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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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SECOLO XXI: CONFLITTO FRA LA EX CASA SAVOIA E LO STATO ITALIANO

Post n°679 pubblicato il 26 Gennaio 2022 da Caino2007dgl

 

CONFLITTO FRA LA EX CASA SAVOIA E LO STATO ITALIANO:

 

GLI EX  MEMBRI VIVENTI DI CASA SAVOIA, CITERANNO LO STATO ITALIANO PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DI TUTTI I PREZIOSI CHE, ALLA PARTENZA DELL'ULTIMO RE D'ITALIA,  VENNERO DEPOSITATI PRESSO LA BANCA D'ITALIA.

MA COME POSSONO PRETENDERNE LA RESTITUZIONE SE LA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE , COME SOTTO RIPORTATO ESATTAMENTE, HA STABILITO CHE TUTTI I BENI DI CASA SAVOIA SONO STATI AVOCATI, CIOE' CONFISCATI A FAVORE DELLO STATO ITALIANO , ALL'ATTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE ?

AVOCARE, SIGNIFICA PROPRIO ACQUISIRE, REQUISIRE A FAVORE DI UN SOGGETTO GIURIDICO CHE, IN QUESTO CASO LAMPANTE, E' LO STATO ITALIANO.

PERTANTO LA PROCEDURA DI RESTITUZIONE DEI PREZIOSI AVVIATA O CHE APRIRANNO GLI EX DI CASA SAVOIA SI BASA SUL NULLA , GIURIDICAMENTE PARLANDO.

LA XIII DISPOSIZIONE  E' CHIARISSIMA ED IMPOSSIBILE DA SUPERARE.

 

 

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII [51]

I beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

 

INTERPRETAZIONE  DELLA VALENZA E PORTATA DELLA XIII DISPOSIZIONE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE, LARGAMENTE NON CONDIVISA DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI GIURISTI ITALIANI:

 

 |  By

XIII disposizione transitoria della costituzione

 

(pubblicato sul Corsivo nell’aprile 2001)

http://www.giurcost.org/cronache/cds.html

Nell’Adunanza Generale del 1 marzo 2001 il Consiglio di Stato, interessato dalla Presidenza dei Ministri  con una richiesta di parere in ordine alla interpretazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, pur riconoscendo la esistenza di un evidente contrasto di tale norma con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ha tuttavia affermato il principio che trattandosi di una norma costituzionale la sua abrogazione non può avvenire che attraverso il procedimento previsto dall’art.138 Costituzione.

Quindi, in base al parere espresso dal Consiglio di Stato, la questione dovrebbe essere risolta nell’ordinamento interno mediante lo strumento della revisione costituzionale con l’intervento delle Camere parlamentari.

A tale proposito, si ritiene utile qualche considerazione.

A parte ogni commento sul contrasto con le previsioni dei vari trattati e delle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, la XIII disp.trans. costituisce una rottura della Costituzione, se solo si pensi che essa contrasta con l’art.2  (diritti inviolabili dell’uomo), con l’art.3 (pari dignità sociale ed uguaglianza, senza distinzione di sesso, di condizioni personali ecc.), con l’art.4 e 36 (diritto al lavoro), con l’art.16 (diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio dello stato), con l’art.17 (diritto di riunione), con l’art.18 (diritto di associazione), con l’art.33 (diritto all’istruzione), con l’art.41 (libertà di iniziativa economica), con l’art.48 (diritto al voto), con l’art.49 (diritto di associazione in partiti) e con l’art.51 (diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive).

Tali diritti e garanzie vengono di fatto resi inoperanti nei confronti dei discendenti maschi di Casa Savoia e dagli ex Re di Casa Savoia perché la loro applicabilità richiederebbe la presenza fisica nel territorio italiano degli stessi.

Se poteva apparire per qualcuno giustificabile, in via strettamente transitoria nel tempo e comunque del tutto eccezionale, l’irrogazione dell’esilio di taluni membri di Casa Savoia in concomitanza con l’introduzione della forma di governo repubblicana, allo scopo di rafforzare quella istituzione, non lo è più per un ordinamento giuridico democratico, a distanza di oltre 50 anni dalla entrata in vigore della Costituzione.

La permanenza della XIII disp.trans.,proprio per la sua estraneità al sistema costituzionale, non potrebbe che determinare una vera e propria involuzione in senso illiberale ed antidemocratico del nostro sistema giuridico, dal momento che consentirebbe  la prevalenza di principi come  l’arbitrio, la prevaricazione e la negazione dei diritti e delle libertà fondamentali, con grave violazione dello Stato di diritto.

Ci troviamo in presenza di una sanzione indefinita e priva di termine prefissato, ricollegabile al fatto-nascita dal quale deriva il disconoscimento di tutti i diritti nei confronti dei discendenti maschi di un Casato o di ex Re; essa non ha più alcun aggancio logico-costituzionale, né alcuna funzione positiva sotto l’aspetto dell’autoconservazione dell’istituzione repubblicana.

Quale dovrebbe essere dunque il percorso da seguire per giungere alla eliminazione dal nostro ordinamento dell’odiosa sanzione dell’esilio perpetuo?

Potrebbe essere o quello della revisione costituzionale suggerito dal Consiglio di Stato, o quello più rapido della Corte Costituzionale.

La Corte, quale presidio sovraordinato allo stesso Parlamento a tutela della sovranità popolare, potrebbe infatti pervenite in tempi più rapidi ad una dichiarazione di incostituzionalità della stessa legge costituzionale, già dichiarata dai Costituenti transitoria.

Solo la eliminazione della XIII consentirà la riaffermazione dello Stato di diritto con un evidente beneficio per l’intero sistema giuridico ed un conseguente vantaggio per l’immagine delle stesse istituzioni repubblicane, sia verso gli altri Stati, che, soprattutto, verso i propri cittadini.

Le ragioni perché si compia un atto di giustizia appaiono sempre più pressanti e non consentono ulteriori ritardi. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità!

 ELEMENTI INFORMATIVI TRATTI DAL SITO WEB: https://www.studiolonoce.it/articoli/sullabrogazione-della-xiii-disposizione-transitoria-della-costituzione/

Che cosa significa "Requisizione"?
È il provvedimento amministrativo che, per particolari situazioni di necessità, incide negativamente su diritti reali dei privati cittadini, sacrificandoli (ha carattere ablatorio).
Gli eventi che possono giustificare un siffatto provvedimento sono eccezionali, ad esempio esigenze di carattere militare.
Può essere requisito anche l'uso di una cosa, quindi il suo godimento.
In entrambi i casi, la pubblica amministrazione è tenuta a corrispondere, a ristoro del danno, un'indennità.
Articoli correlati a "Requisizione"

 

La disposizione XIII della Costituzione, sul divieto di ingresso dei membri di casa Savoia in Italia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge che entrerà in vigore fra tre mesi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2002 il testo della legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, che stabilisce l'esaurimento degli effetti del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Con la modifica apportata  sarà possibile agli eredi maschi di Casa Savoia il rientro in Italia.
La procedura rafforzata prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle revisioni costituzionali prescrive che, allorquando una proposta non è approvata con la maggioranza dei due terzi, ma con maggioranza assoluta, si potrà procedere al referendum confermativo, il secondo nella storia del nostro Paese, a breve distanza di tempo da quello sulla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione.
Il Senato della Repubblica aveva approvato la legge, in seconda votazione e a maggioranza assoluta, nella seduta del 15 maggio e lo stesso percorso era stato affrontato dalla legge alla Camera dei Deputati, che l'aveva approvata nella seduta dell'11 luglio 2002.
Questo iter parlamentare di revisione costituzionale determina quindi l'entrata in vigore della legge dopo un periodo di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, durante i quali un quinto di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il testo della norma
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

COME SI SA, IN SEGUITO, TALE DISPOSIZIONE VENNE MITIGATA PER DECISIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO, COME EVINCESI DAL SEGUENTE LINK:

10 nov 2021ROMA - Champagne per brindare a un ritorno. ... dal 10 novembre, data della sua entrata in vigore - il divieto di ingresso in Italia.

PERTANTO CON IL TERMINE AVOCARE INSERITO NELLA XIII DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE SI E' CHIARAMENTE INTESO CHE TUTTI I BENI DELLA EX CASA SAVOIA E DEI SUOI DISCENDENTI , SAREBBERO STATI REQUISITI A FAVORE DELLO STATO SENZA ALCUNA PROCEDURA AGGIUNTIVA E SENZA PREVISIONE DI ALCUN COMPENSO RISARCITORIO A FAVORE DEGLI EX AVENTI DIRITTO.

QUESTO, ANCHE SE SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA DI CUI SOPRA, A FIRMA DELL'AVV. LONOCE, SEMBRA CONFLIGGERE CON MOLTE NORME DELLA STESSA COSTITUZIONE ,E' UNA PREVISIONE SPECIALE CHE NESSUNO HA MAI INTESO CONTESTARE NEANCHE A LIVELLO DI CORTE COSTITUZIONALE OVVERO DI CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE.

ORA SONO CURIOSO DI SAPERE QUALE ESITO AVRA' LA PROCEDURA CIVILE CHE GLI EX DI CASA SAVOIA OTTERRANNO IN SEDE DI TRIBUNALE CIVILE DI ROMA CHE SECONDO IL MIO MODESTO AVVISO, NON POTRA' FARE ALTRO CHE RISPETTARE LA VALENZA E PORTATA DELLA XIII DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE OVVERO SOLO COME EXTREMA RATIO RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA DECISIONE FINALE.

CERTO E' CHE IL GOVERNO ITALIANO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE, IN FORZA DELLA CITATA XIII DISPOSIZIONE, AVREBBE DOVUTO PER PRUDENZA E RISPETTO DELLA STESSA COSTITUZIONE, RICHIEDERE UN PROVVEDIMENTO EFFETTIVO ,GIURIDICAMENTE VALIDO , DI REQUISIZIONE DI TUTTI I BENI DEGLI EX DI CASA SAVOIA AL FINE DI PERVENIRE AD UN SERIO E FORTE ORDINE DI CONFISCA DEI MEDESIMI, MA RISPETTANDO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI A CUI SI SAREBBE DOVUTO ACCORDARE IL DIRITTO DI DIFESA NEI MODI E TERMINI DA IMMAGINARE VISTO CHE NESSUNO DEGLI EX DI CASA SAVOIA, A QUELL'EPOCA ERA CONSENTITO FARE RIENTRO IN ITALIA.

CHI VIVRA' VEDRA', MA L'ESITO APPARE SCONTATO.

 

Cuneo,li 26.01.2022

 

Rinaldo

 
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