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« LO SCANDALO “SERVIZI DIRETE” | Contatori non omologabili » |
Non può essere imposto, il pagamento delle bollette
Non può essere imposto il pagamento delle bollette se lo strumento di misura dei consumi elettrici non è conforme al Dlgs 22/2007
SENZA PAROLE ! ASCOLTIAMO !
Parla il MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MISE):
“nonera prevista dalle norme in materia di metrologia legale
una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici,
né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.”
ENEL DISTRIBUZIONE SPA E’ IL FABBRICANTE SOPRA CITATO
Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01237
L'interrogante,solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi ai contatori dell'energia elettrica.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue: La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anniin cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore.
Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto,peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di taleservizio pubblico.
A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n.186 recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiale,apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici», applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva che essi debbano essere “realizzati e costruiti a regola d'arte”.
Si considerano rispondenti a detti criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.
In detta disciplina rientrano i contatori elettrici e elettronici.
Nulla dice invece la stessa legge in ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature. Dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici: Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277;
Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della direttiva 73/23/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, che consistendo in una mera rifusione delle direttive precedenti, non ha richiesto alcuna specifica norma nazionale di recepimento o attuazione;
Decreto legislativo del 06 novembre 2007, n.194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale(Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.
Conseguentemente non erano previsti per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato,controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica.
Neppure il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in materia di controlli successivi per i contatori già installati.
L'unico caso concreto e diffuso di verificazione periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia:verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati.
Si evidenzia, inoltre, che il quadro normativo è reso ancora più complesso dalla circostanza che anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas interviene in materia, nell'ambito dei propri poteri di regolazione con prescrizioni alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica finalizzate al rinnovo e dal miglioramento dei sistemi e delle modalità di misura, a tutela degli utenti finali.
Per quanto riguarda i contatori elettronici installati dal 2001 al 2006, ovvero in periodo antecedente al recepimento della direttiva europea 2004/22/CE (cosiddetta MID) recepita con D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 22, si può pertanto semplicemente riferire che detti contatori erano di fatto soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza dei relativi prodotti.
Nulla peraltro risulta attualmente,nell'ambito di procedure attuali o in corso che abbiano avuto seguiti presso questo Ministero, circa quanto riferito dagli On. Interroganti sull'attività dell'Ufficio Metrico di Milano per sequestri di alcuni contatori elettronici fuori norma, cioè privi di marcature metriche legali atteso che la citata normativa non prescriveva l'apposizione di alcun sigillo di tipo legale.
L'affermazione per la quale i controlli sulbuon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontronella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con laquale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi, per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data dientrata in vigore (18 marzo 2007).
Tale disposizione, peraltro, si applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme,mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente.
È appena il caso di evidenziare che si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica.
Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico,protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere commercializzati e messi in servizio.
La direttiva lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nelcampo di applicazione della direttiva stessa.
Sinora il MiSE,con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per:strumenti per pesare a funzionamento automatico, sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, contatori di gas e dispositivi di conversione del volume.
Attualmente è in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame della prima stesura del decreto relativo.
La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto.
L'attività di vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico,sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.
Qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare.
Con la completa attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo i consumatori troveranno più adeguata tutela.
Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive all'immissione in servizio, il MiSe completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a disciplinare la verificazione periodica dei contatori elettrici di energia attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto regolamentare.”
I contatori ENEL distribuzione spa, non sono corrispondenti alla normativa sulla Metrologia legale, pertanto non possono essere impiegati per la fatturazione dei consumi elettrici.
Gli strumenti di misurazione devono esserevalidati e verificati durante l’impiego da Organismi Notificati, appositamente designati.
Non può essere imposto, il pagamento delle bollette dei consumi di elettricità, emessecon strumenti di misura non conformi alla legge, ove non approvate dall’utente.
andrea di giovanni
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