Creato da ciombotto il 12/08/2005

Canyon del Colca

tutto quello che non avreste voluto sapere di me e non avete mai osato chiedere proprio perchè non volevate saperlo

 

 

« Il faro di AlessandriaCucurrucucu, paloma »

Back to the tradition

Post n°148 pubblicato il 24 Maggio 2007 da ciombotto

immagine

Massì!!Facciamoci anche quest'anno un bel tuffo nel passato!!!!

http://www.palombella.info/news1.html

LEGGE 22 NOVEMBRE 1993, N.473
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali
(g.u. 26 Novembre 1993, n.278)
 
Articolo I
1. l'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali). Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'eserzio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi".
 
 
 
Vai alla Home Page del blog

CUZCO - PLAZA DE ARMAS

 

EASTER ISLAND - CHILE

 

AREA PERSONALE

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Maggio 2026 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

I MIEI BLOG PREFERITI

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 4
 

ULTIME VISITE AL BLOG

ciombottomexvaquitajanus.bifJamila_86frenzolcincottafrancesco2802962RaffaellaParullo.mrkatiastioloceneredirosesmumoluckyshot0lLittle_Lebowsky
 

ULTIMI COMMENTI

Mah, un'opera che fa acqua da tutte le parti!
Inviato da: indianina67
il 28/10/2008 alle 13:47
 
Grazie!Era solo uno scopiazzamento e non sarò affatto...
Inviato da: ciombotto
il 22/10/2008 alle 13:48
 
Bellissima davvero! Lillììì, bentornato pure di qua... (Ho...
Inviato da: indianina67
il 20/10/2008 alle 14:12
 
No...abbi pietà di me...
Inviato da: ciombotto
il 10/06/2008 alle 14:06
 
Ahò, ma te devo menà???
Inviato da: indianina67
il 05/06/2008 alle 11:33
 
 

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963