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vita umana ordinaria..♕

Post n°2476 pubblicato il 23 Settembre 2023 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mie mani erano roventi mentre stringevano la tazza con dentro il caffè.

Non ho sentito alcun disagio, anche se altri avrebbero potuto sibilare forte

e mettere il piatto in tavola il più velocemente possibile.

Non sentivo più niente.

Fui privato dei miei sentimenti e lentamente persi ulteriori aspetti

della vita umana ordinaria.

-?- Udii il mio nome e mi girai nella direzione da cui proveniva il suono.

-Mi stai ascoltando?- continuò a chiedere,

ed io mi limitai ad annuire leggermente, anche se in realtà i miei pensieri

erano in una parte completamente diversa del mondo.

La donna camminava per la stanza con un taccuino e una penna,

di cui mordeva nervosamente la parte superiore, pensando intensamente a qualcosa,

che si poteva riconoscere dalla ruga formata tra le sue sopracciglia.♕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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CHIUSO...♕

 

CHIUSO...♕

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 
 
 

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