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La FIGC e le sentenze rese..

Post n°6419 pubblicato il 05 Settembre 2012 da nadir63l
 

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Immagine IPB

Luciano Moggi è stato radiato dall’esercizio di qualsiasi funzione nel mondo del calcio, e con lui anche Antonio Giraudo solo per citare gli ex dirigenti della Juventus, sulla base delle sentenze rese. Queste sentenze, alle quali Palazzi non ha fatto mistero di appellarsi, erano state rese da precedenti procedimenti della giustizia sportiva, che nel luglio 2006 aveva celebrato un processo monco di un grado di giudizio, con giudici scelti all’ultimo istante, sotto lo sguardo vigile del commissario straordinario Guido Rossi, già componente del cda della Telecom e futuro presidente che appena in settembre sarebbe andato a sostituire quello dimissionario, Tronchetti Provera, dirigente Inter e Pirelli, principale sponsor della citata squadra di calcio.
Facciamo un rapido excursus e vediamo in quali casi e in quante occasioni la FIGC abbia fatto tesoro delle sentenze rese che non siano le sue.

Da Gazzetta.it :
“UDINE, 25 maggio 2006 - Il Gip del Tribunale di Udine, Giuseppe Lombardi, ha accolto la richiesta di patteggiamento dell'attaccante uruguayano dell'Inter, Alvaro Recoba, e di Gabriele Oriali, responsabile dell'area tecnica della società nerazzurra, infliggendo la pena di sei mesi di reclusione ciascuno (sostituita con una multa di 21.420 euro) per i reati di concorso in falso e ricettazione. I patteggiamenti sono stati definiti nell'ambito dell'inchiesta sulle procedure seguite per far diventare comunitari giocatori che invece, nella realtà, non avevano antenati in Europa. Nell'inchiesta, divisa in vari filoni, sono coinvolte 31 persone, fra le quali 12 calciatori. Oltre al concorso in falso per l'assenza di antenati in Europa, a Recoba e Oriali l'accusa contesta il reato di ricettazione relativo alla patente italiana ottenuta dal calciatore uruguayano, che faceva parte di un gruppo di documenti rubati negli uffici della Motorizzazione di Latina”.
In merito alla questione dei passaporti falsi la Federazione aveva chiesto lumi all’allora presidente della Corte Costituzionale Cajaniello, giudicato giurista di eccezionale competenza, che li aveva messi in guardia, nonostante il carattere domestico e pertanto autonomo dell’ordinamento sportivo, poiché qualora l’ordinamento penale, che ovviamente è superiore, dimostrasse che i fatti accertati in sede sportiva non si siano mai verificati, chi ha subito una sanzione può chiedere il risarcimento del danno. La Federazione si è disinteressata dei fatti, non andando a procedere contro l’Inter o i suoi dirigenti e calciatori.

Secondo il parere dei tre saggi interpellati dalla FIGC, Aigner, Pardolesi e Coccia, avrebbero dovuto essere limpidi i requisiti di onestà e probità sportiva ai fini dell’attribuzione dello scudetto 2004/2005 revocato alla Juventus con il processo del 2006 ad altra squadra. In tanti anni non siamo riusciti a comprendere dove il commissario straordinario Guido Rossi e gli altri dirigenti della FIGC avessero attinto per scegliere la società Internazionale come depositaria di tali requisiti.
E siccome nel luglio 2011 la FIGC si autodefiniva incompetente, con un aborto quantomeno logico che seguiva l’aborto giuridico del processo del 2006, come lo aveva definito Di Biase (capo ufficio indagini al tempo dello scandalo del calcio scommesse del 1980), a revocare questo scudetto nel frattempo denominato all’unanimità dal “comune sentimento popolare” caro a Sandulli (giudice del processo di secondo grado della giustizia sportiva), “scudetto di cartone”, riteniamo opportuno citare qualche altra sentenza nel frattempo resa in merito ai bilanci truccati dalle società di calcio per poter continuare ad avere libero accesso al campionato di serie A.

Non senza farla precedere dal ricordo delle attenzioni riservate da Matarrese (presidente della FIGC dal 1987 al 1996 e, in virtù di una carica creata ad hoc per lui, vicepresidente vicario della Lega nella prima "legislatura" Galliani, dal 2002 al 2004) e Carraro (lunghissima carriera come dirigente sportivo che inizia nel 1966 nel Consiglio Direttivo della Lega nazionale professionisti e abbraccia FIGC, CONI, UEFA, CIO. In particolare presidente dimissionario FIGC l’8 maggio 2006. Indagato e progressivamente prosciolto da calciopoli) all’Inter di Moratti e al Milan di Berlusconi che tanto avevano investito nel calcio italiano. Argomento di difficile comprensione al bar dello sport, ma che noi cittadini italiani prima che tifosi juventini di media cultura e intelligenza riteniamo tuttavia di poter afferrare.

Il 19 agosto 2003 il parlamento italiano ha approvato un decreto legge noto come salvacalcio, che ha permesso all’Inter e al Milan di spalmare i debiti in dieci anni, ma che solo per l’intervento europeo sono stati ridotti a cinque. Il falso in bilancio è un illecito amministrativo, che l’avvocato Grassani (esperto di diritto sportivo, docente di diritto, legislazione ed economia dello sport presso le Università di Bologna e Milano ed ex componente della commissione tesseramenti della FIGC tra le altre cariche) ha definito “un reato secondo, nella giustizia sportiva, solo a quello sportivo. Dopo la corruzione di un arbitro, nella scala di gravità c'è un bilancio falso per iscriversi al campionato al quale non si ha diritto”.

Secondo
wikipedia “Nel gennaio 2008 l'Inter, insieme al Milan, è stata prosciolta dall'indagine sui presunti falsi in bilancio per le plusvalenze relative al periodo 2003-04. La decisione è stata presa dal Gup per le indagini preliminari di Milano in quanto 'il fatto non costituisce più reato', in seguito alla modifica della legge sul falso in bilancio. Mentre il processo penale non è andato avanti in quanto 'il fatto non costituisce più reato', il processo sportivo si è chiuso con una sanzione di 90.000 euro a carico di Inter e Milan, di 60.000 euro all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani e di 10.000 euro al direttore tecnico dell'Inter Gabriele Oriali. Tutti gli imputati del processo sportivo hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva”.
Il CGS era stato modificato nel luglio del 2007 con l’introduzione degli articoli 23 e 24 riguardanti il patteggiamento e la possibilità di collaborare per ottenere sconti di pena. La FIGC aveva atteso lo svolgimento del procedimento della giustizia ordinaria prima di dare corso a quello della giustizia sportiva.

Gazzetta.it del 3 settembre 2012 :
“L'Inter e Telecom Italia sono stati condannati al risarcimento di un milione di euro in favore di Bobo Vieri per lo 'spionaggio' che avrebbe subito quando giocava nel club nerazzurro. Vieri aveva chiesto un risarcimento di 12 milioni a Telecom e di 9,25 milioni all'Inter. Lo spionaggio risale alla vicenda dei dossier illegali della passata gestione di Telecom. Vieri scoprì nel 2006 nell'ambito dell'inchiesta Telcom l'esistenza di un dossier su di lui, frutto di pedinamenti e acquisizione indebita di tabulati telefonici. Vieri era stato controllato per mesi, durante la stagione 2000-01 e poi ancora nel 2004, per controllarne la vita ‘fuori dal campo’. La causa civile si era aperta nel 2008”.

Secondo La Stampa : “Agli atti del procedimento, nel quale tra gli altri sono stati sentiti l’ex presidente di Telecom Marco Tronchetti Provera, c’è l’interrogatorio che Tavaroli ha reso agli inquirenti il 22 settembre 2006. L’ex capo della sicurezza - che ha patteggiato ed è stato condannato definitivamente a poco più di quattro anni di carcere - aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata della segreteria di Tronchetti Provera in cui gli sarebbe stato detto: «Guardi, la cercherà il dottor Moratti, ha bisogno di una mano, le chiederà una consulenza, tra virgolette». Poi, un incontro definito breve con Moratti in cui il presidente gli avrebbe espresso le sue preoccupazioni nei confronti dell’attaccante e con Rinaldo Ghelfi «credo amministratore delegato». Da qui la decisione di incaricare Cipriani (sotto processo davanti alla Corte d’Assise di Milano) di capire quale fosse l’entourage di Vieri, «le persone che ruotavano intorno a Vieri su cui c’era una marea di...». «Allora - raccontò Tavaroli, in quel momento in carcere - feci il transito dell’esigenza fra Inter e Cipriani che svolse la pratica e venne pagato autonomamente dall’ Inter...». Inoltre l’avvocato Buongiorno tempo fa ha depositato al Tribunale un cd-rom che l’allora segretaria di Adamo Bove, il dirigente della security governance della Telecom morto suicida a Napoli, consegno alla Procura. Il cd documenterebbe tutti i contatti telefonici di Vieri fino al 25 giugno 2004”.

Riportiamo l’inciso di La Stampa perché sembra che qualcuno si sia domandato perché Tavaroli venga ritenuto credibile e Carobbio no, naturalmente dal terribile e potentissimo vento filo juventino del web. Per chi ritiene invece che Conte non potesse non sapere ciò che si tramava alle sue spalle, giova ricordare un’altra sentenza resa che spiega perché invece Tronchetti Provera non poteva non sapere.

Scrive Corriere.it il 28 giugno 2010:
“Marco Tronchetti Provera, nella sua veste di testimone al processo sui dossier illegali, è stato «inaffidabile e inattendibile» ha scritto il Gup del tribunale di Milano, Mariolina Panasiti nella sentenza di non luogo a procedere nei confronti di alcuni degli imputati nel procedimento (Tavaroli, Ghioni e Cipriani). «L'attendibilità delle dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, scrive il giudice Panasiti, è risultata gravemente inficiata non soltanto dalle nette smentite alla sua ricostruzione degli avvenimenti fornita dalle contrarie indicazioni rese dagli altri testimoni e, in particolare, da quelli esaminati in fase di udienza; non soltanto da una valutazione logica degli avvenimenti, che conduce a ritenere che le operazioni sopra descritte non potevano essere frutto di una attività autoreferenziale del Tavaroli, bensì di un pieno e soddisfatto interesse aziendale e di esso Tronchetti Provera in particolare; non soltanto dall'analisi della documentazione rinvenuta quale sopra riportata; ma anche da alcune affermazioni pervenute dal predetto in udienza, che icasticamente descrivono quello che è stato durante tutte le indagini l'atteggiamento processuale del Presidente delle due società, sintetizzabile in una radicale negatoria anche degli aspetti più evidenti della vicenda, che assai difficilmente poteva non conoscere, proprio perchè verificatisi in entrambe le aziende da lui dirette»”.

Riguardo alla sentenza Vieri, siamo ancora al primo grado di giudizio e bisogna dire che il risarcimento richiesto dal calciatore è stato notevolmente ridimensionato, ma non si può non osservare che costituisce già un precedente preciso circa la colpevolezza di Telecom e Inter riguardo ai dossieraggi illegali e che avrà il suo peso nel procedimento intrapreso dall’ex arbitro De Santis. Osservando che non a caso già nel marzo 2012 i legali dell’Inter hanno cercato di far ricadere le colpe su Giacinto Facchetti, che avrebbe agito di sua iniziativa.

L'utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno è definito in ambito economico e produttivo come concorrenza sleale ed è punibile dalla legge (art. 2600 del cod. civ.). Non si può far rientrare nei requisiti di onestà e probità etica. Piaccia o non piaccia il 2 luglio 1998 il Corriere della Sera scrisse: “Il vero acquisto lo ha fatto il campionato: uno sponsor, la Tim (Telecom Italia Mobile). Il contratto verrà firmato nei prossimi giorni e presentato ufficialmente il 14 luglio. Nasceranno, dunque, il campionato e la Coppa Italia "Tim", un matrimonio che durerà tre anni e frutterà alla Lega 20 miliardi a stagione” . Nonostante la FIGC si sia affannata durante e dopo calciopoli ad archiviare (come nel caso dei dossier aggi illegali telecom), prescrivere (come nel caso degli illeciti riconosciuti e non strutturati emersi dalle intercettazioni di Napoli) e omettere persino la propria competenza per coprire le attività illecite del suo sponsor, è ora che siano anzitutto i dirigenti e i responsabili dei vertici politici sportivi italiani a garantire che nessun conflitto di interessi debba o possa nuocere al codice etico con cui si definisce il codice di comportamento associativo in
Federitalia , il quale all’articolo 2 recita:

2. Principio di lealtà, onestà, integrità,correttezza
I possessori di tessera FEDERITALIA e gli ufficiali di gara devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività Sportiva ed Associativa.

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