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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« ESEMPI DI SPRECHI INSULS...L’INTERROGATIVO “NERO” »

Referendum giustizia, per cosa si vota il 12 giugno 2022: i quesiti

Post n°830 pubblicato il 21 Maggio 2022 da Caino2007dgl

 

Referendum giustizia, per cosa si vota il 12 giugno: i quesiti

Politica fotogallery

12 mag 2022

 

 

 

Promossi da Lega e radicali, sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale lo scorso 16 febbraio. Dall’abrogazione del decreto Severino alla riforma delle elezioni del Csm, fino alle misure cautelari: ecco tutto quello che c’è da sapere

 

 

È stata fissata per domenica 12 giugno la data in cui si voterà su cinque referendum abrogativi in tema di giustizia. I quesiti referendari, promossi da Lega e radicali, sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale lo scorso 16 febbraio. Ecco quali sono e tutto quello che c’è da sapere sui quesiti

 

ABROGAZIONE DECRETO SEVERINO – Uno dei quesiti di bandiera mira ad abolire il decreto legislativo 235 del 2012, detto anche legge Severino. Prescrive che chi viene condannato in via definitiva a più di due anni di carcere per reati di allarme sociale, contro la pubblica amministrazione e non colposi (per i quali è comunque prevista la reclusione) diventa incandidabile. La condanna definitiva per uno dei reati suddetti determina la decadenza del mandato

 

Se vincerà il sì al referendum i concetti di incandidabilità e decadenza verranno abrogati e anche ai condannati in via definitiva verrà concesso di candidarsi o di continuare il proprio mandato. Eventuali divieti di ricoprire cariche torneranno a essere decisi dal giudice, chiamato a decidere caso per caso, come è avvenuto fino al 2012 prima dell’entrata in vigore della legge Severino

 

RIFORMA CSM – Viene indetto il referendum per l'abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Attualmente, un magistrato che voglia candidarsi al Csm deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme

 

Nel caso vincesse il sì, verrebbe abrogato l’obbligo della raccolta firme. Si tornerebbe alla legge del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del Csm presentando semplicemente la propria candidatura

 

 

VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI – Il referendum mira ad abrogare le norme sulle competenze dei membri laici nei Consigli giudiziari. I Consigli giudiziari sono organi ausiliari composti da cariche appartenenti alla magistratura e laici (professori universitari e avvocati). Esprimono “motivati pareri” su diversi ambiti, tra cui le valutazioni di professionalità dei magistrati

 

La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati viene poi fatta dal Csm che decide anche sulla base di queste valutazioni. Se vincesse il sì, anche avvocati e professori potranno partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati

 

 

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE – Si voterà anche il referendum per la separazione delle funzioni dei magistrati, con la richiesta di abrogazione di quelle norme che attualmente consentono il passaggio nella carriera dei magistrati dalle funzioni giudicanti (giudice) a quelle requirenti (pubblico ministero) e viceversa

 

Se al referendum vinceranno i sì il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole essere pubblico ministero o giudice e non potrà scegliere di cambiare indirizzo (cosa che ad oggi avviene con un limite di 4 volte e se sussistono le condizioni)

 

MISURE CAUTELARI – Il quesito vuole limitare le misure cautelari, con abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di misure cautelari e di esigenze cautelari nel processo penale

 

Attualmente le misure cautelari possono essere motivate dal pericolo che la persona indagata sia a rischio reiterazione del reato, di fuga o di alterazione delle prove a suo carico. Se vincerà il sì al referendum verrà abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato

 

 

 

ELEMENTI CONOSCITIVI E DI RIFLESSIONE TRATTI DAL SITO WEB. https://tg24.sky.it/politica/2022/05/12/giustizia-referendum-12-giugno#11

 

 

DICO SUBITO CHE IL QUESITO RIFERITO ALLA MODIFICA DELL’ART. 274 CPP CONCERNENTI LA POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI CAUSERA’ GROSSISSIMI PROBLEMI AL GIP COMPETENTE NELL’APPLICARLE QUANDO DOVRA’ FARLO ,SOPRATTUTTO, PER DELITTI RIGUARDANTI LO STALKING E QUELLI CONTRO IL PATRIMONIO IN GENERALE CHE SONO QUELLI CHE MAGGIORMENTE AFFLIGGONO LA CITTADINANZA ITALIANA E NON SOLO.

 

E QUESTO NON MI PARE CHE SI POSSA DEFINIRE UN PASSO IN AVANTI MIGLIORE RISPETTO AL SISTEMA ATTUALE.

 

PER TUTTI GLI ALTRI QUESITI, PENSO E RITENGO CHE SIA IMPOSSIBILE GIUDICARLI ATTENTAMENTE ED OPPORTUNAMENTE VISTO LA COMPLESSITA’ DELLA MATERIA GIUSTIZIA CHE VA DISCUSSA NEL PARLAMENTO IN MODO SERENO E PACIFICO, PER DARE UNA RISPOSTA POSITIVA AI TANTISSIMI ERRORI GIUDIZIARI CHE, PURTROPPO, ANCHE IN ITALIA, FINORA, SONO STATI REGISTRATI.

 

FORSE IL QUESITO RIGUARDANTE LA COSIDDETTA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE POTREBBE ESSERE VOTABILE CON UN SI, MA QUESTO CONTRASTEREBBE DECISAMENTE CON QUANTO PREVISTO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE CHE NON LO PREVEDE ESPRESSAMENTE.

 

E PER CAPIRLO BASTEREBBE LEGGERSI LE NORME CHE I NOSTRI PADRI COSTITUENTI HANNO PREVISTO PER IL SISTEMA GIUSTIZIA , DALL’ART. 101 COST E SEGUENTI, PER COMPRENDERE CHE SENZA UNA SERIA ED ADEGUATA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE , IL REFERENDUM IN ARGOMENTO , E’ SBAGLIATO IN QUANTO SI CONTRAPPONE A NORME DI VALORE COSTITUZIONALI DI GRAN LUNGA CON VALENZA SUPERIORE.

 

PER QUESTI MOTIVI IO NON VOTERO’ NESSUN QUESITO REFERENDARIO, ASPETTANDO CHE SI ARRIVI ALLA FORMAZIONE DI UNA CLASSE DIRIGENZIALE PARLAMENTARE CAPACE DI INTERVENIRE IN MODO CONGRUO, EQUILIBRATO E SERIO ED ONESTO SENZA AVERE ALCUNA PRECLUSIONE MENTALE NEI CONFRONTI DEL SISTEMA MAGISTRATURA CHE PURTROPPO SINORA NON HA DATO MOLTI ESEMPI DI EFFICIENZA E CAPACITA’ D’INTERVENTO, ANCHE PER COLPA DEL PARLAMENTO CHE NON L’HA MESSA MAI IN CONDIZIONE OTTIMALE SIA CON UN SISTEMA DI NORME ADEGUATE E FORTI SIA CON UN SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE CAPACE DI FORNIRE RISPOSTE SERIE E CERTE ALLA POPOLAZIONE.

 

INFATTI, QUANTO PREVISTO DALL’ART. 111 DELLA COSTITUZIONE, FINORA, E’ RIMASTO INCOMPIUTO PROPRIO PER COLPA DELL’IGNAVIA ED INEFFICIENZA DEL NOSTRO SISTEMA PARLAMENTARE E NON CERTO PER COLPA DI QUELLO DELLA GIUSTIZIA IN GENERALE.

 

ECCO,INFATTI, COSA PREVEDE L’ART. 111 COST:

 

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

 

Cuneo,li 21.05.2022

 

Rinaldo

 
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