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Blog ufficiale del movimento cittadini indifesi per autodifendersi dai gestori dei servizi energia e comunicazione e dalla Giustiizia arbitraria piuttosto che arbitro.

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« " SCATOLA NERA" A SAL...LO SCANDALO “SERVIZI DIRETE” »

Ora basta! ENEL DISTRIBUZIONE spa ammetta le illegalità.

 Enel “ominibus “:  progetta, produce,misura, omologa, controlla i tele lettori.

Ora basta! ENEL DISTRIBUZIONE spa ammetta le illegalità.

In assenza di controlli dellaMetrologia Legale, sui contatori Enel, le relative misure  esposte in fattura, ne impedisconol’esigibilità.

 

 GlI STRUMENTI DI MISURA “DIALOGANTI”,  NON SONO MISURATORI LEGALI

 SOLO   UNA  “SCATOLA NERA”  NON DIALOGANTE, NE  IMPEDIRA’ LA RIMOZIONE

 

ATTENZIONE! CHIEDERE LA RIMOZIONE DEICONTATORI ELETTRONICI ENEL, PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI PREVISTE  dal D.Lgs. n. 22 / 2 febbraio 2007

 

"La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimentonel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela dellafede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici eetichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti".

Ora che finalmente anche il MISE ha ammesso la mancanza dilegalità nella misurazione dei consumi elettrici, con la tele lettura, ancheEnel distribuzione spa ammetta che i suoi contatori elettronici, non rispettanoquanto previsto  da D.Lgs. n. 22 del 2febbraio 2007.

Il mancato adeguamento da parte di Enel, dei contatori elettronici a tale  normativa e ciò nonostante il loro impiegopresso l’utenza elettrica, determina un impatto prevalentemente legale, e non solometrologico, per le conseguenze, anche penali, a causa del mancatoassoggettamento degli strumenti di misura ai controlli previsti dalla MID.

Infatti, analizzando i nuovi campi di applicazione dellametrologia legale, appare evidente che, devono essere assoggettati alleverifiche previste dalla MID gli strumenti, qualora il loro funzionamento(corretto o meno) incida sulla transazione commerciale, e le cui misurazionipossono avere conseguenze sulla stessa tenuta sociale dei Cittadini Italiani,eventualmente “costretti” a pagare, penail distacco dell’erogazione elettrica, anchese l’energia consumata è stata misurata in eccesso da strumenti non conformialla normativa.

Infatti, Il D.Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007 (G.U. n. 64 del17 marzo 2007) ha disposto che la misura dell’energia elettrica, faccia partedella Metrologia Legale, almeno per quanto che riguarda i contatori soggettialla MID: trattasi, secondo quanto silegge nella direttiva stessa, dei contatori elettrici di energia attiva (art.1) destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero (allegatospecifico MI-003).

La Direzione dell’Agenziadelle Dogane, ( AdD ), nel 2007,ha immediatamente declinato la propria competenza nell'ambito delle verificheperiodiche, senza ipotizzare un regime transitorio, fino a ché le istituzioni,non avessero provveduto a regolamentarla.

Inoltre, in successive circolari, la stessa Direzionedell’AdD, ha dichiarato decaduta la propria competenza, ad accreditarelaboratori per la verifica dei gruppi di misura di energia elettrica,  aventi valenza fiscale.

In attesa dei decreti attuativi da parte del Ministero delloSviluppo Economico per disciplinare la verifica dei contatori MID, si è difatto determinato un preoccupante vuoto relativo, non solo alle verifiche sugliimpianti di nuova installazione, ma soprattutto a quelle periodiche dei gruppidi misura. ( 1 )

La necessità delle verificheperiodiche è riconosciuta, dallo stesso D.Lgs. n. 22/2007 ed è richiesta in modo ancor più pressante, sia dalla nuovatipologia di contatori che vengono attualmente installati, sia dalle condizioni di rete (tele lettura) in cuitali contatori devono operare ( 1 )

Se da un lato, i contatori elettronici hanno l'indubbio pregio di consentire la tele lettura e l'applicazione di tariffe multi orarie,dall'altro l'elevato livello di programmabilità e di intervento diretto daserver Enel a tele lettore, richiede controlli più rigorosi sia in sede diprima installazione, sia nelle successive verifiche periodiche. ( 1 )

Inoltre, numerose relazioni tecniche e scientifiche hannomesso in evidenza, come il regime perfettamente sinusoidale, non possa piùessere considerato rappresentativo delle normali condizioni  di funzionamento dei contatori; da ciòconsegue ovviamente la necessità di simulare, nelle prove di laboratorio, idisturbi presenti sulla rete, ma anche l'importanza fondamentale delleverifiche periodiche sul campo. ( 1 )

Da quanto detto, peraltro, non può che risultare evidente lanecessità, nel contesto industriale, della verifica di prima installazione, chepermette di valutare non solo la corretta inserzione dello strumento, ma anchel'adeguatezza dell'intera catena di misura. ( 1 )

Aspetto basilare, ancora, è che le verifiche prime e periodiche siano effettuate da enti certificatoriindipendenti, ovvero non legati in alcun modo né ai fabbricanti di misuratori,né alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica: infatti, alcuni distributori e produttoridi energia elettrica, hanno creato una propria linea di produzione dicontatori, dei quali controllano ogni aspetto, dalla progettazione alla programmazionefinale, l'indipendenza dell'ente certificatore diventa prerequisito  essenziale per garantire la tutela delconsumatore, infondendo inoltre nel pubblico la fiducia nella validità deirisultati forniti  ( 1 ).

Abbiamo, voluto riportare alcune considerazioni espresse da Asso Misure Energia, per riportare ilparere di un’autorevole associazione, in merito all’inverosimile ed incredibile provocazione e prevaricazione, portata avanti da decenni da Enel, nei confronti dei cittadini indifesi, costretti a subire,  il ricatto,  l’estorsione e la truffa, a causa di pagamenti richiesti attraverso bollette di elettricità, conteggiate con quantità dienergia misurata attraverso apparecchiature illegali, perché non rispettosidelle norme previste per la metrologia legale.

Milioni di cittadini indifesi, utentielettrici, sono stati lasciati in balia di Enel distribuzione, che haprogettato, prodotto, fatto produrre, approvato, marchiato CE, verificato,ecc., ecc.

Dov’era il Governo, il Ministerodello Sviluppo Economico, dov’erano l’AEEG, lo sportello dei consumatori, ipaladini dei consumatori, tutto il giorno sbraitanti, nelle varie trasmissioni  televisive, dov’erano i parlamentari legiferanti e paladini dei cittadinielettori, dov’era la stampa e tutti i tribuni televisivi paladini  di politica e società,  dov’era la Guardia Finanza che avrebbe dovutosventare la frode a danno di milioni di cittadini utenti, ed infine principalmente dov’era la scrupolosa Giustizia !

Signori Giudici, siete rimastiinoperosi, invece di analizzare con attenzione che cosa prevede la normativanazionale sul piano sanzionatorio, senza fermarsi al solo DLgs 22/2007.

Il decreto prevedeespressamente, in caso di violazione delle proprie disposizioni, sanzioni dicarattere amministrativo sia per il detentore/utilizzatore/fabbricanteche per l’organismo notificato.

Tale disposto, che istituisce una responsabilità solidale tra produttore, utilizzatoree verificatore, sembra porsi oltre che come norma con funzione sanzionatoria anche quale elemento preventivo.

Attraverso il coinvolgimento, di tutti gli operatori che assumano una qualunque relazione con lo strumento soggetto a controllo, siintende costruire una catena di responsabilità e controlli reciproci in modo daevitare che le disposizioni attinenti il funzionamento degli strumenti dimisura possano essere violate.

Signori Giudici. il quadro sanzionatorio non si esaurisce,  con quanto disposto dal DLgs 22/2007 e quindi laviolazione delle disposizioni del decreto non è perseguibile solo con unasanzione amministrativa.

Infatti, il noto principio di giurisprudenza secondo cui lenorme di carattere generale hanno comunque validità e, in assenza di riferimenti espliciti o impliciti che ne limitino l’applicabilità in casispecifici, le norme di carattere specifico, come il citato DL 22/2007, devonoessere considerate aggiuntive di quelle di carattere generale, salvo contenganoesplicite deroghe.

Sulla base di questo principio,quindi, per quanto attiene allo specifico campo di applicazione del DLgs22/2007, non si può trascurare la norma penale di carattere generale, già soprarichiamata, disposta ex art. 515 c.p. “Frodenell’esercizio del commercio” che così prevede: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero uno spaccioaperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra,ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa daquella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca piùgrave delitto (c.p. 440 – 445), con la reclusione fino a due anni o con la multafino a euro 2065,00”, che tutela la buona fede delle transazionicommerciali.

Signori Giudici, che fine ha fatto l’obbligatorietàdell’azione penale?

Analogamente si rende opportunorammentare altre due disposizioni rilevanti in materia, che prevedono sanzioniriguardanti pesi e misure, dove per pesi e misure si intende qualunquestrumento utilizzato per pesare o per misurare.

In particolare si rinvia all’art. 472c.p. – Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta ed all’art.692 c.p. – Detenzione di misure e pesi illegali .

La norma disposta dall’art. 472 c.p.punisce chi utilizza, recando ad altri un danno, pesi o misure conl’impronta legale contraffatta o alterata, assimilando pertanto la condotta dicoloro i quali appongono falsi sigilli (oggi marcatura supplementaremetrologica CE) agli strumenti di misura, a quella di coloro che modificano edadulterano, in qualche modo, detta marcatura; in alternativa sono previste lareclusione fino a 6 mesi o la multa fino ad euro 516,00.

In ordine invece all’art. 692 c.p.esso punisce esclusivamente l’utilizzo o la semplice detenzione (anchesenza l’utilizzo quindi!!) di pesi e misure (e strumenti di misura) nell’ambitodi un’attività commerciale, qualora tali strumenti non rispettinole norme di legge, ovvero siano diversi da quelli stabiliti dallalegge.

 In tale ipotesi è disposta una sanzione,recentemente tramutata in illecito amministrativo da una legge didepenalizzazione, di natura pecuniaria da euro 103,00 ad euro 619,00. ( 2 )

Ormai è certo, nessuno può rimanereinerte, dobbiamo tutti metterci in cammino, denunciare, denunciare ed ancoradenunciare !

Enel distribuzione ammetta di esserenella illegalità, risarcisca gli utenti, trovi una soluzione alla misurazionelegale dei consumi, inserisca immediatamente un misuratore omologato, nondialogante con il suo server: una vera e propria scatola nera!

Il tele lettore,  può restare al suo posto, solamente  se non utilizzato come misuratore  legale dei consumi  elettrici.

 

Movimento Cittadini Indifesi

andrea di giovanni

aiutosicuro@libero.it 

3452926666

 

 

(1) periodi trattida: Asso Misure Energia costituita nel 2009 per riunire e coordinare le comuniiniziative di professionisti, ditte e laboratori metrologici che forniscono consulenze eservizi alle aziende utilizzatrici, produttrici e distributrici di energiaelettrica provvedendo alla verifica, alla certificazione di impianti e allataratura di strumenti di misura dell’energia elettrica.

(1)

(2) materiale tratto da nuova metrologia legale The newlegal metrology

di Alessandro Ferrero (*) e VeronicaScotti (**)

(*) Dipartimento di Elettrotecnica -Politecnico di Milano

(**) Avvocato - Foro di Milano 

 
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