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Cassazione: Rimborso Ici retroattivo

Post n°261 pubblicato il 12 Giugno 2008 da russocaio
 

Roma 06-06-08: La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 11094/2008), in tema d’ICI, ha stabilito che la rendita catastale definita con una sentenza dichiarativa resa dal Giudice, ha valore retroattivo. In particolare, la Corte ha evidenziato che "l'art. 5 D. Lg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali, ha istituito l'Imposta Comunale sugli immobili), il cui secondo comma dispone che "per i fabbricati iscritti in catasto,

il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e non risulta violato dal Giudice a quo perché, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con gli effetti (per così dire) retroattivi, fino al giorno della domanda, di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi […]". La Corte ha poi aggiunto che "nel caso, è pacifico che le minore rendite catastali sulle quali il contribuente fonda la sua richiesta di rimborso discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) emessa dalla Commissione Tributaria Regionale a conclusione del giudizio di impugnazione, da parte del contribuente, della classificazione catastale e della conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio con atto notificato il 14/12/95: le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l'immobile, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, ovverosia sin dal momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute nell'atto impugnato perché quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite giudiziariamente (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1996 in poi, chiesti in parziale restituzione". Con questa decisione, quindi, gli Ermellini hanno stabilito che, il contribuente che ha versato la maggiore imposta, ha diritto al rimborso e ciò a partire da quando ha iniziato a pagare il tributo e non da quando il Giudice ha modificato tale rendita. Cristina Matricardi

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