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« Juve, Marotta ha scelto ...CONTE: "Giovinco? Lo sti... »

Revocazione, sì o no?

Post n°5742 pubblicato il 14 Febbraio 2012 da nadir63l
 

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Immagine IPB

di Fracesco (Francejuve)

La questione è quella che più ci interessa da Juventini.
Alla luce della motivazione della sentenza depositata dal tribunale di Napoli, ci si chiede quando la Juve chiederà, ai sensi dell'art. 39 del CGS, la revocazione della decisione del processo sportivo del 2006, essendo sopravvenuti fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe sicuramente portato ad un esito diverso (regolarità dei sorteggi, campionato concretamente non falsato).
Il problema nasce dal fatto che, secondo l'attuale codice di giustizia sportiva, i termini per procedere sono di trenta giorni dalla scoperta dei fatti nuovi (o, sarebbe stato meglio dire, dal loro definitivo accertamento).
Si potrebbe presentare subito l'istanza di revocazione, chiedendo, semmai, la sospensione del relativo giudizio in attesa che la sentenza del tribunale passi in giudicato (in questo caso, l'eventuale giudizio di revocazione potrebbe essere sospeso d'ufficio in attesa che i fatti siano definitivamente accertati).
Si eviterebbe così in radice di incorrere nell'ipotesi di decandenza, anche se, a mio modo di vedere, sarebbe più corretto aspettare che si formi il giudicato sulla sentenza del giudizio ordinario (ciò perché, fino a tale momento, i "fatti" non possono ritenersi definitivamente accertati).
Tuttavia, un'istanza depositata fin d'ora potrebbe anche scongiurare gli effetti di un'eventuale modifica delle regole del codice di giustizia sportiva.
Se la domanda di revocazione fosse depositata prima dell'entrate in vigore delle "ventilate" norme, ragioni logiche (prima ancora che giuridiche) suggerirebbero di ritenere persistente l'attuale disciplina (il principio generale è che la legge processuale da applicare è quella in vigore al momento della proposizione della domanda e le modifiche sopravvenute, di norma, non si applicano ai processi in corso).
La regola, sebbene di buon senso, non è assoluta; a parte il fatto che la FIGC e la logica non sembrano avere antenati in comune.

Si consideri poi che la sentenza del giudizio ordinario ha un peso specifico oggettivamente superiore rispetto a quella dell'abbreviato perché pronunciata all’esito di un dibattimento dove le difese sono riuscite, nel contraddittorio delle parti (erano costituite in giudizio anche la Juve e la Figc) a smontare - per dirla con le parole del tribunale - le accuse più “artificiose”.
La decisione dell'abbreviato, invece, è stata fondata solo sugli atti di indagine e né la Juve né la FIGC sono state parti di quel giudizio.
Dunque, tutti i fatti accertati nel giudizio ordinario di primo grado, se confermati in appello e in cassazione, cioè fino a sentenza definitiva, dovranno necessariamente portare ad una rivalutazione delle frettolose decisioni adottate nel 2006.

Può anche verificarsi l'ipotesi che in appello non si entri più nel merito degli addebiti penali per sopravvenuta prescrizione (ovvero che ciò si verifichi nel giudizio di cassazione).
In questi casi, a meno che dagli atti emerga la solare innocenza degli imputati (se così fosse, si pronuncerebbe l'assoluzione piena), i giudici potranno limitarsi a dare per buone le conclusioni raggiunte dal tribunale, eliminando soltanto le pene irrogate perché i fatti non sono più sanzionabili penalmente.
In ogni caso, i giudici dell'impugnazione dovranno necessariamente pronunciarsi sulle statuizioni civili connesse alla sentenza penale di primo grado (perché queste non sono travolte dalla prescrizione dei reati), e di lì si potrà comunque verificare quanto reggerà la motivazione della sentenza.

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