Creato da aiutosicuro il 30/05/2013
Blog ufficiale del movimento cittadini indifesi per autodifendersi dai gestori dei servizi energia e comunicazione e dalla Giustiizia arbitraria piuttosto che arbitro.

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« Contatori non omologabili“BONIFICARE” LA GESTION... »

non è omologabile

 CLAMOROSO! SCANDALOSO !

 

La misurazione di energia  elettrica, è effettuata con strumenti di misura                    non omologabili,

perché il loro software, svolge altre  funzioni oltre alla  misurazione”           ( Dlgs””/2007 )

 ed  è influenzabile in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è  collegato

 

La fatturazione dei servizi  di rete

è illecita perché in base a presunzione di consumi annui

La  soluzione obbligata èposizionare a valle del telelettore un  contatore non “dialogante” o “scatola  nera”.

 


I contatori di Enel distribuzione, in contrasto con la legge, sono  istallati, senza una verifica !.

La verifica, non è una facoltà, ma  una norma di legge da rispettare , mentre va osservato che ne Enel energia, ne Enel distribuzione, sono autorizzati a controllare  i contatori!

Infatti, il  Dlgs 22/2007, ha decretato l'obbligo di assoggettamento alle norme della  metrologia legale, i contatori elettronici di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003).

In  particolare afferma a proposito della valutazione di conformità dei contatori  elettronici:

" Art.9. Criteri per la notifica degli organismi.       

1. Con provvedimento del Ministero dello  sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per  espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui  all'articolo 7.

2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri:

 a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità' non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non  debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione  o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti  impegnati in tali attività. "

Allegato A1

 Dichiarazione  di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove  del prodotto realizzate da un organismo notificato               

1. La  dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la  procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante  adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli  strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente  decreto.   

Controlli sul prodotto   

 5. Un organismo notificato prescelto dal  fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a opportuni  intervalli da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli  interni del prodotto, tenendo conto della complessità tecnologica degli  strumenti e del quantitativo prodotto     

Dichiarazione scritta di conformità             

 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno  strumento di misura, contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003),  che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la  marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo  notificato citato al punto 5, il numero d'identificazione di  quest'ultimo         

Esame del tipo     

1. L'esame del tipo è la parte della  procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto  tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto  tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto. 

Pensiamo che, gli stralci riprodotti, chiariscano come il Decreto  Legislativo n.22 2/2 del 2007) non "stabilisce che questi  contatori elettronici possano essere installati senza una verifica ", come  affermato nell'articolo presente nel sito di SOS tariffe.

Occorre tuttavia chiarire, che quanto sopra riportato,riguarda la verifica dei contatori  elettronici con la sola funzione di strumenti di misura.

Per quanto invece, attiene ai contatori Enel distribuzione,che svolgono attività di tele lettura, le cose sono invece più complicate,perché non sono omologabili. Infatti, il Dlgs 22/2007 ha previsto che:" lo  strumento di misura non deve  presentare  caratteristiche atte ad agevolarne  l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le  possibilità di impiegarlo  involontariamente in modo scorretto."

Il software, del contatore elettronico è stato modificato da  parte di  hacker, perciò  il sistema  non è affidabile, poiché, è possibile intervenire sul  rapporto di misura,specialmente da parte di chi gestisce il programma del  computer presente  nel telelettore.

La normativa di cui al Dlgs 22/2007:  "definisce i  requisiti cui debbono  conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura, ai  fini della loro  commercializzazione e messa in servizio per le funzioni  di misura, giustificate  da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,sicurezza pubblica, ordine  pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei  consumatori, imposizione di  tasse e di diritti e lealtà delle transazioni  commerciali.".

La metrologia legale costituisce: "uno  strumento  essenziale per il funzionamento dei mercati e copre un vasto ambito  di  strumenti di primario interesse socio economico ".

La Direttiva impone: " una  certificazione metrologica  comprendente, tutti gli aspetti di interesse dalle  condizioni ambientali  in cui operano i dispositivi metrici, alle perturbazioni elettromagnetiche, alla correttezza delle letture metrologico fino ad  arrivare  all'analisi del software, ormai svolta secondo le guide welmec."

Tale  Guida WELMEC WG7, prende atto che il semplice test delle prestazioni metrologiche (testing a scatola nera) di uno strumento di misura, senza prestare attenzione al software che controlla questo strumento, non è più in molti casi adeguato per strumenti di misura con controllo a microprocessore, via modem o addirittura basati su PC; questo poiché sono sostanzialmente il software e la sua integrità che determinano le proprietà metrologiche e l'affidabilità di uno strumento.

Siccome la Guida copre categorie molto diverse di strumenti di misura, essa può fornire soltanto le basi per l'esame del software.

Si pensa che la  guida verrà integrata successivamente con allegati specifici per ciascun genere di strumento di misura, in modo simile agli allegati contenuti nel MID.

In particolare specifica che: " lo  strumento di misura non deve  presentare  caratteristiche atte ad agevolarne  l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al  minimo le possibilità  di impiegarlo  involontariamente in modo scorretto.

 Ed ancora aggiunge: "Se a uno  strumento di  misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e  non può essere  influenzato in modo inammissibile dal software collegato".

Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo, da alcuna  caratteristica del dispositivo  collegato o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."

Proprio così recita negli allegati il Dlgs 22/2007  per contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003)!

Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche funzione  di tele lettura, per la quale effettua un dialogo costante con il server del  distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."

 Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003) non possono  essere omologati se: " lo  strumento di  misura presenta caratteristiche atte ad  agevolarne l'impiego fraudolento", come  le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hacker aggio a  danno dei contatori elettronici Enel ( come riportato dal giornale La  Repubblica ).

Possiamo pertanto affermare, che  finalmente è finita l'epoca in cui Enel distribuzione: " se la poteva cantare e  ballare da sola", ora ci sono i controlli e le validazioni da organismi terzi  notificati, e secondo la legge il contatore in funzione anche di tele lettura,non e omologabile come misuratore dell'energia consumata.

La situazione è risolvibile solo,utilizzando l'attuale contatore elettronico, come tele gestore dell'utenza,potendo effettuare la telelettura in forma non probatoria ed affidare la misurazione dell'energia consumata dall'utente adun contatore elettronico non dialogante con il server del distributore,  perfettamente validato ai sensi del Dlgs 22/2007 e pertanto con funzione  probatoria.

Cioè, l'Enel distribuzione, può continuare ad effettuare la tele lettura, se però i consumi rilevati, sono oggetto di contestazione, solamente il contatore non dialogante o scatola nera, fa testo.

Le contestazione diventano  risolvibili immediatamente e l'utente è così sicuro di pagare il suo giusto consumo.

Tale soluzione, diventa l'unica alternativa, dal  momento che ai sensi di legge, gli attuali tele lettori impiegati come contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI 003), non risultano  omologabili, ai sensi del Dlgs 22/2014,  perché  con lo strumento di misura non è affidabile, se  comunica con un dispositivo remoto, quale il server del distributore 

Vogliamo sperare, che non si sottovaluti,  quanto evidenziato in questa nota, che ha tentato di evidenziare i motivi seri, che impediscono l'omologazione del contatore elettrico, asservito contemporaneamente alla misura dell'energia consumata , alla tele lettura ed alla telesgestione, che gioco forza necessitano del continuo e costante "dialogo", tra il server ed software che gestisce il punto POD.

Nella speranza di aver contribuito  a fare chiarezza, resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.

MCI- MOVIMENTO CITTADINI INDIFESI

Acuradi:

ANDREADI GIOVANNI

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