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lavoro,polizia municipale, mobilita, giurisprudenza, dottrina brunetta, malattia,polizia municipale, concorsi, preparazione

 
 
 
 
 
 

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« ricorso giudice di pace,...modifica art. 33 della 165/2001 »

trasferimento momentaneo, Testo unico maternita e paternita

Post n°118 pubblicato il 10 Ottobre 2011 da lasolaris

mi ero dimenticata che tutti coloro che hanno figli minori ad anni 3 militari compresi, possono chiedere il trasferimento momentaneo alla sede più vicina alla famiglia, per meglio capire ho inserito l'art. del testo unico sulla maternita e paternita, la nota del dipartimento  l'unica sentenza esistente per i militari.

Testo unico sulla maternità e paternità(Dlgs 151/2001)

Art. 42-bis. (1)
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazionipubbliche

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente diamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essereassegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodocomplessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicatanella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita lapropria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un postovacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assensodelle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devonoessere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai finidi una nuova assunzione.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 24 dicembre 2003, n.350.

 

 

nota n.192/04 del 4.5.2004, che diseguito si riporta integralmente.

Prot.n.192/04 Roma, 4 maggio 2004

Al Ministero dell’Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per le risorse umane

00100 ROMA

Oggetto: Art.3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003,n.350 – Quesito.

Si fa riferimento alla nota n.A/100 del 19 aprile 2004,con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della

disposizione in oggetto, che inserito nel D.Lgs.n.151/01, l’art.42/bis.

Detto articolo prevede, com’è noto, la possibilità per igenitori con figli minori fino a 3 anni, dipendenti di amministrazioni

pubbliche, di essere assegnati, per un periodo nonsuperiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o

regione nella quale l’altro genitore svolge la propriaattività lavorativa.

Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a taledisposizione riguarda, nello specifico, l’ambito temporale del beneficio,

ovvero se l’assegnazione temporanea in esame debbaessere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età deiminori.

Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell’avviso cheil limite di età (…figli al di sotto di tre anni), stabilito dalladisposizione, è il

requisito soggettivo che da diritto al beneficio,determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non illimite entro

cui deve necessariamente concludersi l’assegnazioneprovvisoria.

L’espressione utilizzata dal legislatore “per un periodocomplessivo non superiore a tre anni” pertanto, la durata massima (tre anni)

dell’agevolazione,senza alcun riferim ento all’età dei minori. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO –Francesco Verbaro

 

 

 

 

ASSEGNAZIONETEMPORANEA

 

il TAR Lazio -Roma, Sentenza, Sez. I, 24/08/2007 n. 200708127, riapre il diritto ai Militari

 

(estratto dellasentenza) DIRITTO:

 

“La questionesottoposta all’esame del Collegio concerne l’ambito applicativo dell’art. 42bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale “il genitore con figliminori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cuiall’art. 1, coma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successivemodificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato eper un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede diservizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitoreesercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza diun posto vacante e disponibile di corrispondete posizione retributiva e previoassenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.

 

Lagiurisprudenza, finora intervenuta in materia, non si è espressa in modoconvergente, essendo stati espressi indirizzi di opposto segno, circa lapossibilità che la norma riguardi tutto il personale dipendente daamministrazioni pubbliche (senza distinzione fra personale civile e militare),nonché circa la riferibilità dello stesso testo normativo solo a passaggi fraamministrazioni diverse, ovvero anche a trasferimenti dall’una all’altra sededi lavoro, nell’ambito della medesima Amministrazione (cfr. in senso estensivoTAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 57/2006;TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nn. 6027/2006 e 7417/2006; in senso contrario,cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7472/2005).

 

L’Amministrazioneintimata ha in effetti basato, “per relationem”, il rigetto della domanda,presentata dall’attuale ricorrente, sulle ragioni esposte nella citatapronuncia del Consiglio di Stato, ragioni che possono essere sintetizzate neiseguenti termini:

 

a) riferibilitàdel D.Lgs. n. 165 alla disciplina dello stato giuridico del solo personalecivile dello Stato, come emergerebbe dalla “rubrica” della norma;

 

b) confermaesplicita, nell’art. 3 del medesimo D. Lgs. n. 165/01, della diversa disciplina– ricondotta ai “rispettivi ordinamenti” e non al D.Lgs. stesso – dideterminate categorie di personale, fra cui, per quanto qui interessa, “ilpersonale militare e le forze di Polizia di Stato”;

 

c)applicabilità dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 – che consentel’assegnazione temporanea di cui trattasi al personale, da individuare a normadei precedenti punti a) e b) – solo ad “ipotesi di trasferimento daun’amministrazione ad un’altra”, con esclusione di fattispecie, in cui sichieda il “trasferimento tra sedi di servizio della medesima amministrazione”.

 

Dette ragioni,recepite come motivazioni dell’atto amministrativo, che esplicitamente richiamala sentenza in questione, non sono condivise dal Collegio, che ritienepreferibile attenersi all’orientamento interpretativo, già precedentementeespresso da questa sezione.

 

Deve essere inprimo luogo ricordato, infatti, che la disposizione di cui si discute rientrafra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerentila famiglia ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età,con entrambi i genitori impegnati in una attività lavorativa (attività che soloove svolta – quanto meno – nella stessa “Provincia o Regione” – può prestarsi aforme di coordinamento fra i genitori, tali da consentire la cura ottimale deifigli).

 

Una discriminazione, sotto tale profilo, del personale militare e degliappartenenti alle Forze di Polizia (peraltro pacificamente destinatari di altrenorme a tutela della famiglia, come quella – inerente ai congiunti disabili –di cui all’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992) presenterebbe, con ogni evidenza,problemi di costituzionalità.

 

Appare agevole,tuttavia, una interpretazione del più volte citato art. 42 bis D.Lgs. n.151/2001 che escluda i problemi anzidetti e consenta una interpretazioneestensiva, che non appare in contrasto con la lettera della legge.

 

Conriferimento, infatti, alle ragioni negative in precedenza enunciate, possonoformularsi le seguenti argomentazioni:

 

a) ladisposizione in esame riferisce il beneficio dell’assegnazione temporanea alpersonale “di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/01”, ovvero, secondol’epigrafe del testo normativo richiamato, al personale interessatodall’”ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”(quali sono, indubbiamente, le Amministrazioni che si occupano di Forze Armatee di Polizia); la valenza ampiamente estensiva della normativa in questione –da riferire a “tutte le amministrazioni dello Stato”, anche locali e adordinamento autonomo – è ribadita dall’art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs(ovvero dalla norma, cui fa esplicito richiamo l’art. 42 bis del D.Lgs. n.151/01);

 

b) l’art. 3 delpiù volte citato D.Lgs. n. 165/01 dispone che alcune categorie di personale –fra cui il personale militare e le Forze di Polizia – “rimangano disciplinatedai rispettivi ordinamenti”, ma “in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, delmedesimo D.Lgs., ovvero con riferimento al rinvio – operato da queste ultimenorme – alle disposizioni del codice civile ed alle leggi sui rapporti dilavoro subordinato nell’impresa, nonché ai contratti collettivi di lavoro:quanto sopra, per le ovvie peculiarità di alcune tipologie di rapporti dilavoro, che per ragioni istituzionali possono essere sottratte allacontrattazione collettiva e ad altre disposizioni privatistiche, ma chericadono comunque, in assenza di deroghe esplicite, nell’alveo applicativo dinorme dettate – per tutti coloro che siano dipendenti, in via generale, da pubblicheamministrazioni – a tutela di altri valori costituzionalmente protetti, comequelli della famiglia ed in particolare dell’assistenza ai figli minori;

 

c) l’incisodell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/01, che prevede “assenso dell’amministrazione diprovenienza e di destinazione” può ben riferirsi sia a passaggi fraamministrazioni diverse che a trasferimenti ad altre sedi della medesimaamministrazione: quanto sopra, sia per la palese illogicità di una norma, cheimponesse per il soddisfacimento di esigenze di assistenza dei figli minori dilasciare l’Amministrazione di appartenenza e non cambiare più semplicementesede di lavoro, sia perché – come già osservato dalla giurisprudenza (TAREmilia Romagna, n. 7/07 cit) – in una previsione normativa di contenuto ampionon possono non essere comprese fattispecie analoghe minori, sia infine perchéanche le singole sedi di lavoro di una medesima amministrazione costituisconoapparati organizzatori, identificabili quali centri di imputazione di specificiinteressi pubblici, come quelli – riconducibili a situazioni di carenza oesubero di personale – che giustificano le esigenze di assenso, specificatedalla norma in esame.

 

Per le ragioniesposte, in conclusione, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primomotivo di gravame, riferito a violazione del combinato disposto dell’art. 42bis del D.Lgs. n. 151/01 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/01; il ricorso vienepertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto negativo impugnato efatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; quanto alle spesegiudiziali, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto contodel non univoco orientamento giurisprudenziale, esistente in materia.""

 

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