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« PRIMAVERA - TORO-JUVE 1-...DALL'APPELLO AI TIFOSI ... »

La Casoria davanti al CSM: Ordine e disciplina..

Post n°4407 pubblicato il 06 Aprile 2011 da nadir63l
 

Immagine IPB

di Francejuve

Il prossimo 8 aprile, innanzi la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, sarà trattato il procedimento disciplinare a carico della d.ssa Teresa Casoria, presidente della nona sezione penale del tribunale di Napoli.
Nessuno probabilmente avrebbe mai prestato attenzione a questa vicenda dai tratti piuttosto singolari, se non fosse che la diretta interessata presiede la sezione del tribunale chiamato a giudicare il processo a carico di Luciano Moggi ed altri per i noti “fatti” (?) del 2006, ed al cui esito sono riposte le recondite speranze di rivalsa di milioni di tifosi juventini che non hanno compreso affatto la logica del “piaccia o non piaccia” (soprattutto negli ultimi mesi, con le accuse che sono letteralmente franate di fronte a “prove” (?) a dir poco inconsistenti).

Così molti si interrogano su quali saranno gli esiti di questo procedimento disciplinare e su quali potranno essere le conseguenze sul processo in corso, giunto ormai alle battute conclusive.
Per tentare di offrire una risposta è necessario procedere con ordine.

In primo luogo, va ricordato che il procedimento disciplinare a carico di un magistrato è regolato da un corpo normativo piuttosto omogeneo, che dal 2006 ha modificato il precedente sistema per offrire maggiori garanzie all’incolpato (sulla falsariga del processo penale).
Le varie ipotesi di violazioni disciplinari, previste espressamente dalla legge (artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 109 del 2006), si distinguono in due categorie: da un lato vi sono le condotte commesse nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (come la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio), mentre dall’altro lato vi sono le condotte commesse fuori dell’esercizio delle funzioni (quali l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; la partecipazione ad associazioni segrete, etc…).

Le sanzioni adottate dal CSM (anche queste previste tassativamente dalla legge) sono diverse e proporzionate alla gravità delle violazioni in concreto accertate.
In particolare, a seconda dei casi, possono essere irrogati: a) l’ammonimento, che è un mero richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato; b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo; c) la perdita dell’anzianità di servizio; d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo (qual è quello di Presidente di sezione di tribunale n.d.r.); e) la sospensione dalle funzioni; f) la rimozione (cioè il licenziamento).
Vi è poi anche la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il CSM può adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento.

L'organo d’Accusa del procedimento disciplinare è il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che, dopo aver svolto le opportune indagini, se non ritiene di dovere chiedere l’archiviazione, formula l’incolpazione e chiede la fissazione dell’udienza per la discussione pubblica - come fin qui è avvenuto - all’esito della quale viene pronunciata dal CSM una sentenza che, ovviamente, può essere di assoluzione o di condanna ad una delle sanzioni sopra dette (tali udienze, spesso, si trovano sul sito della benemerita “Radio radicale”).
È anche prevista la possibilità di archiviazione qualora il fatto accertato sia considerato di “scarsa rilevanza” (come dire: è successo, ma non deve accadere più).

Nel nostro caso le contestazioni a carico della D.ssa Casoria attengono - dalle notizie apprese dai quotidiani – ad alcune presunte condotte tenute nei confronti di altri magistrati e collaboratori dell’ufficio (
qui le contestazioni).
Tali condotte, per avere rilievo disciplinare, devono essere “abitualmente o gravemente scorrette” (il che è tutto da dimostrare; cfr. art. 2, lett. d del D. Lgs. n. 109/2006).
Si tratterebbe, secondo la disciplina vigente, di uno di quegli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni.
La fase istruttoria, per ciò che riguarda le prove a carico, dovrebbe essere pressoché esaurita (proprio dalla convocazione di alcuni magistrati come testi d’accusa lo scorso febbraio – tra cui il dott. Narducci e i giudici a latere dell’attuale collegio giudicante – è nata l’ulteriore e distinta questione della ricusazione); sicché, non può escludersi che il prossimo 8 aprile il CSM adotti una decisione definitiva sulla vicenda.
Nessuno, evidentemente, può sapere come verranno valutati i singoli addebiti contestati, anche alla luce degli elementi di discolpa che verranno forniti; come è ormai notorio si tratterebbe di
episodi accaduti al di fuori delle udienze, che involgono più propriamente i rapporti interpersonali all’interno dell’ufficio giudiziario.
È evidente che si poteva fare a meno di alzare tutto questo polverone, ma tant’è.
Se il CSM applicasse una qualche sanzione disciplinare non è peraltro detto che vi saranno necessariamente ripercussioni sul processo di Napoli (per esempio nel caso di mero ammonimento); però, nel caso in cui venisse irrogata una più grave sanzione insieme al trasferimento d’ufficio (circostanza che non può essere esclusa in astratto, sebbene appaia eccessiva e sproporzionata rispetto ai “fatti” finora solo contestati), ciò aprirebbe ulteriori scenari sul prosieguo del dibattimento che tanto ci appassiona (nel senso che si rischierebbe di iniziare daccapo anche a prescindere dall’esito dell’istanza di ricusazione).
Il tempo, in casi come questo, si dice che sia galantuomo.

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