il tuo nuovo quesito e spunto di riflessione in realtà è fonte di discussione da parecchio tempo e sembra che non si giungerà mai a nessuna conclusione.
Per quanto riguarda i laboratori clinici convenzionati ASL (e non regione...) mi sento assai tirata in causa dato che ci lavoro. Ti posso assicurare che in Liguria non si raccolgono soldi a fiumi. Per una glicemia ci rimborsano meno di 1.30 euro, al quale va tolto il 20% di sconto. La Liguria tra l'altro è una delle poche regioni se non la sola ad avere ancora in vigore le tariffe Bindi del 1986 superate e adeguate da decreti successivi e mai recepiti qui. In questo 1.30 euro ci deve uscire tutto: dall'accettazione del cliente al referto finale passando per il personale e i macchinari. Non solo la ASL paga a 90 giorni dalla fine del mese della fattura, quindi dovendo consegnare la fattura entro il 5 del mese paga in pratica a 120 giorni (che sono 6 mesi...) ma i fornitori mica li puoi pagare 6 mesi dopo.... e nemmeno i dipendenti...
Non solo... la ASL ti dà un tetto massimo, se sfori non ti rimborsa e quindi devi stare attento a non sforare se no lavori gratis...
E poi devi inviare al MEF (ministero finanze) tutti i tuoi incassi dettagliati,e loro controllano mese per mese: ogni errore che fai (es una cifra nel codice fiscale di un paziente o una cifra del codice della ricetta del medico) ti fanno 2 Euro di multa, ogni paziente giusto non ricordo se 0.2 millesimi o se 2 millesimi di euro di premio....
I laboratori clinici convenzionati ASL sono anche accreditati in Regione (si parla infatti di accreditamento regionale) secondo la LR 20/1999 per quanto riguarda la Liguria, la normativa regionale comunque recepisce una normativa nazionale.
Esiste poi una norma ISO apposita per i laboratori di analisi cliniche, di cui adesso non ricordo il numero ma potrebbe essere la 17589 o qualcosa del genere.
Ma non credere che sia facile.... Se devo utilizzare tutti metodi normati per le analisi mi dici come faccio dato che non ci sono norme per le analisi cliniche... e non ci saranno mai, perché ogni strumento ha le proprie metodiche, e non credo che Siemens o Abbott sarebbero contenti di uninformarle... loro ti forniscono lo strumento in comodato d'uso gratuito ma tu DEVI comprare i loro kit perché i suddetti funzionano solo con i loro kit.
Senza contare che le analisi si possono fare con metodi diversi: dalla TLC all'assorbimento atomico passando per EIA e FPIA, enzimi, titolazioni automatizzate ecc ecc... Ultimo ma non ultimo: noi come lab facciamo più di 600 analisi diverse: hai idea di quanto verrebbe a costareacquistare tutte le metodiche normate? (così per gradire i lab di analisi cliniche non possono scaricare l'iva)
E poi ce lo vedi il medico o ancora meglio il vecchietto 80enne che legge: Glicemia 95 (Lmin 80, Lmax 110) o glicemia 95 +/-15...... mi andrebbero in paranoia!!!!!! mi insulterebbero dal mattino alla sera....
E ancora: non per tutte le analisi cliniche esistono le VEQ (cioè i circuiti interlab...)...
insomma noi lavoriamo bene, partecipiamo alle VEQ, (che ad es. per la sezione della veterinaria non esistono!!!) siamo accreditati dalla Regione, siamo certificati ISO 9001 e accreditati Sinal (il sinal come sai pretende che tutto il lab funzioni secondo la 17025!!!!!)
Quindi sintetizzando: non sparare a zero sui lab clinici se non ci lavori!!!!!
Buona giornata! (e se devi fare le analisi del sangue vai pure in ospedale..... :) )
|
|
|
chi ha sparato a zero???
riporto di seguito il testo integrale dell'Art. 40 della Leggge 88/2009 (legge comunitaria)
saluti a tutti
Art. 40.
(Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita` operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonche´ modalita` uniformi per l’effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita` dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne` minori entrate a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita` previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all’elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita` di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le provi. |
(Rispondi)
|
|
|