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« ALESSIO IN CONFERENZA: "...L' AVVOCATO AVERSANO (L... »

Quando 'l’assenza di necessità' diventa un obbligo

Post n°6687 pubblicato il 18 Novembre 2012 da nadir63l
 

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Immagine IPB

di A. Staffieri

Da pochi giorni sono state rese pubbliche le motivazioni della condanna a 6 mesi di squalifica ai danni di Antonio Conte nell’ambito dell’inchiesta sul Calcioscommesse.
Come si supponeva, tale squalifica appare più “dovuta” (per evitare eventuali richieste di risarcimento da parte di Conte e della Juventus) che giusta.
Ad esempio, per giustificare le numerose contraddizioni ed omissioni di “Pippo” il collegio giudicante si esprime così:

A tal proposito, il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il teste nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte. Depongono in tal senso non solo la sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all’argomento per cui ragioni contingenti e di ordine psicologico (quale la vicenda della nascita del figlio di Carobbio e il pagamento dell’ostetrica) possano essere la ragione determinante di una falsa deposizione, resa non tanto davanti agli organi federali, quanto davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona.

E allora? Secondo il Collegio Carobbio avrebe mentito alla Procura della Repubblica, non alla federazione (secondo quali basi, poi?). E questo farebbe di “Pippo” un teste credibile? Cioè, si ammettono le menzogne e/o le omissioni dell’accusatore in una o nell'altra circostanza, ma allo stesso tempo le sue accuse ai danni di Conte rimangono totalmente credibili…perfetto.
Ma andiamo avanti:

Per di più corrobora questo assunto la decisione della difesa del ricorrente che, da un lato, ha tentato in ogni modo di dimostrare l’inattendibilità del Carobbio, e, dall’altro lato, non ha ritenuto di articolare capitoli di prova rivolti al medesimo Carobbio per una nuova e diversa deposizione davanti a questo Tribunale. Né tantomeno, a fronte della richiesta della FIGC, di ascoltare nuovamente il teste, il ricorrente si è associato alla richiesta.

Sulla base di questi elementi il Collegio non ha elementi oggettivi per valutare inattendibile le dichiarazioni rese dal Carobbio, anche alla luce del principio dell’ordinamento sportivo in ordine alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Quindi la mancata associazione dei legali di Conte alla richiesta della FIGC di riascoltare “Pippo” (cosa, di fatto, del tutto superflua) rende automaticamente credibile il pentito, vista anche “l’assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il vantaggioso sospetto prende il sopravvento sulla più plausibile verità. Evviva!

Altrettanto paradossale è il modo in cui l’ex-collaboratore del Mister, Stellini, viene utilizzato per cercare (forse senza riuscirci) di stilare motivazioni abbastanza credibili:

Se è vero che il Conte non può esser ritenuto responsabile per fatti commessi dai calciatori del Siena perché loro allenatore, parzialmente diversa è la sua posizione con riguardo alla confessione di Stellini. Questi era, all’epoca dei fatti, uno dei più stretti collaboratori del sig. Conte, essendo inserito nello staff tecnico da questi diretto. In via presuntiva, pare allora decisamente più logico, per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra.

E come se non bastasse, il Collegio getta l’ancora di salvataggio nel caso tutto questo non convincesse i più:

La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012.

Incredibile! Conte era presumibilmente a conoscenza dei misfatti di Stellini da quando decisero, inizialmente, di condividere la stessa linea difensiva (prima che lo stesso Stellini decidesse di confessare quel che sapeva alla Procura, non mettendo mai Conte in mezzo alla vicenda, tra l'altro). Quindi doveva denunciare quel che, forse, Stellini aveva condiviso con lui.
Parlando di cose serie, in breve, sarebbe stato sufficiente riascoltare Stellini per togliere ogni dubbio riguardo la posizione di Conte. Ma dato che “l’assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” regna sovrano su tutto il resto, si preferisce dar risalto ancora una volta ad un sospetto piuttosto che giungere comodamente ad una verità che, in realtà, sarebbe lì a portata di mano.


Non solo.
Tuttosport ha pubblicato venerdì il verbale di Conte in cui testualmente viene riportato: “Non mi accorsi di nulla in particolare in occasione di Siena-Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, in quanto essendo molto arrabbiato per il gol subito nei minuti finali andai via velocemente: Stellini solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvoilto in presunti accordi presi dal Carobbio per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata ua rissa fra i calciatori delle due squadre alla quale il medesimo aveva partecipato e pertanto essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno sollecitò Carobbio, quale ex dell’Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi. Lo scrupolo di Stellini derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persone nella rissa e pertanto si sentiva ancora più responsabile”
Conte non ha mai ammesso di esserne "venuto a conoscenza", piaccia o non piaccia (e vi pare che i suoi avvocati l'abbiano fatto per conto suo?). Un altro bluff della giustizia sportiva per arrivare alla condanna.

Lasciano abbastanza perplessità anche le motivazioni che hanno spinto la Corte a non voler riascoltare testimoni:

il Collegio non valuta necessario procedere al riesame del merito della controversia, sebbene sia in astratto dotato di siffatto potere. Le prove raccolte nel corso del procedimento endofederale consentono infatti di assumere una decisione consapevole senza procedere nuovamente all’audizione di testimoni già sentiti nel corso di quella fase ed alcuni anche nel corso delle indagini preliminari svoltesi davanti alla Procura della Repubblica di Cremona.

(...)

Quanto poi a Carobbio, il Collegio valuta superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal ricorrente.

Quanto infine a Stellini questi ha “confessato” il fatto a lui attribuito e l’unico accertamento possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l’avvenuta comunicazione o meno a Conte dell’accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch’esso del tutto superfluo.


Quindi il Collegio ha preso una decisione “consapevole” (pur non riuscendo MAI a “raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”), “Pippo” è stato ascoltato anche troppe volte (ma c’è l’aggravante che la difesa non abbia chiesto di risentirlo al pari della FIGC) e se Stellini abbia riferito o meno a Conte quel che sapeva non interessa. Riascoltarlo sarebbe stato “superfluo” anche se avrebbe potuto chiarire alcuni punti determinanti per l’eventuale assoluzione di Conte.

In definitiva la (in)giustizia tipicamente italiota ha colpito ancora.
Se è vero che nella giustizia sportiva vige questa dannata “assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”, è altrettanto vero che la Giustizia, quella con la G maiuscola, si dovrebbe premurare di non commettere errori, soprattutto quando c’è la possibilità di approfondire determinate situazioni. L’impressione è che bastava riascoltare, questa volta in tribunale, sia “Pippo” che Stellini per arrivare ad una Giusta assoluzione. Ma, ormai si sa, in Italia vengono prima altre situazioni ed altri interessi.
Continuando in questa direzione, giudici e PM sostituiranno presto i Carabinieri come protagonisti delle barzellette più famose del Mondo. Peccato che non ci sia proprio niente da ridere.

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