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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« LA TURCHIA E L'EUROPA S...la circoncisione per mot... »

il burqa ed il niqab sono vietate dall'art.5 della legge nr. 152 del 1975 e dall'art. 85 del TLPS

Post n°147 pubblicato il 02 Aprile 2019 da Caino2007dgl

SIG. DR. MASSIMILIANO FEDRIGA

PRESIDENTE GIUNTA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

 

 

^^^^

     Anche lo scrivente oggi ha appreso dal quotidiano LA VERITA' che il consiglio regionale di codesta Regione, di recente,  ha approvato una delibera con ampia maggioranza che prevede il divieto assoluto di accesso ai palazzi regionali a persone travestite nel modo in oggetto sommariamente indicato.

 

     L'iniziativa, anche se lodevole e condivisibile , ci appare molto strana e superfluea in quanto già oggi l'art. 5 della legge nr. 152 del 1975 prevede i medesimi divieti di cui a detta deliberazione,  estesi, però,  a tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico.

     Essendo considerata la violazione penale sia a livello colposo che doloso , perseguibile d'ufficio , gli agenti di polizia giudiziaria tutte le volte che individuano una persona in flagranza o meno di reato , che si permette di circolare , senza giustificato motivo ( e quello religioso evidentemente non è motivo giustificabile9  , con vestiario che ne impediscano l'immediata individuazione e riconoscimento dovrebbero subito fermare la persona responsabile del fatto criminale da loro commesso e procedere anche al sequestro di persona del vestiario con il quale esso è stato consumato.

 

    E, conseguentemente ,  dovrebbero immediatamente riferirne al P.M. competente previa sottoposizione ad indagine del responsabile o della responsabile ex art. 55-161 - 347 - 348 e 354 cpp, con apposita breve comunicazione scritta.

 

    E' appena il caso di rilevare e sottolineare poi che il fatto reato  è anche contemporaneamente punibile in sede amministrativa ex art. 85  TULPS con rapporto al Prefetto del luogo competente in materia ex lege  689 del 1981.

 

   Quindi, l'approvazione di tale delibera ci appare del tutto ultronea e priva di vero significato e valore sia penale che amministrativo per quanto sopra specificato.

 

   Anche la  Regione LOMBARDIA nel 2015 approvò analoga deliberazione che anch'ella evidentemente non aveva aggiunto nulla di più alle norme specifiche valide a livello nazionale di cui sopra e che vennero censurate a suo tempo dal dr. ORLANDO quale MINISTRO DELLA GIUSTIZIA del governo di centrosinistra del passato che, per quanto se ne sa ,  non ha mai dato disposizioni forti ed univoche per contrastare in modo determinante , nel rispetto delle leggi materia sopra ricordate ,  la circolazione di donne islamiche vestite di burqa o niqab nel nostro territorio nazionale essendo chiaramente da sempre pro islamici anche radicali e fondamentalisti.

 

   Il problema sta tutto nell'imporre sia alle forze di polizia nazionali sia a quelle locali di applicare le norme esistenti senza se e senza ma, cosa che, per quanto si è visto per esempio spesso e volentieri sia in LOMBARDIA  sia nel LAZIO ed anche in PIEMONTE  ed altre zone del PAESE, forse per non turbare soprattutto la sensibilità di certi mondi islamici radicali e fondamentalisti che sono purtroppo presenti da tempo anche in ITLALIA  e che probabilmente per questo non hanno alcuna volontà od interesse vero e sincero e corretto di innestarsi positivamente fra noi e con noi , non sembra  che ciò sia puntualmente avvenuto come prevede obbligatoriamente sia la legge penale sia quella amministrativa di cui sopra.

  Si allega il relativo link nel caso non le fosse già noto.

  https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/10/lombardia-vietato-laccesso-con-burqa-e-niqab-nelle-strutture-regionali/2292550/

 

   Si allega  ad ogni buon fine , quanto previsto dal citato art. 5 legge nr. 152 del 1975:

 

ARTICOLO: 5. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro)). Per la contravvenzione di cui al presente articolo e' facoltativo l'arresto in flagranza.

 

Si allega anche ad ogni buon conto quanto previsto dall'art. 85 del vigente TULPS applicabile in concorso don il fatto reato di cui si parla ex lege nr. 689 del 1981:

 

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa(1) da euro 10 (lire 20.000)(2) a euro 103 (200.000)(2).

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa(1) da euro 10 (lire 20.000)(2) a euro 103 (200.000)(2).

 

   Cordialmente e con totale rispetto e stima.

 

Cuneo,li 2 aprile 2019

 

Cav. Uff. Rinaldo DI NINO

Presidente Ass. civile naz. CAINO NON TOCCHI MAI PIU' ABELE

sede

Caraglio, via Rittanolo 29 A

sito web: www.nessunotocchiabele.org

soggetto privato apartitico ed apolitico

 
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