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« NESSUNO SCONTO PER CONTE...INCREDIBILE....DA LEGGERE »

UFFICIALE: NESSUNO SCONTO PER CONTE: CONFERMATI I 10 MESI. PEPE E BONUCCI PROSCIOLTI!

Post n°6334 pubblicato il 22 Agosto 2012 da nadir63l
 

© foto di Luigi Gasia

E' stata confermata in 2° grado la squalifica di 10 per Antonio Conte, che ricorrerà al Tnas del Coni. Ridotta da 8 a 6 mesi la condanna di Angelo Alessio. Confermati i proscioglimenti di Pepe, Bonucci, Belmonte e Salvatore Masiello per Udinese-Bari. Respinto anche l'appello per Portanova e Di Vaio per Bologna-Bari. Resta prosciolto Di Vaio e restano i sei mesi per omessa denuncia a Portanova. Confermata l'esclusione del Lecce dal campionato di B, così come è confermato il proscioglimento di Vives. Respinto il ricorso di Pesoli che si era incatenato sotto la Federcalcio.

Ecco il comunicato il primo comunicato:

RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 2012

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Nicola
Belmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
b) il proscioglimento del calciatore Leonardo
Bonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
c) il proscioglimento del calciatore Salvatore
Masiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S;
d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe
dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio
S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione
alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe;
in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010,
seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.,
in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
RESPINTO
2
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA
avverso la sanzione della inibizione per anni 5
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.,
in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A.
avverso la sanzione dell’esclusione dal
Campionato di competenza di Serie B 2012/2013,
con assegnazione da parte del Consiglio Federale a
uno dei campionati di categoria inferiore e
ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7
commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il
comportamento ascritto al Presidente Sig.
Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO e, per l’effetto, conferma le
sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1
C.G.S.
6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe
Vives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5
e 6 C.G.S;
b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in
relazione alle violazioni ascritte al calciatore
Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva,
in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011,
seguito proprio deferimento – nota n. 542/463
pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
RESPINTO
3
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000
inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in
riferimento al comportamento del proprio tesserato
Portanova Daniele, seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) la qualificazione delle violazioni ascritte al
calciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7
comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta
di mesi 6 di squalifica;
b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco
Di Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7
C.G.S.;
c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di €
30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna
1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in
relazione alle violazioni ascritte ai calciatori
Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
seguito proprio deferimento - nota n.
542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del
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