LA NUOVA CASA BIANCONERA
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«Il vantaggio di dodici punti, che a fine campionato diventerà di quindici, non può essere frutto di null’altro che non il fatto che eravamo più forti. Una grande squadra che quella sera, il 12 febbraio 2006, di fatto si portò a casa il ventinovesimo scudetto. La medaglia ce l’ho ancora casa. E non la restituisco. »
Alessandro Del Piero
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Messaggi del 26/06/2011
Sergio Aguero lascerebbe l'Atletico Madrid solo per trasferirsi alla Juventus. Lo scrivono i quotidiani spagnoli, secondo cui Beppe Marotta è sempre più fiducioso di poter chiudere l'affare per il 'Kun', specie dopo i nuovi messaggi arrivati dall'IMG, la società che gestisce i diritti dell'attaccante argentino dell'Atletico Madrid. L'incontro per definire meglio la trattativa, scrive AS, è previsto per metà di questa settimana. Aguero non aveva nascosto di preferire una squadra che giocasse le coppe europee, ma visto che altri eventuali pretendenti non si sono fatti avanti, tra l'attuale squadra e la Juve il genero di Maradona preferisce la seconda opzione: IMG ha infatti fatto sapere al club italiano che la posizione resta quella del 23 maggio scorso, ovvero la richiesta di essere ceduto. Marotta - sottolinea As - non intende però arrivare a pagare la clausola di 45 milioni fissata dall'Atletico. L'incontro con gli agenti del giocatore servirà proprio a definire una strategia: 35 milioni cash più il risparmio dell'ingaggio (15 milioni) potrebbe essere, assicurano in Spagna, la formula giusta. |
Dalla sentenza Corte Federale: (mi raccomando, leggete tutto) la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere. I primi giudici osservavano, inoltre, in punto di metodo di valutazione dell’evidenza probatoria che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali venivano in rilievo non quali prove in sé di addebiti, ma in quanto oggetto di vaglio interpretativo, in ragione anche del tono e delle cadenze usati dai protagonisti. Con la decisione in parola la Commissione d’Appello Federale ha dichiarato Luciano Moggi ed Antonio Giraudo colpevoli della violazione dell’art. 6, comma 1, del codice di giustizia sportiva quale contestata nel capo di incolpazione n.1, ritenendo provata la capacità soggettiva ed oggettiva delle plurime condotte di interferire sulla terzietà della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre ed in definitiva di assicurarsi un vantaggio in classifica , attraverso le condotte in questione, cui veniva riconosciuta una capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato. I primi giudici ritenevano che fossero assorbite nella dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art.6 citato, le violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo codice, contestate in relazione alle condotte poste in essere al fine di realizzare il più grave illecito di frode sportiva, ed altresì che si fosse realizzato il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione. Ritenuta la sussistenza dell’aggravante della effettiva realizzazione, attraverso le condotte contestate, del vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre nel corso del campionato 2004-2005, vinto da quella squadra, agli incolpati veniva inflitta l’inibizione per cinque anni, con proposta al presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché un’ammenda di diversa entità (50.000 euro per Moggi e 20.000 euro per Giraudo). A fondamento della pronuncia di condanna veniva utilizzato il materiale probatorio proveniente dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, dalle quali sarebbero emersi stretti rapporti tra i due dirigenti ed i designatori arbitrali Pairetto e Bergamo, che venivano giudicati di natura preferenziale e posti alla base dell’opera di condizionamento da questi ultimi effettuata. Ulteriormente, i giudici di primo grado traevano il proprio convincimento da una serie di episodi, riferiti a singole gare, nei quali si sarebbe manifestata l’opera di condizionamento in parola attraverso designazioni gradite alla Juventus ed omesse denunce di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Moggi a carico dell’arbitro Paparesta dopo la partita Reggina-Juventus. La decisione della CAF ha poi specificamente pronunciato sulla gara Reggina-Juventus, del 6 novembre 2004, in relazione alla quale erano incolpati il Moggi ed il Giraudo per aver tenuto, al termine della gara, una condotta aggressiva ed intimidatoria nei confronti della terna arbitrale; la società Juventus per responsabilità diretta in relazione agli addebiti contestati ai suoi dirigenti, l’arbitro Paparesta e l’osservatore CAN Pietro Ingargiola per la violazione dell’art.1 C.G.S. determinata dalla omessa denuncia dei comportamenti contestati ai dirigenti della Juventus, il Presidente dell’AIA Tullio Lanese, sempre ai sensi dell’art.1, comma 1, per aver avallato e consigliato il comportamento omissivo dell’Ingargiola. Tutti gli incolpati venivano dichiarati responsabili delle condotte loro ascritte, la cui materialità veniva ritenuta provata. La struttura dell’atto di accusa si apre con le articolate contestazioni relative alla posizione della società Juventus che constano di molteplici addebiti, così ripartiti: a) incolpazione, ex artt. 1, 1° comma e 6, 1° e 2° comma C.G.S., a Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, nonché a titolo di responsabilità diretta e presunta, alla società in questione, per avere intrattenuto tra loro contatti indebiti, anche su linee telefoniche riservate, e realizzato incontri riservati, così ponendo in essere condotte in violazione dei generali doveri comportamentali e, al contempo, rivolte a condizionare a favore della Juventus, il settore arbitrale; Moggi e Giraudo, ex art. 1, comma 1, citato e la società per responsabilità diretta, per aver tenuto, al termine della gara Reggina – Juventus del 6 novembre 2004, una condotta verbalmente e fisicamente aggressiva nei confronti della terna arbitrale, punitivamente chiusa a chiave nello spogliatoio; In concreto, i primi giudici hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento del campionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all’alterazione del regolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione. Ulteriormente, la decisione impugnata ha osservato che, nella struttura dell’atto di accusa, sono individuabili specifiche condotte di per sé violative dei generali canoni posti dall’art. 1 citato, il cui insieme è stato giudicato idoneo a realizzare il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, così risolvendosi in un’attività diretta a portare alla società un vantaggio in classifica. Anche a questo proposito la Corte non ha dubbi nel dichiarare che i primi giudici, contrariamente a quanto sostenuto in tutti gli appelli degli interessati, hanno fatto ineccepibile governo del proprio compito relativamente ad entrambi i punti, con la conseguenza che tutta la parte della decisione concernente la posizione della Juventus va confermata in termini di affermazione di responsabilità, con le modifiche peggiorative, conseguenti all’impugnazione della Procura Federale, delle pene irrogate a taluni incolpati e migliorative, in relazione ai rispettivi appelli, per altri incolpati, nei termini di seguito esposti. Opportunamente la sentenza impugnata pone una doppia premessa al proprio giudizio: essa va condivisa e fatta propria da questa Corte, con le precisazioni che seguono quanto alla prima. Questa concerne la necessaria valutazione congiunta delle posizioni dei due dirigenti della società torinese, Moggi e Giraudo: le considerazioni che seguono costituiscono risposta e confutazione agli articolati gravami proposti sia da costoro, che dalla società Juventus. E’, in particolare, condivisibile, perché rispondente ad esigenze di logica e congruenza argomentativa la ragione posta a fondamento di questa scelta, e cioè l’accertata e 65 concertata – come si vedrà oltre – confluenza dell’oggetto e del fine della loro attività illecità nell’interesse della Juventus. La Corte ritiene che, del tutto esattamente, i primi giudici abbiano affermato la responsabilità di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamente refluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicchè, come si vedrà dall’esame dei singoli casi, nessun dubbio può sorgere circa l’inerenza dell’affermazione delle pesanti responsabilità del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus. Va, preliminarmente, osservato, che i giudici di primo grado hanno chiaramente enunciato non solo che l’alterazione ex art. 6 CGS, rilevante ai fini del presente procedimento, aveva ad oggetto la classifica del campionato in questione nel suo complesso, ma che il programma era destinato a realizzarsi attraverso il condizionamento del settore arbitrale. Come detto, sono più che adeguati e più che congruamente valutati, dai primi giudici, gli elementi di prova dell’avvenuto condizionamento di cui si dice (come risalta dalle espresse citazioni racchiuse al punto nella decisione impugnata, alle cui pagine da 79 a 90 si fa espresso rinvio). In effetti, agli atti è affluita una quantità cospicua ed inequivoca di elementi dimostrativi: a) della speciale cura che i due dirigenti dicevano dovesse essere posta nei rapporti col mondo arbitrale; b) della natura, intensità, ambiguità e non trasparenza dei loro rapporti con i designatori Pairetto e Bergamo, costellati da ripetuti incontri conviviali, privati ed esclusivi, da un incalzante numero di colloqui telefonici, [omissis] dalle pesantissime, insistite interferenze di Moggi nella predisposizione delle griglie per il sorteggio arbitrale atte a sovrapporsi, sovrastandole. Questi gli episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità, congiuntamente o disgiuntamente posti in essere da Moggi e Giraudo e, comunque, tutti obiettivamente tendenti alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005, episodi a cui la decisione impugnata ha giustamente attribuito capacità causale adeguata per il conseguimento di tale risultato sperato. Anche questo giudizio va integralmente condiviso e specularmene rigettata la articolata censura mossa alla decisione impugnata da parte degli appellanti. Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituisce sistema comportamentale idoneo all’alterazione del campionato, va aggiunto che, ad avviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere (e prima analiticamente descritti) vanno definiti, senz’altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplice completezza espositiva, con valutazione ex post. Si consideri, al riguardo, che in astratto le condotte di Moggi e Giraudo non potevano non sortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti ai designatori (anche individualmente), all’ineffabile confidenza nei rapporti personali . La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal primo comma dell’art. 13 C.G.S., e [/b]dipendenti dalla natura e gravità dei fatti commessi[/b] con quelli, sempre in punto di gravità, desumibili dall’art. 133 del codice penale e legati alle modalità delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato 2004/2005 ed all’immagine dello sport italiano, all’intensità della colpevolezza in relazione alle singole posizioni funzionali, all’accertata pluralità di illeciti, alle condizioni economiche del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed all’immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri). Con riferimento alle posizioni, sin qui, esaminate la Corte osserva quanto segue. Va confermata la pena di cinque anni di inibizione e proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e all’ammenda di 50.000 euro motivatamente inflitta a Moggi alla luce sia dell’affermata responsabilità per gravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmente corrispondente allo svolgimento del campionato 2004/2005, della sua condotta strutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per effetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine e con particolare rilievo, alla luce della completa realizzazione in termini effettuali dell’illecito disegno, che ha incrinato la pubblica fiducia nella lealtà delle competizioni sportive. Per quanto concerne la pena da irrogare alla società Juventus occorre tenere conto cumulativamente di una serie di fattori. In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, già ricordato, carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei propri dirigenti, del conseguimento dell’obiettivo di condizionamento a proprio favore del settore arbitrale, dell’ulteriore vantaggio dell’alterazione della classifica e dell’ottenimento della vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parità di condizioni di contendibilità del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un “sistema”, solo per difetto della previsione dell’illecito sportivo associativo, sicuramente possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicità e della stabilità organizzativa: l’aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi è, peraltro, addebitabile, tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ciò che ne rende incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro. Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice traiettoria temporale: 1) la sanzione della revoca dell’assegnazione dello scudetto 2004/2005 è l’effetto diretto dell’accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e va inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell’art. 13 CGS, così confermandosi la decisione di primo grado; 2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della retrocessione all’ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato disposto della disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendono dalla circostanza che va considerato “campionato di competenza”, a scopi concretamente sanzionatori, quello nel quale l’illecito è accertato (argomentando dalla logica osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisione del 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti, relativa al cd. “caso Genoa”) o giudicato, allorquando non sia più possibile intervenire su quello in cui l’illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di “competenza”): sanzione generata dalla speciale gravità dei fatti commessi e, dunque, da confermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurata alle capacità economiche della società. 3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruità della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco, così riformandosi equitativamente l’originaria pronuncia. ... Domanda: con il materiale uscito grazie alla difesa Moggi è necessario attendere il terzo grado di giudizio penale per mandare gli avvocato Juve a "minacciare" la FIGC di ritorsioni legali o, diversamente, chiedere la revisione ai sensi art.39 CGS? |
Inviato da: diletta.castelli
il 11/10/2016 alle 17:05
Inviato da: dimariamonicaa
il 08/04/2016 alle 21:04
Inviato da: aldo.giornoa64
il 20/12/2015 alle 22:00
Inviato da: aldo.giornoa64
il 13/12/2015 alle 23:54
Inviato da: aldo.giornoa64
il 08/12/2015 alle 23:14