P-arliamoci

P-erchè ci va... (blog a 4 mani, o 4 tette come suggerisce qualcuno!!)

Creato da nonsolop il 17/05/2006

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Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain,
Still remains
Within the sound of silence

(The Sound of Silence, Simon and Garfunkel)
 

 

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« DONNE IMBECILLIMessaggio #418 »

Post N° 417

Post n°417 pubblicato il 23 Aprile 2008 da nonsolop

Mail, vietato sparlare dei colleghi

Cassazione: a rischio giudizio ingiuria

 

Nelle email indirizzate ai colleghi dell'ufficio è meglio non sparlare degli altri compagni di lavoro, specie quando al diretto interessato non viene mandata la corrispondenza telematica che lo riguarda. Infatti se il collega criticato lo verrà a sapere, il mittente delle mail rischia un processo per ingiuria davanti al giudice su querela della persona offesa dalle maldicenze.

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una impiegata presso una ditta veneta di Bassano del Grappa. Il comportamento della donna era stato criticato in una email che un suo collega aveva mandato a tutti gli altri dipendenti e nel quale prendeva di mira la ''sfacciataggine'' della donna che ''abusava dei congedi parentali''.

Il collega non aveva inviato la mail solo alla diretta interessata. Qualcuno, però, aveva provveduto a recapitare una copia dell'epistola nel cassetto della scrivania della donna che sentendosi offesa, aveva querelato l'uomo. Ma sia in primo sia in secondo grado, prima il giudice di pace di Bassano del Grappa (con sentenza del 27 settembre 2005), e poi il tribunale di Bassano (con sentenza del 25 gennaio 2006), lo avevano assolto con la formula ''perché il fatto non sussiste''.

Adesso, invece, la Cassazione ha deciso di riaprire il caso e l'uomo rischia una condanna penale oltre a dover pagare un risarcimento danni alla donna. Spiega in proposito la Cassazione che ''trattandosi di ingiurie epistolari, anche se lo scritto è stato inviato a persone diverse dall'offeso, il delitto si perfeziona a condizione che l'agente, all'atto dell'invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all'offeso''.

 
 
 
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