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Ascari: I Leoni d' Eritrea. Coraggio, Fedeltà, Onore. Tributo al Valore degli Ascari Eritrei.

 

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L'Ascaro del cimitero d'Asmara.

Sessant’anni fa gli avevano dato una divisa kaki, il moschetto ‘91, un tarbush rosso fiammante calcato in testa, tanto poco marziale da sembrare uscito dal magazzino di un trovarobe.
Ha giurato in nome di un’Italia che non esiste più, per un re che è ormai da un pezzo sui libri di storia. Ma non importa: perché la fedeltà è un nodo strano, contorto, indecifrabile. Adesso il vecchio Ghelssechidam è curvato dalla mano del tempo......

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Storia. Anni 1911-1912. (Fase3-1912) Parte Terza.

Post n°91 pubblicato il 01 Settembre 2008 da wrnzla

Fonte Testi: Cronologia.Leonardo.it

Storia. Anni 1911-1912. (Fase3-1912) Parte Terza.
GUERRA ITALO-TURCA. GUERRA DI LIBIA. (Fase3-1912)

I NEGOZIATI ITALO-TURCHI DI OUCHY - IL FIRMATO DEL SULTANO E IL DECRETO DEL RE D'ITALIA - IL TRATTATO DI PACE DI OUCHY (LOSANNA)

- TRATTATIVE DI PACE (di OUCHY) - I COLLOQUI ITALO-TURCHI DI CAUX E DI OUCHY - FIRMA DEI PRELIMINARI - I FIRMANI DEL SULTANO - II REGIO DECRETO DEL 17 OTTOBRE - IL TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E LA TURCHIA

Mentre in Libia si combatteva, in Europa si pensava alla pace. Questa era desiderata dall'Italia, ma ancor più desiderata dalla Turchia, incapace di domare la rivolta dello Iemen e dell'Albania e piuttosto preoccupata dal malumore che serpeggiava nelle sue truppe e dal contegno aggressivo del Montenegro, della Serbia, della Bulgaria e della Grecia. Tutte sul piede di guerra per scrollarsi di dosso i Turchi e tutte intenzionate a conquistarsi l'indipendenza (Austria permettendo!).

Anche le Potenze europee desideravano la fine di questo conflitto, impensierite dal fermento balcanico ma anche dal furore anticristiano dei Turchi.

Gli ambasciatori francesi e austriaci a Costantinopoli cercarono d'indurre il ministro degli Esteri Ottomano ASSIM bey a cedere la Tripolitania al bey di Tunisi e la Cirenaica al Kedivè d'Egitto. Il bey e il Kedivè avrebbero in seguito ceduto le due province all'Italia a condizione però che fosse mantenuta nel paese l'autorità spirituale del sultano.
Assim bey invece propose un altro disegno: La Turchia avrebbe dichiarato indipendenti le due province sotto lo scettro di un bey arabo con il quale l'Italia avrebbe trattato per conseguirvi una posizione simile a quella della Francia in Tunisia.
Naturalmente l'Italia non poteva accettare la proposta del ministro turco, incompatibile con la (già) proclamata sovranità italiana su tutta la Libia, né poteva accogliere, e difatti non accolse, la proposta fatta tramite la Francia all'Italia, che, dimessosi ASSIM bey, accettare come suo successore NORADUGHIAN, che avrebbe poi concesso all'Italia la piena sovranità sulla Tripolitania ma a patto che rinunciasse ad ogni pretesa sulla Cirenaica.

Risultato migliore ottennero i negoziati diretti tra l'Italia e la Turchia, avviati per opera di due noti finanzieri, i commendatori VOLPI e NOGARA, dei quali il primo, in qualità di console serbo a Venezia, aveva libero accesso in Turchia, l'altro continuava a risiedere a Costantinopoli come rappresentante della Banca Commerciale.
Nel giugno del 1912, tornando da Costantinopoli, VOLPI si recò dal presidente del Consiglio GIOLITTI e gli disse che il Governo turco era desideroso di intavolare trattative direttamente con l'Italia.
Giolitti rispose che anche lui desiderava l'accordo e propose che la Porta nominasse delle persone di fiducia per incontrarsi con altri fiduciari del Governo italiano.
Il Governo turco scelse il presidente del Consiglio di Stato SAID HALIM pascià e FERID pascià e indicò come luogo d'incontro Vienna o Lucerna; GIOLITTI scelse l'ex-ministro BERTOLINI, l'on. FUSINATO, consigliere di Stato, e VOLPI, ai quali aggiunse come consulente NOGARA, e propose per l'incontro la città di Losanna.
I colloqui cominciarono il 12 luglio, ma il 17 il gabinetto turco di Said pascià si dimetteva e SAID TALIM e FERID si ritiravano. Al posto di Gran Visir fu messo MUKTAR pascià, a quello di presidente del Consiglio di Stato KIAMIL pascià e a quello di ministro della Guerra NAZIM pascià.

Il nuovo ministero turco era favorevole anch'esso alla pace, tanto che non accettò un ordine del giorno dei Giovani Turchi i quali volevano che la guerra fosse continuata fino a quando non fosse accertata la sovranità integrale ed effettiva sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. Inoltre il nuovo Gabinetto era propenso a continuare le trattative con l'Italia e nominava, suoi fiduciari NABY bey e FAHREDIN bey, diplomatici di carriera, dando così un colore di ufficiosità ai negoziati.
Le trattative furono riprese il 12 agosto a Caux, presso Losanna; l'8 settembre i fiduciari si trasferirono ad Ouchy; il 16 un accordo di massima era raggiunto e gli onorevoli Bertolini e Fusinato si recavano con Volpi a Torino per accordarsi con Giolitti sulla procedura.
Pareva vicinissima la conclusione della pace e invece i Turchi cominciarono a tergiversare, a far circolar voci secondo le quali la pace non sarebbe stata possibile se l'Italia non si fosse accostata al punto di vista ottomano.
L'Italia rispose con l'azione del 20 settembre a Zanzur e, tre giorni dopo, con una dimostrazione navale nel porto di Smirne. Il contegno risoluto dell'Italia (o meglio il "tirare diritto" di Giolitti) indusse la Porta ad affrettare i negoziati e il 28 settembre giunse ad Ouchy il ministro turco RESCID pascià, il cui arrivo fece sperare in un sollecito accordo.

Questo si annunciò raggiunto il 3 ottobre. Il giorno dopo l'on. Bertolini partì per Cavour, dove si trovava l'on. Giolitti, e Rescid pascià per Costantinopoli per sottoporre al governo le condizioni di pace. Le quali alla Porta, non parvero soddisfacenti. La Turchia voleva che nel trattato s'introducesse una postilla in virtù della quale essa non sarebbe stata obbligata al ritiro delle sue truppe dalla Libia se non dopo l'approvazione del parlamento e la soluzione della questione balcanica.
Inoltre la Porta pretendeva che l'Italia rinunciasse alla tutela dei diritti degli abitanti della Libia presso il Governo turco. .
Alle tergiversazioni ottomane il Governo italiano rispose con un ultimatum con il quale concedeva alla Turchia tre giorni, dal 12 al 15 ottobre, per decidersi ad accettare le condizioni di pace fissate ad Oachy. I preparativi italiani per una vigorosa azione navale e il forzamento dei Dardanelli persuasero la Porta ad accettare le condizioni, e tre ore prima della scadenza dell'ultimatum fu firmato il protocollo preliminare.
Il Governo italiano ordinò subito la sospensione delle ostilità in Libia e i fiduciari turchi telegrafarono a Costantinopoli di riapplicare la normale tariffa doganale alle merci italiane. Il 17 ottobre, conforme ai capitoli del trattato preliminare, furono emanati i "firmani" imperiali, riguardanti le isole, la Libia e l'amnistia all'alleato dell'Italia IDRIS, e il decreto di Vittorio Emanuele III.

Il "firmano" del sultano MAOMETTO V ai popoli della Tripolitania e della Cirenaica diceva:

"Trovandosi il mio Governo da una parte nell'impossibilità di darvi i soccorsi efficaci che vi sono necessari per difendere il vostro paese e d'altra parte essendo sollecito del vostro benessere presente e avvenire, volendo evitare la continuazione di una guerra disastrosa per voi e per le vostre famiglie e pericolosa per il nostro impero, allo scopo di far rinascere nel vostro paese la pace e la prosperità, valendomi dei miei diritti sovrani, vi consento una piena e intera autonomia. Il vostro paese sarà retto da nuove leggi e da regolamenti speciali alla preparazione dei quali voi porterete il contributo dei vostri consigli, affinché essi corrispondano ai vostri bisogni e ai vostri costumi. Io nomino presso di voi come mio rappresentante il mio fedele servitore SCEMSI-EDDIN bey, col titolo di Naib-ul-Sultan (rappresentante del Sultano) che io incarico della protezione degli interessi ottomani nel vostro paese. Il mandato che io gli conferisco, ha una durata di cinque anni. Passato questo termine io mi riservo di rinnovare il suo mandato o di provvedere alla sua successione. Siccome è nostra intenzione che le disposizioni della legge sacra dello Scerial restino costantemente in vigore, noi ci riserviamo a questo scopo la nomina del "cadì", il quale a sita volta nominerà il "naib" fra gli "ulema" locali, conformemente alle prescrizioni dello Scerial. Gli emolumenti di questo "cadì saranno pagati da voi, quelli del Naib-u1-Sultan come quelli degli altri funzionari dello Sceriat saranno prelevati dalle entrate locali".

L'"iradè" per le isole dell'Egeo diceva:
"Si procederà a riforme amministrative e giudiziarie in modo che assicurino agli abitanti delle isole dell'Egeo soggette alla sovranità ottomana la distribuzione equa della giustizia, la sicurezza e il benessere senza distinzione di culto e di religione. I giudici saranno nominati fra le persone notabili che conoscono la lingua locale e che abbiano le capacità necessarie. Viene concessa piena l'intera amnistia ai suddetti abitanti che abbiano preso parte alle ostilità o che si siano compromessi in quell'occasione, eccettuati, ben inteso, i reati comuni. In conseguenza di ciò nessun individuo, a qualunque classe o condizione appartenga, potrà essere perseguitato o danneggiato nella persona o nei beni o nell'esercizio dei suoi diritti a causa dei suoi atti politici o militari, oppure per le opinioni che ha espresso durante il periodo delle ostilità. I detenuti e i deportati per queste ragioni saranno immediatamente rimessi in libertà".

Il regio decreto era invece del seguente tenore:

"Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia, vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, con la quale la Tripolitania e la Cirenaica furono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia, nell'intento di sollecitare la pacificazione delle dette province, abbiamo decretato e decretiamo:
1° È accordata piena ed intera amnistia agli abitanti della Tripolitania e della Cireanica, che hanno partecipato alle ostilità e si sono compromessi in occasione di esse, fatta eccezione per i reati comuni. In conseguenza nessun individuo, a qualunque classe e condizione appartenga, potrà essere processato o molestato nella sua persona e nei suoi beni e nell'esercizio dei suoi diritti, a causa degli atti politici o militari da lui commessi e da opinioni espresse durante le ostilità. Gli individui detenuti e deportarti per tale motivo saranno immediatamente liberati.
2° Gli abitanti della Tripolitania e della Cirenaica continueranno a godere come per il passato la più completa libertà nella pratica del culto mussulmano. Il nome di Sua Maestà Imperiale il Sultano, come Califfo, continuerà ad essere pronunziato nelle preghiere pubbliche dei mussulmani ed è riconosciuta la sua rappresentanza nella persona da lui nominata. I suoi emolumenti saranno prelevati sulle entrate locali. I diritti delle fondazioni pie (Vakuf) saranno rispettati come per il passato e nessun impedimento sarà apportato alle relazioni dei musulmani con il capo religioso denominato "Cadì, che sarà nominato dallo Sceich-ul-Islam, e col "Naib nominato da lui ed i cui emolumenti saranno prelevati sulle entrate locali.
3° Il predetto rappresentante è riconosciuto anche agli effetti della tutela degli interessi dello Stato ottomano e dei sudditi ottomani, i quali permangono
nelle due province dopo la legge del 25 febbraio 1912, n. 83. Con altro nuovo decreto sarà nominata una commissione della quale formeranno parte anche notabili indigeni per proporre per le due province ordinamenti civili ed amministrativi, ispirati a criteri liberali ed al rispetto degli usi e dei costumi locali".

Il 18 ottobre 1912, alle ore 15.15, in una sala del Palace Hotel di Ouchy fu firmato, con la data di Losanna, il trattato di pace di cui riportiamo il testo:

"Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani, animati da un eguale desiderio di fare cessare lo Stato di guerra esistente fra i due paesi, hanno nominato i loro plenipotenziari:
Sua Maestà il Re d'Italia; il signor PIETRO BERTOLINI, Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, deputato al Parlamento, il signor GUIDO FUSINATO, Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, deputato al Parlamento, consigliere di Stato; il signor GIUSEPPE VOLPI, Commendatore degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.
Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani: Sua Eccellenza MEHMED NABY bey, Gran Cordone dell'Ordine Imperiale dell'Osmaniè, inviato straordinario e ministro plenipotenziari di Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; Sua Eccellenza RUMBEYOGLOY FAHREDDIN bey, Grande Ufficiale dell'Ordine Imperiale del Megidié, Commendatore dell'Ordine Imperiale dell'Osmanié, inviato straordinario e ministro plenipotenziari di Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; i quali dopo avere scambiato i loro rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. 1° I due Governi s'impegnano a prendere immediatamente dopo la firma del presente trattato le disposizioni necessarie per la cessazione immediata e simultanea delle ostilità. Commissari speciali saranno inviati sui luoghi per curare l'esecuzione delle dette disposizioni.

Art. 2° I due Governi s'impegnano a dare immediatamente, dopo la firma del presente trattato, l'ordine di richiamo dei loro ufficiali, delle loro truppe, nonché dei loro funzionari civili, rispettivamente: il Governo ottomano dalla Tripolitania e della Cirenaica e il Governo italiano dalle isole da esso occupate nel mar Egeo. Lo sgombro effettivo delle isole da parte degli ufficiali, delle truppe e dei funzionari civili italiani avrà luogo immediatamente dopo che la Tripolitania e la Cirenaica saranno state sgombrate dagli ufficiali, dalle truppe e dai funzionari civili ottomani.

Art. 3° I prigionieri di guerra e gli ostaggi saranno scambiati nel più breve termine possibile.

Art. 4° I due Governi si impegnano ad accordare piena e intera amnistia. Il Governo Reale agli abitanti della Tripolitania e della Cirenaica e il Governo Imperiale agli abitanti delle isole del mar Egeo soggette alla sovranità ottomana, i quali abbiano preso parte alle ostilità o che si siano compromessi in occasione di esse, fatta eccezione per i reati di diritto comune. In conseguenza nessun individuo a qualunque classe o condizione appartenga potrà essere processato o molestato nella sua persona o nei suoi beni o nell'esercizio dei suoi diritti, a causa dei suoi atti politici o militari o di opinioni espresse durante le ostilità. Gli individui detenuti o deportati per tale motivo saranno immediatamente liberati.

Art. 5° Tutti i trattati, convenzioni e impegni di qualsiasi genere, specie e natura conclusi e in vigore tra le due alte parti contraenti anteriormente alla dichiarazione della guerra, saranno rimessi immediatamente in vigore e i due Governi saranno posti di fronte all'altro, come pure i rispettivi sudditi nella situazione identica nella quale si trovavano prima delle ostilità.

Art. 6° L'Italia s' impegna a concludere con la Turchia allo stesso tempo in cui essa rinnoverà i suoi trattati di commercio con le altre Potenze, un trattato di commercio sulla base del diritto pubblico europeo. Cioè essa consente a lasciare alla Turchia tutta la sua indipendenza economica e il diritto di agire in materia commerciale e doganale come tutte le Potenze europee e senza essere legata dalle capitolazioni e da altri atti fino a questo giorno. E' bene inteso che il detto trattato di commercio non sarà posto in vigore che in quanto saranno messi in vigore i trattati di commercio conclusi dalla Sublime Porta con le altre Potenze sulla stessa base. Inoltre l'Italia consente all'aumento dell'11 al 15 per cento dei dazi doganali ad valorem in Turchia come pure alla istituzione di nuovi monopoli e alla riscossione di sopratasse di consumo sui 5 articoli seguenti: Petrolio, Carta da Sigarette, Fiammiferi, Alcol, Carte da giuoco, tutto a condizione che uno stesso trattamento sia applicato simultaneamente e senza distinzione alle importazioni degli altri paesi. In quanto ha tratto all'importazione di articoli formanti oggetto di un monopolio, l'amministrazione di questo monopolio è tenuta a fornirsi di articoli di provenienza italiana secondo il per cento stabilito sulla base importazione annuale di questi stessi articoli, purché i prezzi da offrire per la consegna degli articoli di monopolio si conformino alla situazione dei mercati nel momento della compra, pur prendendo in considerazione la qualità della merce da fornire e la media dei prezzi che sono stati praticati nei tre anni precedenti a quelli della dichiarazione della guerra per le dette qualità. E' inoltre Inteso che se la Turchia invece di stabilire nuovi monopoli sui detti cinque articoli si decidesse a colpirli con sopratasse di consumo, queste sopratasse sarebbero imposte nella stessa misura ai prodotti similari della Turchia e di ogni altra nazione.

Art. 7° Il Governo italiano s'impegna a sopprimere gli uffici postali italiani funzionanti nell'Impero ottomano, allo stesso tempo che gli altri Stati aventi uffici postali o altrimenti sopprimeranno i loro.

Art. 8° La Sublime Porta proponendosi di aprire in una conferenza europea o altrimenti con le grandi Potenze interessate negoziati allo scopo di fare cessare il regime capitolare in Turchia sostituendolo col regime del diritto internazionale, l'Italia riconoscendo il buon fondamento di questa intenzione della Sublime Porta dichiara fin d'ora di voler prestare a questo effetto il suo appoggio pieno e sincero.

Art. 9° Il Governo ottomano volendo attestare la sua soddisfazione per i buoni e leali servizi che gli sono stati resi dai sudditi italiani impiegati nelle amministrazioni e che egli si era visto forzato a congedare all'epoca delle ostilità si dichiara pronto a reintegrarli nella situazione che avevano lasciata. Un trattamento di disponibilità sarà loro pagato nei mesi passati fuori d'impiego e quest'interruzione di servizio non porterà nessun pregiudizio a quelli impiegati che avrebbero diritto a una pensione di riposo. Inoltre il Governo ottomano s'impegna ad usare i suoi buoni uffici presso le istituzioni con le quali è in rapporto (debito pubblico, società ferroviarie, banche ecc.), perché agiscano nello stesso modo verso i sudditi italiani che erano al loro servizio e che si trovano in condizioni analoghe.

Art. 10° Il Governo italiano s'impegna a versare annualmente alla cassa del debito pubblico ottomano per conto del Governo imperiale una somma corrispondente alla media delle somme che in ciascuno dei tre anni precedenti a quello della dichiarazione di guerra sono state consegnate all'esercizio del debito pubblico sulle entrate delle due province. L'ammontare delle dette annualità sarà determinato d'accordo da due commissari nominati uno dal Governo Reale, l'altro dal Governo Imperiale. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa a un collegio arbitrale composto dai detti commissari e da un super arbitro nominati d'accordo fra le due parti. Se l'accordo non si stabilirà in proposito ciascuna parte designerà una diversa Potenza e la scelta del super arbitro sarà fatta di concerto dalle Potenze così designate. Il Governo Reale nonché l'amministrazione del debito ottonano con l'intermediario del Governo Imperiale avranno la facoltà di chiedere la sostituzione delle suddette annualità col pagamento della somma corrispondente capitalizzata al 4 per cento. Per quanto si riferisce al precedente il Governo reale dichiara di riconoscere fin d'ora che l'annualità non può essere inferiore alla somma di lire italiane 2 milioni, e che è disposto a versare all'amministrazione del debito pubblico la somma capitalizzata corrispondente appena ne sarà fatta domanda.

Art. 11° Il presente trattato entrerà in vigore il giorno della sua firma. In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli".

 
 
 
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   Agli Ascari d'Eritrea 

- Perchè viva il ricordo degli Ascari d'Eritrea caduti per l'Italia in terra d'Africa.
- Due Medaglie d'Oro al Valor Militare alla bandiera al corpo Truppe Indigene d'Eritrea.
- Due Medaglie d'Oro al Valor Militare al gagliardetto dei IV Battaglione Eritreo Toselli.

 

 

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Unatù Endisciau 

Medaglia d'oro al Valor Militare alla Memoria.

 

QUESTA è LA MIA STORIA

.... Racconterà di un tempo.... forse per pochi anni, forse per pochi mesi o pochi giorni, fosse stato anche per pochi istanti in cui noi, italiani ed eritrei, fummo fratelli. .....perchè CORAGGIO, FEDELTA' e ONORE più dei legami di sangue affratellano.....
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A DETTA DEGLI ASCARI....

...Dunque tu vuoi essere ascari, o figlio, ed io ti dico che tutto, per l'ascari, è lo Zabet, l'ufficiale.
Lo zabet inglese sa il coraggio e la giustizia, non disturba le donne e ti tratta come un cavallo.
Lo zabet turco sa il coraggio, non sa la giustizia, disturba le donne e ti tratta come un somaro.
Lo zabet egiziano non sa il coraggio e neppure la giustizia, disturba le donne e ti tratta come un capretto da macello.
Lo zabet italiano sa il coraggio e la giustizia, qualche volta disturba le donne e ti tratta come un uomo...."

(da Ascari K7 - Paolo Caccia Dominioni)

 
 
 
 

 
 
 
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