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Motivazioni condanna Conte: AGGHIACCIANTI

Post n°6676 pubblicato il 15 Novembre 2012 da nadir63l
 

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Immagine IPB

Finalmente sono note le motivazioni che hanno portato alla condanna di Antonio Conte per omessa denuncia. Un’ ulteriore conferma del doppiopesismo della giustizia sportiva e il chiaro perseguimento di un intento che già dalle prime battute era solare: condanna ad ogni costo per Antonio Conte.

Il collegio, “ritiene di non doversi discostare dalla copiosa giurisprudenza di questo Tribunale sia in ordine ai poteri attribuiti all’organo giudicante, sia soprattutto allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato”.

Gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, “secondo lo standar probatorio indicato, integrata la fattispecie di cui all’art.7, 7 comme CGS al fine dell’affermazione della responsabilità del sig. Conte”.

“Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito…”

“La consapevolezza del Conte sulla avvenuta realizzazione di un fatto illecito non può trarsi dalla posizione che egli ricopriva…. perché altrimenti la eventuale sanzione del medesimo troverebbe fondamento in una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva..”

Il Tnas, pur avendo potere di riesame integrale del merito della controversia, “non valuta necessario procedere al riesame del merito della controversia, sebbene sia in astratto dotato di siffatto potere. Le prove raccolte nel corso del procedimento endofederale consentono infatti di assumere una decisione consapevole senza procedere nuovamente all’audizione di testimoni già sentiti nel corso di quella fase ed alcuni anche nel corso delle indagini preliminari svoltesi davanti alla Procura della Repubblica di Cremona.”

Ritiene inutile ascoltare nuovamente Carobbio, “un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal ricorrente.”

Altro elemento di prova è data dalla “confessione di Stellini”. Quindi, “sulla base delle dichiarazioni del sig. Carobbio, dalle quali emergerebbe la conoscenza del fatto e la consapevolezza dell’illecito dell’odierno ricorrente dell’organizzazione di un illecito sportivo”; il Collegio “non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte”.

La difesa pur avendo voluto dimostrare l’inattendibilità di Carobbio “non ha ritenuto di articolare capitoli di prova rivolti al medesimo Carobbio per una nuova e diversa deposizione davanti a questo Tribunale. Né tantomeno, a fronte della richiesta della FIGC, di ascoltare nuovamente il teste, il ricorrente si è associato alla richiesta.”

Le dichiarazioni di Carobbio, “almeno con riguardo alla commissione dell’illecito, sono state integralmente confermate dal sig. Stellini, membro dello staff tecnico del Siena.”

Quindi, “in via presuntiva pare allora decisamente più logico, per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra”. Questo anche se: “la confessione di Stellini ha avuto ad oggetto la sua partecipazione al fatto illecito, non anche la conoscenza del medesimo da parte di Conte”.

Inoltre Conte “avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito
una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012. ”


In breve. E’ venuto meno il tema Mastronunzio. Palazzi lo aveva inserito come elemento probante tanto da spingere anche Sandulli a pronunciarsi circa la possibilità di addebitare a Conte non solo l’omessa denuncia ma anche l’illecito. Oltre alla brutta figura rimediata, il procedimento disciplinare verso Sandulli, ventilato a seguito della violazione commessa anticipando le motivazioni del verdetto, si è arenato in qualche ufficio di amici di amici?

Carobbio doveva essere credibile per reggere la condanna a Conte e credibile è rimasto nonostante sia stata fatta terra bruciata intorno alle sue dichiarazioni.

Il Collegio non ha ritenuto di entrare nel merito ma ha considerato le prove raccolte, così come presentate, sufficienti per avvalorare la condanna. E’ bastato confermare il lavoro di Palazzi, quel Palazzi che vista la riconferma dell’incarico ottenuta da Abete, non poteva certamente essere “sfiduciato” con un’assoluzione.

Carobbio non è stato ascoltato come teste, così come richiesto dall’accusa, e la Commissione l’ha ritenuto credibile anche perché, se i legali di Conte puntavano sulle contraddizioni di “Pippo”, dovevano associarsi alla richiesta della Figc di riascoltarlo. Questa dissociazione rende di fatto il pentito credibile.

Antonio Conte poteva non sapere quello che facevano i suoi giocatori, ma non poteva non sapere quello che faceva Stellini. Ricordiamo che Stellini, per quanto reso pubblico, non ha assolutamente coinvolto Conte, anzi ha dichiarato l’esatto contrario.

Manca la certezza, manca la volontà di essere garanti della giustizia, c’è però la conferma che sia stata solo una crociata per fermare il tecnico juventino. Carobbio è totalmente inattendibile, lo dimostrano le contraddizioni e lo dimostra ancor più il fatto che in quello che era il procedimento mediatico per eccellenza, la Commissione ha ritenuto di non doverlo rischiare in un contraddittorio, seppur possibile e auspicabile. Troppo rischioso esporlo senza la copertura di Palazzi nelle segrete stanze della Procura dove ha potuto arricchire progressivamente le sue dichiarazioni senza subire nessuna domanda scomoda, anzi…

Un messaggio va dato, magari a chi ha provato, non riuscendoci, con questo processo a fermare la Juventus: è ora che la superiorità venga dimostrata sul campo e non attraverso la collusione di potere , così come emerge chiaramente da questa ulteriore triste pagina del nostro calcio.

Senza Palazzi, senza Abete, senza Petrucci, i campionati post 2006 ed i titoli assegnati avrebbero avuto un’altra storia. Il dito va puntato verso chi condiziona il regolare svolgimento della competizione e non verso chi, per merito, riesce ad essere superiore alla mediocrità offerta dal calcio italiano.

Ancora una volta è caduta la maschera lasciando vedere il vero volto di chi ha rovinato il gioco del calcio.

http://www.giulemanidallajuve.com/newsite/...lio.asp?id=2631

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