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« DICHIARAZIONI CONTRO LA ...LIBERALI ALLE VONGOLE »

ECCO IL TESTAMENTO BIOLOGICO, MA NON CREDO CHE PASSERA' IL DDL!!!!!!

Post n°382 pubblicato il 03 Febbraio 2009 da manonsolospine

 



Sarà un cammino accidentato, più o meno lungo. È cominciato nei giorni scorsi in Commissione Sanità del Senato, dove il disegno di legge sul «testamento biologico» ((Dat-Dichiarazione anticipata di trattamento), è approdato oggi per la discussione. Il testo presentato dalla maggioranza, un testo di sintesi, riunisce, anche se piegandoli alle proprie esigenze poltiiche, altri dieci disegni presentati in questi mesi in Parlamento. Ma già si prevede un dibattito complesso, e segnato da forti contrasti. Soprattutto su un punto: la richiesta di sospensione di "sostegni vitali" quali alimentazione e idratazione, non considerata affatto nel ddl. E motivo di scontro, poiché è proprio su questo aspetto che negli ultimi mesi si è accesa la vicenda di Eluana. Oggi, a tal proposito, è intervenuto di nuovo anche il Capo dello Stato. Parlando dal Lussemburgo, iNapolitano ha auspicato infatti che le Camere colmino l'attuale vuoto legislativo con "un esame parlamentare pacato".


Il ddl ('Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento') si muove, spiega il relatore Raffaele Calabrò (Pdl), "nel pieno rispetto del diritto positivo e in primis della Costituzione italiana" di "riaffermare il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita". Ma cosa prevede la bozza in discussione?

Firma e durata. Il «testamento » dovrà essere firmato da un medico e depositato dal notaio e sarà valido per 3 anni. Trascorso il periodo il testamento dovrà essere riconfermato con atto ufficiale oppure modificato. È prevista la figura di un fiduciario che però non è vincolato a rispettare le indicazioni contenute nel documento (figura già prevista dal ddl dell'opposizione, presentato dal senatore Pd, Ignazio Marino, tenuta invece a rispettare le indicazioni dettate).

Alimentazione e idratazione artificiali vengono definite «forme di sostegno vitale», che non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, «trattandosi di atti eticamente e deontologicamente dovuti». Dunque sono escluse dalle terapie di cui il cittadino potrà richiedere la sospensione in previsione della eventuale perdita delle capacità di intendere e di volere.  Il soggetto, è scritto nella Dat "non può in alcun modo esprimere desideri che siano contrari alle norme giuridiche vigenti nel nostro paese, chiedendo e ottenendo interventi eutanasici o che possano configurarsi come suicidio assistito". Allo stesso modo- si legge nel testo- si intende "vietare ogni forma di accanimento terapeutico, sottoponendo il soggetto a trattamenti futili, sproporzionati, rischiosi o invasivi".

La Convenzione di Oviedo Come riferimento della legge si cita la Convenzione "che sancisce che nel caso il paziente non sia in grado di esprimere i propri desideri", si debba tenere conto "di quelli espressi precedentemente", principio, si sottolinea, "già recepito dal Codice di deontologia medica italiano". Secondo questo principio, "il medico, anche se su richiesta del malato, non deve effettuare o favorire trattamenti diretti a provocarne la morte". Tutti riferimenti normativi, "non a caso", precisa il relatore, "ripresi dal Comitato nazionale per la bioetica nel documento del 2003 intitolato 'Dichiarazioni anticipate di trattamento'".

In particolare, nei primi tre articoli del ddl «si delineano in maniera chiara le finalità della proposta di legge che vuole garantire l'inviolabilità e l'indisponibilità della vita umana».

Agli articoli 2 e 3 si precisa "il divieto di ogni forma di eutanasia attiva e di suicidio assistito, nonché il divieto di forme di accanimento terapeutico". Nell'articolo 4 si disciplina il consenso informato, "prevedendo che il dichiarante debba essere informato in maniera completa e comprensibile su diagnosi, prognosi, natura, rischi e benefici del trattamento proposto".

L'articolo 5 del ddl disciplina "i contenuti e i limiti" delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, "attraverso le quali -specifica il relatore- il dichiarante esprime il proprio orientamento circa i trattamenti medico-sanitari e di fine vita, in previsione di una futura perdita della capacità di intendere e di volere". Sempre l'articolo 5 chiarisce, spiega ancora Calabrò, "che il redattore può rendere manifesta la propria volontà su quei trattamenti terapeutico-sanitari che egli in stato di piena capacità di intendere e dopo compiuta informazione clinica, è legittimato dalla legge a sottoporre al proprio medico curante". Ne deriva che nel testo "non possono essere inserite indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva od omissiva".

Nel ddl, quindi, si specifica al punto 6 "che l'idratazione e l'alimentazione artificiale, in quanto forme di sostegno vitale, non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate".

La Dat "acquista efficacia" dal momento in cui "il paziente in stato neurovegetativo sia incapace di intendere e di volere". Secondo il testo della legge "la valutazione dello stato clinico spetta a un collegio formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, nauroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia)". Negli articoli 6, 7 e 8 si afferma che la Dat debba essere "redatta in forma scritta da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito".

La dichiarazione è "sempre revocabile e modificabile, ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia".

L'articolo 7 prevede "la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante si impegna a far sì che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente". L'articolo 8, inoltre, "garantisce al medico la possibilità di disattendere la Dat, sentito il fiduciario, qualora non siano più corrispondenti gli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, motivando la decisione della cartella clinica". Inoltre, nel testo si stabilisce che "nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione venga sottoposta alla valutazione di un collegio di medici".

Tale parere "non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere personalmente prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico".
Negli articoli 9 e 10 si disciplina "l'ipotesi di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario", stabilendo che "la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, da giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante".

Nelle disposizioni finali del ddl è prevista "l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il consiglio nazionale del notariato". Tale registro è consultabile, in via telematica, "unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità".

Le reazioni.  All'avvio della discussione arrivano i commenti critici: «Una sconfitta annunciata e organizzata» la dfinisce vicepresidente del Senato Emma Bonino nel corso della V assemblea interregionale dei Radicali. «La proposta della maggioranza che esclude l'idratazione e l' alimentazione dalle volontà individuali non è stata una novità - ha spiegato Bonino - era ampiamente prevista e, nonostante questo, non è stata chiamata nessuna mobilitazione popolare, nessun Circo Massimo, nessuna piazza San Giovanni, ma è stata delegata la questione a schermaglie parlamentari, riportandoci nello schema della legge 40». Bonino ha spiegato che «faremo tutte queste schermaglie parlamentari», come la richiesta che sia coinvolta nella questione del testamento biologico la commissione affari costituzionali, «ma - ha precisato - a Veltroni e ai compagni del Pd dico che i numeri della maggioranza sono sulla carta. E se a questi numeri aggiungiamo l'alleanza dei Teodem del Pd siamo in una sconfitta annunciata, organizzata, per una delle leggi più aberranti del nostro Paese».

Ma il Pd, e in particolare il senatore Marino, si dicono convinti che la discussione sia ancora tutta aperta. E auspicano alcuni
cambiamenti condivisi che siano un segnale di laicità. «Il disegno di legge presentato in Commissione Sanità dal Senatore Calabrò è solo un testo base di discussione. Da lì partiremo per un confronto il più ampio possibile, con la speranza di riuscire a migliorarne i contenuti, trasformandolo in una legge applicabile'», ha spiegato il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul SSN. «Che il testamento biologico - ha aggiunto Marino - sia argomento che appassiona il Partito democratico è nei numeri: ben 45 senatori del Pd si sono iscritti a parlare nelle prossime sedute, da Emma Bonino a Sergio Zavoli, compresi esperti di diritto come Gianrico Carofiglio, Felice Casson, Stefano Ceccanti e Gerardo D'Ambrosio». Infine ha concluso con un affondo  critico: «Un ddl che non consente al cittadino una scelta vincolante  e non permette di rifiutare idratazione e nutrizione artificiale, neanche se non vi è alcuna ragionevole speranza di recupero dell'integrità intellettiva».



 
 
 
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