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LA CIRCOLARE CONTESTATA
Per chi fosse interessato ecco l'estratto dell'ordinanza del TAR Lazio che accoglie il ricorso contro la circolare ministeriale, ove si stabilisce che:
in sede di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado “le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese compatibilmente con la disponibilità di organico (inglese potenziato)” .
Diffondete la notizia a più persone: insegnanti e genitori!
ESTRATTO DELL'ORDINANZA
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni previste dall’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dall’art. 3 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205 per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie fondato avuto riguardo alla censura con cui i ricorrenti fanno valere che la circolare del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 15 gennaio 2009 n. 4, nella parte in cui stabilisce che in sede di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado “le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese compatibilmente con la disponibilità di organico (inglese potenziato)” appare delineare una disciplina dell’istituto del c.d. “inglese potenziato” in assenza della disciplina di dettaglio da adottarsi con norma regolamentare ancora in corso;Rilevato che, pertanto, l’Amministrazione dell’Istruzione, dovrà riesaminare la predetta circolare n. 4 del 2009 nella parte in cui, in assenza della anzidetta adozione della disposizione regolamentare, non ha disposto che, pur permanendo la rilevanza dell’insegnamento della lingua inglese, le famiglie possono continuare a scegliere anche l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria diversa dall’inglese, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 25 comma 3 del D.Lgs 17 Ottobre 2005 n. 226.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame;
spese al definitivo (ric. N. 2298/2009).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione.
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