La nuova contestazione del Pg, infatti, si aggiunge e integra l’azione disciplinare avviata nel 2014 per l’iscrizione di Emiliano al Pd e la successiva ascesa alla guida regionale dello stesso partito; comportamento che il titolare dell’azione disciplinare giudica in contrasto con l’articolo 3, comma 1, lettera h del decreto sugli illeciti disciplinari dei magistrati. Quella norma vieta infatti «l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici». Emiliano ritiene però che questo divieto non si possa applicare anche a chi, come lui, è stato autorizzato a suo tempo dal Csm a mettersi in aspettativa per correre prima alle elezioni comunali come candidato sindaco di Bari e, dopo 10 anni, a presidente della Regione Puglia. Ma il pg della Cassazione insiste, e ora è arrivata la seconda contestazione che, oltre a respingere l’interpretazione della legge data dal governatore pugliese, «attualizza» la prima e s’inserisce nella battaglia congressuale all’interno del Pd.
.. fino a qui' il Corriere... acr e crv notano che si potrebbe anche capire che il Magistrato poteva proseguire la sua attività nell'ambito della sua carriera da Magistrato. Vinto un concorso... applicava le leggi, ma se sceglie di farsi eleggere, prima Sindaco e poi Presidente di Regione... vuole dire che contano di più quelli che la legge la fanno rispeto a quelli che la applicano... cosa ne pensano i nostri lettori? Ditecelo alla mail . info@acraccademia.it e delfino-sk@libero.it
Inviato da: acrilsanremese
il 09/04/2021 alle 10:59
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il 19/12/2019 alle 11:21
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il 19/12/2019 alle 11:20
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il 28/03/2019 alle 11:15
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il 11/12/2018 alle 08:06