza alla madre invalida in maniera regolare, sistematica ed esclusiva; soprattutto in riferimento al fatto che
l'assistenza viene fornita dal padre il quale provvede anche ad accompagnare la moglie per le visite mediche.
Il trasferimento veniva quindi negato per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge 104/92
(assistenza continuativa ed esclusiva al congiunto portatore di handicap grave).
Con ricorso consegnato per la notifica il 6 marzo 2009 e depositato il 26/3 il provvedimento di rigetto è stato
impugnato formulando le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 33 della legge 104/92 con riferimento all'articolo 32 della
costituzione;
2) violazione dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92 e dell'articolo 20 della legge 53/2000 ed eccesso di
potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi.
In particolare si poneva in evidenza che:
o Regionale del Lazio
3
Vigile del Fuoco, trasferimento Legge 104/92
-il padre Casula Elvezio è anch'egli invalido al 70% e non è in grado di prestare assistenza “adeguata” alla moglie,
in particolare l'assistenza per l'accompagnamento presso il Centro specializzato per la patologia di cui la madre è
affetta sito in Cagliari (Ospedale Binaghi) –con spostamento da Guspini a Cagliari, di oltre 60 km.,-, sia per gli
ordinari controlli, sia in caso di crisi; e la dichiarazione dell'handicap del padre era stata espressamente fornita nel
modello di domanda, nonché documentata con l’ allegata certificazione della commissione USL di prima istanza;
-la documentazione sanitaria attesta che l'accompagnatore presso il centro specializzato era il figlio
________________________;
-da circa 7 mesi la madre, impossibilitata, non si presenta più per i controlli presso il centro specialistico
per la sclerosi multipla;
-il requisito della convivenza è venuto meno con la legge 53 / 2000, articolo 20, che ha modificato il 5
comma dell'articolo 33 della legge 104/92;
-non vi sono altri familiari che possano provvedere in loco all'assistenza della madre.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione, depositando un provvedimento (del direttore centrale per le
risorse umane - Ministero dell'Interno) del 25 maggio 2010, con il quale si comunica all'interessato che
l'istanza di trasferimento temporaneo è stata favorevolmente esaminata; con attuazione del trasferimento
“in occasione della prossima mobilità ordinaria nel ruolo dei vigili del fuoco”.
L’Avvocatura sostiene, quindi, che sarebbe sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso
(per accoglimento di una successiva richiesta che sarebbe stata presentata dal ricorrente l’8.7.2009, con
attivazione di una nuova istruttoria, e con “sopravvenienza dei requisiti per la concessione del beneficio
richiesto”).
All’udienza del 10 novembre 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
L’”an” in ordine alla spettanza del trasferimento è stato già risolto dall'amministrazione nel maggio 2009 -
superando, sotto tale profilo, il precedente provvedimento negativo del dicembre 2008-;
in ordine al “quando” la questione è rimasta aperta, posto che -ad una richiesta in ordine ai tempi entro cui si
procederà al concreto trasferimento, formulata dal legale del ricorrente il 21 settembre 2010, l'amministrazione ha
risposto solo che "i movimenti connessi alla procedura di mobilità ordinaria nel ruolo dei vigili del fuoco potranno,
presumibilmente, essere attuati entro il primo trimestre del 2011”.
Indubbiamente la richiesta di trasferimento, sostenuta dalla motivazione dell'assistenza di un congiunto affetto da
, se accolta ( come in questo caso) non può essere disgiunta dalla concreta attivazione in tempi
rapidi e immediati.
Ciò in quanto la finalità della norma è proprio quella di consentire la realizzazione di un delicato “bene della vita”
(sia per il soggetto che ha diritto all’assistenza, sia per il soggetto che la presta):
la concreta assistenza ad un soggetto debole che ne è sprovvisto e ne ha diritto.
E sotto tale profilo anche la tempistica è essenziale (e non secondaria) per l'attuazione del bene protetto.
o Regionale del Lazio
4
Vigile del Fuoco, trasferimento Legge 104/92
In caso di dilatazione della decorrenza (fatta confluire negli "ordinari" movimenti di mobilità, a molti mesi di
distanza) il soggetto direttamente tutelato rimane nelle more, di fatto, sprovvisto della concreta assistenza che gli
è dovuta e che gli è stata attestata e riconosciuta; dall'altro, il dipendente è privato in radice della possibilità di
fornire le cure ed attenzioni al proprio congiunto.
Posto che la difforme valutazione (tra il precedente provvedimento negativo ed il successivo positivo) è scaturita,
sostanzialmente, dall'istruttoria che è stata compiuta tramite il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, che
ha confermato (solamente) che il ricorrente "assiste effettivamente in maniera continuativa ed esclusiva la madre"
(cfr. nota del prefetto di Cagliari del 13 gennaio 2010), non è possibile ipotizzare che, accolta la domanda, il
trasferimento venga di fatto "congelato" per quasi un anno (da gennaio-maggio 2010 a marzo 2011).
L'assistenza del congiunto implica interventi immediati e non procrastinabili. L'amministrazione è tenuta
quindi ad adottare atti concreti e tempestivi per consentire al dipendente di provvedere adeguatamente
all'assistenza del familiare.
La gravità dell’ handicap, che giustifica e motiva il trasferimento, implica esigenze urgenti e tempestive di
assistenza, che non possono essere lasciate senza copertura per molti mesi.
Ne deriva che la direzione centrale per le risorse umane è tenuta ad attuare il
trasferimento conseguente all'accoglimento, già disposto (fin dal 25.5.2010), della domanda ex legge
104/1992, e comunque entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.
In conclusione dichiara, in parte, la sopravvenuta la carenza di interesse (sulla spettanza del trasferimento) e, in
parte, accoglie il ricorso (sui tempi di adozione/attuazione).
In considerazione degli interessi in gioco ed in considerazione del fatto che tutti gli elementi erano stati esposti e
chiariti fin dalla domanda del 2008 e relativi allegati, le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico del
Ministero ed in favore del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (sulla spettanza);
-e, in parte, lo accoglie (sui tempi di attuazione);
-condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 2.500 per onorari e spese, oltre
IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente / Alessandro Maggio, Consigliere / Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm

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