Creato da nadir63l il 04/08/2008

juveland

aspettando sulla riva del fiume

 

METEO VENETO

Meteo Veneto

 

LEGGENDA

 

NEWS

Get the Tuttosport widget and many other great free widgets at Widgetbox!
 

 

 
 

 

FACEBOOK

 
 
Classifica di siti - Iscrivete il vostro!
 

JUVENTINITE

 

AREA PERSONALE

 

segnala il tuo blog su blogmap.it Sport Blogs - BlogCatalog Blog Directory Segnalato da Mariorossi.it Hello Directory MigliorBlog.it   Questo è un blog juventino!
juveland
  Sports blogsBlog Directory

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Settembre 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 

BANNER AMICI


Editore di Directory Italia - http://directory-italia.blogspot.com/
 Directory Italia - Sito di qualità segnalato
TOP 100 by Robj

 
Citazioni nei Blog Amici: 31
 
Creative Commons License
juveland by nadir63l is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License.
Based on a work at blog.libero.it/juveland.
 

 

« Ecco chi è Vidal, il nuo...Dalla Spagna - Solo la J... »

Rimandati A Settembre..., ... è l'ora di fare ripetizioni...

Post n°4974 pubblicato il 26 Giugno 2011 da nadir63l
 

Dalla sentenza Corte Federale: (mi raccomando, leggete tutto)

la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6,
comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo
dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in
essere.

I primi giudici osservavano, inoltre, in punto di metodo di valutazione dell’evidenza
probatoria che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali venivano in
rilievo non quali prove in sé di addebiti, ma in quanto oggetto di vaglio interpretativo, in
ragione anche del tono e delle cadenze usati dai protagonisti.

Con la decisione in parola la Commissione d’Appello Federale ha dichiarato Luciano
Moggi ed Antonio Giraudo colpevoli della violazione dell’art. 6, comma 1, del codice di
giustizia sportiva quale contestata nel capo di incolpazione n.1, ritenendo provata la
capacità soggettiva ed oggettiva delle plurime condotte di interferire sulla terzietà della
funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre
squadre ed in definitiva di assicurarsi un vantaggio in classifica , attraverso le condotte in
questione, cui veniva riconosciuta una capacità causale adeguata per il conseguimento
del risultato sperato.
I primi giudici ritenevano che fossero assorbite nella dichiarazione di responsabilità ai
sensi dell’art.6 citato, le violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo codice,
contestate in relazione alle condotte poste in essere al fine di realizzare il più grave illecito
di frode sportiva, ed altresì che si fosse realizzato il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità
ed indipendenza tipici della funzione.
Ritenuta la sussistenza dell’aggravante della effettiva realizzazione, attraverso le condotte
contestate, del vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre nel corso del
campionato 2004-2005, vinto da quella squadra, agli incolpati veniva inflitta l’inibizione per
cinque anni, con proposta al presidente Federale di preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché un’ammenda di diversa entità (50.000 euro
per Moggi e 20.000 euro per Giraudo).
A fondamento della pronuncia di condanna veniva utilizzato il materiale probatorio
proveniente dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, dalle quali sarebbero emersi
stretti rapporti tra i due dirigenti ed i designatori arbitrali Pairetto e Bergamo, che venivano
giudicati di natura preferenziale e posti alla base dell’opera di condizionamento da questi
ultimi effettuata.
Ulteriormente, i giudici di primo grado traevano il proprio convincimento da una serie di
episodi, riferiti a singole gare, nei quali si sarebbe manifestata l’opera di condizionamento
in parola attraverso designazioni gradite alla Juventus ed omesse denunce di fatti
disciplinarmente rilevanti posti in essere da Moggi a carico dell’arbitro Paparesta dopo la
partita Reggina-Juventus.

La decisione della CAF ha poi specificamente pronunciato sulla gara Reggina-Juventus,
del 6 novembre 2004, in relazione alla quale erano incolpati il Moggi ed il Giraudo per aver
tenuto, al termine della gara, una condotta aggressiva ed intimidatoria nei confronti della
terna arbitrale; la società Juventus per responsabilità diretta in relazione agli addebiti
contestati ai suoi dirigenti, l’arbitro Paparesta e l’osservatore CAN Pietro Ingargiola per la
violazione dell’art.1 C.G.S. determinata dalla omessa denuncia dei comportamenti
contestati ai dirigenti della Juventus, il Presidente dell’AIA Tullio Lanese, sempre ai sensi
dell’art.1, comma 1, per aver avallato e consigliato il comportamento omissivo
dell’Ingargiola.
Tutti gli incolpati venivano dichiarati responsabili delle condotte loro ascritte, la cui
materialità veniva ritenuta provata.

La struttura dell’atto di accusa si apre con le articolate contestazioni relative alla posizione
della società Juventus che constano di molteplici addebiti, così ripartiti: a) incolpazione,
ex artt. 1, 1° comma e 6, 1° e 2° comma C.G.S., a Luciano Moggi, Antonio Giraudo,
Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De
Santis, nonché a titolo di responsabilità diretta e presunta, alla società in questione, per
avere intrattenuto tra loro contatti indebiti, anche su linee telefoniche riservate, e
realizzato incontri riservati, così ponendo in essere condotte in violazione dei generali
doveri comportamentali e, al contempo, rivolte a condizionare a favore della Juventus, il
settore arbitrale;
Moggi e Giraudo, ex art. 1, comma 1, citato e la società per responsabilità diretta, per
aver tenuto, al termine della gara Reggina – Juventus del 6 novembre 2004, una condotta
verbalmente e fisicamente aggressiva nei confronti della terna arbitrale, punitivamente
chiusa a chiave nello spogliatoio;

In concreto, i primi giudici hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento del
campionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all’alterazione del
regolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà,
imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione.

Ulteriormente, la decisione impugnata ha osservato che, nella struttura dell’atto di accusa,
sono individuabili specifiche condotte di per sé violative dei generali canoni posti dall’art. 1
citato, il cui insieme è stato giudicato idoneo a realizzare il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, così risolvendosi in
un’attività diretta a portare alla società un vantaggio in classifica.

Anche a questo proposito la Corte non ha dubbi nel dichiarare che i primi giudici,
contrariamente a quanto sostenuto in tutti gli appelli degli interessati, hanno fatto
ineccepibile governo del proprio compito relativamente ad entrambi i punti, con la
conseguenza che tutta la parte della decisione concernente la posizione della Juventus
va confermata in termini di affermazione di responsabilità, con le modifiche peggiorative,
conseguenti all’impugnazione della Procura Federale, delle pene irrogate a taluni incolpati
e migliorative, in relazione ai rispettivi appelli, per altri incolpati, nei termini di seguito
esposti.
Opportunamente la sentenza impugnata pone una doppia premessa al proprio giudizio:
essa va condivisa e fatta propria da questa Corte, con le precisazioni che seguono quanto
alla prima.
Questa concerne la necessaria valutazione congiunta delle posizioni dei due dirigenti
della società torinese, Moggi e Giraudo: le considerazioni che seguono costituiscono
risposta e confutazione agli articolati gravami proposti sia da costoro, che dalla società
Juventus.
E’, in particolare, condivisibile, perché rispondente ad esigenze di logica e congruenza
argomentativa la ragione posta a fondamento di questa scelta, e cioè l’accertata e 65
concertata – come si vedrà oltre – confluenza dell’oggetto e del fine della loro attività
illecità nell’interesse della Juventus.

La Corte ritiene che, del tutto esattamente, i primi giudici abbiano affermato la
responsabilità di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamente
refluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicchè, come si vedrà
dall’esame dei singoli casi, nessun dubbio può sorgere circa l’inerenza dell’affermazione
delle pesanti responsabilità del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus.

Va, preliminarmente, osservato, che i giudici di primo grado hanno chiaramente enunciato
non solo che l’alterazione ex art. 6 CGS, rilevante ai fini del presente procedimento, aveva
ad oggetto la classifica del campionato in questione nel suo complesso, ma che il
programma era destinato a realizzarsi attraverso il condizionamento del settore arbitrale.

Come detto, sono più che adeguati e più che congruamente valutati, dai primi giudici, gli
elementi di prova dell’avvenuto condizionamento di cui si dice (come risalta dalle espresse
citazioni racchiuse al punto nella decisione impugnata, alle cui pagine da 79 a 90 si fa
espresso rinvio).
In effetti, agli atti è affluita una quantità cospicua ed inequivoca di elementi dimostrativi:
a) della speciale cura che i due dirigenti dicevano dovesse essere posta nei rapporti col
mondo arbitrale;
b) della natura, intensità, ambiguità e non trasparenza dei loro rapporti con i designatori
Pairetto e Bergamo, costellati da ripetuti incontri conviviali, privati ed esclusivi, da un
incalzante numero di colloqui telefonici, [omissis] dalle pesantissime, insistite interferenze di Moggi nella predisposizione delle griglie per il sorteggio arbitrale atte a sovrapporsi, sovrastandole.
Questi gli episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità,
congiuntamente o disgiuntamente posti in essere da Moggi e Giraudo e, comunque, tutti
obiettivamente tendenti alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse
trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005, episodi a cui la decisione
impugnata ha giustamente attribuito capacità causale adeguata per il conseguimento di
tale risultato sperato.
Anche questo giudizio va integralmente condiviso e specularmene rigettata la articolata
censura mossa alla decisione impugnata da parte degli appellanti.
Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituisce
sistema comportamentale idoneo all’alterazione del campionato, va aggiunto che, ad
avviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere (e prima analiticamente descritti)
vanno definiti, senz’altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplice
completezza espositiva, con valutazione ex post.
Si consideri, al riguardo, che in astratto le condotte di Moggi e Giraudo non potevano non
sortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti ai
designatori (anche individualmente), all’ineffabile confidenza nei rapporti personali .


La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal
primo comma dell’art. 13 C.G.S., e [/b]dipendenti dalla natura e gravità dei fatti commessi[/b] con
quelli, sempre in punto di gravità, desumibili dall’art. 133 del codice penale e legati alle modalità delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato
2004/2005 ed all’immagine dello sport italiano,
all’intensità della colpevolezza in relazione
alle singole posizioni funzionali, all’accertata pluralità di illeciti
, alle condizioni economiche
del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed
all’immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri).

Con riferimento alle posizioni, sin qui, esaminate la Corte osserva quanto segue.
Va confermata la pena di cinque anni di inibizione e proposta al Presidente federale di
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e all’ammenda di
50.000 euro motivatamente inflitta a Moggi alla luce sia dell’affermata responsabilità per
gravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmente
corrispondente allo svolgimento del campionato 2004/2005, della sua condotta
strutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per
effetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine e con particolare rilievo, alla
luce della completa realizzazione in termini effettuali dell’illecito disegno, che ha incrinato
la pubblica fiducia nella lealtà delle competizioni sportive.

Per quanto concerne la pena da irrogare alla società Juventus occorre tenere conto
cumulativamente di una serie di fattori.
In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, già ricordato, carattere stabile e duraturo,
nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei
propri dirigenti, del conseguimento dell’obiettivo di condizionamento a proprio favore del
settore arbitrale, dell’ulteriore vantaggio dell’alterazione della classifica e dell’ottenimento
della vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parità di
condizioni di contendibilità del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio
tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un
“sistema”, solo per difetto della previsione dell’illecito sportivo associativo, sicuramente
possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicità e della stabilità
organizzativa: l’aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi è, peraltro, addebitabile,
tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ciò che ne rende
incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro.

Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice
traiettoria temporale:
1) la sanzione della revoca dell’assegnazione dello scudetto 2004/2005 è l’effetto diretto
dell’accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e va
inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell’art. 13 CGS, così confermandosi
la decisione di primo grado;
2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della
retrocessione all’ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato disposto
della disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendono
dalla circostanza che va considerato “campionato di competenza”, a scopi concretamente
sanzionatori, quello nel quale l’illecito è accertato (argomentando dalla logica osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisione
del 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti,
relativa al cd. “caso Genoa”) o giudicato, allorquando non sia più possibile intervenire su
quello in cui l’illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di
“competenza”): sanzione generata dalla speciale gravità dei fatti commessi e, dunque, da
confermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurata
alle capacità economiche della società.
3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire
adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura
ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruità della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione
del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di
giuoco, così riformandosi equitativamente l’originaria pronuncia.


... Domanda: con il materiale uscito grazie alla difesa Moggi è necessario attendere il terzo grado di giudizio penale per mandare gli avvocato Juve a "minacciare" la FIGC di ritorsioni legali o, diversamente, chiedere la revisione ai sensi art.39 CGS?


 
 
 
Vai alla Home Page del blog

     

 

http://www.wikio.it

Iscritto su Social Sport.net – aggregatore di sport

 

BENVENUTO

 

 
 
 
I made this widget at MyFlashFetish.com.
 

STADIO OLIMPICO

 

 

ale seba

 

 

ULTIME VISITE AL BLOG

bellessosncalzacknadir63lvolusturinstarasdbalestrategeorgatosscosapensimarcotavolacciivog19810ahf.martinengQuivisunusdepopulolacky.procinocescandrea
 
 

 

PRIMA PAGINA

 
Votami su Mr.Webmaster! PageRankTop.com
 

Statistiche gratis

Contatori visite gratuiti
 
 

Registra il tuo sito nei motori di ricerca

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 

contatore sito web Blog Directory BlogItalia.it - La directory italiana dei blog Contatti msnFeed XML offerto da BlogItalia.it

juveland    Web Directory Italiana

Scambio Link Ricercasiti.net directory segnala il tuo sito gratisTop Italia

 

 

 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

Solo i membri di questo Blog possono pubblicare messaggi e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963