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« art. 11 omologazione risultatoart. 13 lega dei fantapresidenti »

art. 12 malafede e esclusione

Post n°10 pubblicato il 18 Luglio 2008 da ilregolarizzatore
 

Per malafede si intende un comportamento sleale e contrario all’etica sportiva compiuto al fine di avvantaggiare la propria squadra o recare danno ad una squadra avversaria.

Ogni f.presidente può richiedere un procedimento per malafede nei confronti di un altro fantapresidente e convocare un’assemblea della Lega dei f.presidenti. Nel caso il f.presidente accusato venga riconosciuto colpevole dovrà incorrere in una penalizzazione di 10 punti in f.campionato. Potrà essere accusato di malafede anche un f.presidente che per il suo scarso impegno rischiasse di falsare il f.campionato.

Nel caso il Tesoriere si macchiasse di gravi inadempienze, qualsiasi f.presidente potrà richiedere per lui un procedimento disciplinare assimilabile a quello per malafede. Nel caso venisse ritenuto colpevole, come pena accessoria perderà la carica. 

 

Qualora durante il f.calcio un f.presidente avesse accumulato 10 punti o più di penalizzazione, al termine della stagione verrà indetta un'assemblea per stabilire se il f.presidente reo potrà partecipare al fantacalcio della stagione successiva.

 
 
 
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