Creato da russocaio il 19/03/2007
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Roma 10-02-09: Se vi rubano l’auto o la moto, oppure se trovate dei danni, dopo averle lasciate in un parcheggio a pagamento, il proprietario o il gestore sono obbligati a risarcirvi. L’obbligo è motivato dal fatto che, come per un guardaroba, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, secondo cui "il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della custodia a carico del concessionario". Pertanto nessun cartello che allerti sulla condizione di "parcheggio non custodito" esimerà proprietario o gestore dal pagare i danni alla parte lesa, cioè che ha subito il furto o il danneggiamento. Nemmeno un regolamento del Comune che solleva la società responsabile del parcheggio potrà essere un elemento valido per difendere chi è tenuto al risarcimento del danno. Il caso che è stato oggetto della giurisprudenza è la causa intentata da un cittadino milanese contro l’Atm. Al malcapitato era stato rubato un SUV all’interno di un parcheggio gestito dalla società controllata da Palazzo Marino. L’Atm aveva tentato di giustificarsi sostenendo di aver affisso il cartello che richiamava il regolamento approvato dalla giunta comunale con una delibera del 1993, secondo cui chi lascia un veicolo nel parcheggio incustodito lo fa "a proprio rischio e pericolo". La decisione della Cassazione ha confermato quanto aveva già sostenuto la Corte d’Appello di Milano condannando l’Atm al risarcimento. La motivazione della citata sentenza 1957 ricorda che "la limitazione di responsabilità per furto totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso dell’area di parcheggio è del tutto inefficace". Questo perché la limitazione della responsabilità (come l’astenersi dal risarcimento per danni o furto) di chi fornisce un servizio nei confronti di un consumatore (come lo spazio per parcheggiare), nel diritto si chiama clausola vessatoria e, secondo quanto prescritto dall’art. 1341 del Codice Civile, prevede l’accettazione da parte del consumatore (detto contraente), con una firma separata posta su un contratto scritto sotto la medesima clausola. Ne deriva che "non è necessario l’affidamento del veicolo a una persona fisica" affinché si prefiguri automaticamente la condizione di custodia del bene. In particolare quando, alla prestazione consistente nella fornitura del suolo dove parcheggiare reso disponibile a fronte del pagamento, si aggiungono "sistemi automatizzati per la procedure d’ingresso e di uscita". Le barriere artificiali delimitano una proprietà privata e, come noto, per quanto succede al suo interno risponde il proprietario o il gestore a cui si è trasferita temporaneamente la responsabilità per mezzo del contratto di gestione. La sentenza numero 1957 del 27-01-09 avrà effetto sulle assicurazioni che potranno rivalersi sul titolare o gestore del parcheggio per chiedere che gli sia corrisposto l’importo risarcito al proprio assicurato. La stessa sentenza consentirà al privato non coperto da assicurazione per furto o danni al veicolo di chiedere il risarcimento per danni subiti da "fatto illecito". La Cassazione si era già espressa in materia con la sentenza numero 5837 del 2007.
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