Creato da ciombotto il 12/08/2005
Canyon del Colca
tutto quello che non avreste voluto sapere di me e non avete mai osato chiedere proprio perchè non volevate saperlo
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Post n°148 pubblicato il 24 Maggio 2007 da ciombotto
Massì!!Facciamoci anche quest'anno un bel tuffo nel passato!!!! http://www.palombella.info/news1.htmlLEGGE 22 NOVEMBRE 1993, N.473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (g.u. 26 Novembre 1993, n.278) Articolo I 1. l'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali). Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'eserzio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi". |
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