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« Dicono che...Semplicita' nuda... »

Novità fiscali..

Post n°448 pubblicato il 10 Gennaio 2020 da il_parresiasta

Novità fiscali importanti dal 2020

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 679 e 670, ha stabilito che dal 1.1.2020 potranno essere detratte in dichiarazione dei redditi solo le spese pagate, a decorrere dal 1.1.2020, con modalità tracciata (POS, ASSEGNO, BONIFICO).

Al fine di ottenere la detrazione il contribuente dovrà consegnare al Caf o al Professionista sia la fattura, parcella, attestazione, o altro documento di spesa, sia la ricevuta del pagamento tracciabile.


La nuova norma VIETA l’utilizzo del CONTANTE per i contribuenti che intendono richiedere la detrazione delle seguenti:

– Intermediazioni immobili exari per abitazione principale

– Dentista

– Veterinarie

– Funebri

– Frequenza scuole e università

– Frequenza asili nido

– Assicurazioni rischio morte

– Erogazioni liberali

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

– Affitti studenti universitari

– Canoni abitazione principale

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

– Dispositivi medici non acquistati in farmacia

 

Spese mediche:

Ecco l’elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (POS, BONIFICO, ASSEGNO) se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN:

– prestazioni rese da un medico generico;

– visite di un medico specialista;

– Spese di degenza, ricovero e parto;

– Esami del sangue;

– Day ospital;

– spese per interventi chirurgici;

– spese per trasporto in ambulanza;

– anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;

– prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;

– prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

– spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

– Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; ‼️-Prestazioni chiropratiche;

– Cure termali;

– esami di laboratorio;

– prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;

– controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;

– elettrocardiogrammi, ecocardiografia;

– elettroencefalogrammi;

– A.C. (tomografia assiale computerizzata);

– risonanza magnetica nucleare;

– ecografia;

– indagini laser;

– ginnastica correttiva;

– ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;

– seduta di neuropsichiatria;

– dialisi e cobaltoterapia;

– iodio-terapia;

– prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia;

– spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali, prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto

– prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

– prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

– prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

– prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

 

Due eccezioni:

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:

– l’acquisto di medicinali in farmacia e di dispositivi medici,

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Mia personale considerazione

Per combattere l'evasione PRESUNTA dei Medici, colpiscono REALMENTE gli Ammalati!
V E R G O G N A !!!

 
 
 
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