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Enel Ladri di Sogni

Post n°363 pubblicato il 11 Marzo 2014 da russocaio

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Interrogazione a risposta immediata presentato da

CRIPPA Davide

Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

 

Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che: il Governo italiano non ha mai stabilito come debbano avvenire i controlli di routine previsti dalla legge sui contatori dell'energia elettrica; il caos generato da tale mancanza ha finito con l'avvantaggiare solo Enel, ex monopolista, proprietaria delle reti e privatizzata nel 1997;
si apprende dalla stampa di settore che dal 2001 al 2006 il colosso dell'elettricità ha installato 32 milioni di contatori elettronici del valore di poche decine di euro costruiti in Cina e progettati da «Echelone», società americana partecipata proprio da Enel per circa l'8 per cento del suo valore; l'operazione è stata pubblicizzata come uno straordinario passo avanti nel progresso, in quanto i contatori elettronici avrebbero potuto permettere ai consumatori di conoscere quanto realmente consumavano momento per momento, avrebbero potuto essere letti a distanza e avrebbero reso possibile gestire una tariffa multioraria, cioè che permettesse di scegliere in che fascia oraria consumare energia a seconda del prezzo; di fatto i cosiddetti contatori «intelligenti» sono apparecchi non omologati scrupolosamente, mai verificati da un ente terzo incaricato dallo Stato, certificati solo su base volontaria dall’«IMQ» (Istituto italiano del marchio di qualità), e, come di nuovo segnalato da riviste di settore, spesso marchiati con un «CE» identico nella grafica al marchio «China Export» che solleva più di un dubbio sulla loro conformità alla legislazione europea; su istanza dei costruttori (per i contatori elettronici mai pervenuta) dovrebbe essere il Ministero dello sviluppo economico a dover approvare i vari strumenti di misura legali, diversi da quelli esplicitamente indicati nel vecchio testo unico del 1890; l'ufficio metrico della provincia di Milano, competente in materia, su segnalazione dei consumatori è già intervenuto più volte sequestrando alcuni contatori elettronici fuori norma, cioè privi delle marcature metriche legali, e sanzionando distributore ed erogatore dell'energia elettrica per la violazione dell'articolo 692 del codice penale; secondo la legge i controlli sul buon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un ente terzo; il decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 22, che recepisce la direttiva europea 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura nota anche come direttiva MID («Measuring Instruments Directive»), stabiliva che con decreto ministeriale venissero assegnati i compiti di vigilanza sul mercato (articolo 14) e attribuiva al Ministero dello sviluppo economico il compito di disciplinare l'esecuzione dei controlli metrologici successivi (articolo 19): quanto previsto all'articolo 14 è stato espletato con decreto del 29 agosto 2007 che affida alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i compiti di vigilanza sul mercato, mentre al momento il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora emesso quanto stabilito dall'articolo 19; è quindi stato stabilito dal decreto legislativo sopra menzionato chi deve vigilare, ma non come farlo –: quali immediate iniziative il Ministero dello sviluppo economico intenda adottare affinché venga colmata la lacuna normativa summenzionata rendendo di fatto efficienti le misurazioni dei consumi elettrici privati e industriali visto che il sistema attuale presenta una serie di criticità tali da rischiare l'aggravio ingiustificato delle bollette degli utenti. (5-01237)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01237

L'interrogante, solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi ai contatori dell'energia elettrica.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue: La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico. A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n. 186 recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici», applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva che essi debbano essere “realizzati e costruiti a regola d'arte”. Si considerano rispondenti a detti criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. In detta disciplina rientrano i contatori elettrici e elettronici. Nulla dice invece la stessa legge in ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature. Dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici: Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277;
Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della direttiva 73/23/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, che consistendo in una mera rifusione delle direttive precedenti, non ha richiesto alcuna specifica norma nazionale di recepimento o attuazione; Decreto legislativo del 06 novembre 2007, n.194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale (Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante. Conseguentemente non erano previsti per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato, controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica. Neppure il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in materia di controlli successivi per i contatori già installati. L'unico caso concreto e diffuso di verificazione periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia: verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati.
Si evidenzia, inoltre, che il quadro normativo è reso ancora più complesso dalla circostanza che anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas interviene in materia, nell'ambito dei propri poteri di regolazione con prescrizioni alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica finalizzate al rinnovo ed al miglioramento dei sistemi e delle modalità di misura, a tutela degli utenti finali. Per quanto riguarda i contatori elettronici installati dal 2001 al 2006, ovvero in periodo antecedente al recepimento della direttiva europea 2004/22/CE (cosiddetta MID) recepita con D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 22, si può pertanto semplicemente riferire che detti contatori erano di fatto soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza dei relativi prodotti. Nulla peraltro risulta attualmente, nell'ambito di procedure attuali o in corso che abbiano avuto seguiti presso questo Ministero, circa quanto riferito dagli On. Interroganti sull'attività dell'Ufficio Metrico di Milano per sequestri di alcuni contatori elettronici fuori norma, cioè privi di marcature metriche legali atteso che la citata normativa non prescriveva l'apposizione di alcun sigillo di tipo legale.

L'affermazione per la quale i controlli sul buon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontro nella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con la quale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi, per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2007). Tale disposizione, peraltro, si applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme, mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente. È appena il caso di evidenziare che si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica. Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere commercializzati e messi in servizio. La direttiva lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nel campo di applicazione della direttiva stessa.

Sinora il MiSE, con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per: strumenti per pesare a funzionamento automatico, sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, contatori di gas e dispositivi di conversione del volume.

Attualmente è in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame della prima stesura del decreto relativo. La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto. L'attività di vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico, sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. Qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare. Con la completa attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo i consumatori troveranno più adeguata tutela.

Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive all'immissione in servizio, il MiSe completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a disciplinare la verificazione periodica dei contatori elettrici di energia attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto regolamentare.

Chiaro???? I contatori ENEL non sono OMOLOGATI pertanto non valgono come strumento fiscale (ci stanno imbrogliando da anni).

 

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eleonora il 24/12/14 alle 10:59 via WEB
quanti aumenti!!! http://www.sassuolo2000.it/2014/12/10/on-tiziano-motti-stangata-sullitalia-maxi-multa-da-428-milioni/
 
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GIUSEPPE COSTANTINI il 08/03/15 alle 08:18 via WEB
Ho letto questo articolo: quello che mi colpisce è la frase che dice"che i contatori messi in commercio dal 2001 al 2006 sono soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza".Forse il ministero ha preso un abbaglio: non si rende conto che sulla base di uno strumento non certificato si pagano i consumi. Penso che nemmeno nei pesi sottosviluppati un ente di tale importanza avrebbe dato una simile risposta. Non basta : del fatto che paghiamo in base a quanto risulta dai consumi misurati con la telettura chi mi dice che i valori del contatore siano identici a quelli in centrale dato che su questi vengono emesse le fatture? L'ENEL dovrebbe permettere che una commissione di esperti nominata dal MISE appuri la validità del sistema di misura fatto con ala telelettura e sul quali si basa la fatturazione dei consumi e quindi fiscale. Da parte mia sarebbe opportuno ripresentare l'interrogazione facendo leva si sul contatore ma soprattutto sul sistema che tanto viene sbandierato dall'ENEL e che non è mai stato controllato da un ente terzo.
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
edoardo beltrame il 04/12/15 alle 15:59 via WEB
ben scritto!
 
cassetta2
cassetta2 il 04/11/20 alle 10:14 via WEB
Impegnatevi di più con i post non posso essere l'unico a tenere in piedi la baracca.
 
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