Ietro e Mosè
Il potere legislativo era esercitato da Mosè, il quale era l’unico che aveva la possibilità di stare “davanti a Dio in nome del popolo”
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Di:Redazione
La Bibbia è la costituzione dell’occidente.
Il Pentateuco, oltre al decalogo universalmente noto, contiene una serie di altre norme di straordinario interesse, costituenti in nuce le basi di tutti gli ordinamenti moderni. Il capito 18 dell’Esodo riporta un racconto, poco valutato, ma di grande significato per la regolamentazione dello Stato.
Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere che Mosè ed il suo popolo erano usciti dall’Egitto, affrancati dalla schiavitù, ed erano nel deserto. Allora prese con sé la figlia Zippora, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata e insieme ai due figli di lei, Gherson ed Eliezer, da dove era accampato, presso la montagna di Dio, andò da Mosè. Si incontrarono, si salutarono “ed entrarono sotto la tenda”.
“ Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora Ietro, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos’è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera?». Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi». Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! Finirai per soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per te; tu non puoi attendervi da solo. Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu stà davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità e li costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo arriverà in pace alla sua mèta»”.
Mosè ascoltò il suocero, fece quanto gli aveva suggerito, lo congedò e questi tornò al suo paese.
Il racconto contiene tutti gli elementi essenziali per la individuazione dello stato di diritto, che si affermò secoli dopo.
Viene infatti istituito, certo in modo primitivo, il potere legislativo ed il potere giudiziale, con la previsione di distinte articolazioni di competenza e soprattutto con la divisione dei poteri, teorizzata da Montesquieu nel XVIII secolo con la pubblicazione del suo capolavoro “Lo Spirito delle Leggi”.
Il potere legislativo era esercitato da Mosè, il quale era l’unico che aveva la possibilità di stare “davanti a Dio in nome del popolo”. Doveva ricevere le leggi e promulgarle, come viene detto: “ A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere”.
Vero è anche che questo è il segno distintivo del potere sovrano, che secondo i principi comuni di quei popoli orientali proviene direttamente da Dio. Tuttavia il potere legislativo era riservato a Mosè, capo riconosciuto del popolo ebraico, gli proveniva direttamente da Dio e, cosa più importante, il potere legislativo veniva distinto e separato dal potere giudiziario.
La figura istituzionale ed il valore di modernità di Mosè, consegnataci dall’episodio, non è contraddetta dal fatto che egli concentri in sé il potere legislativo, il potere di nomina dei giudici ed il potere giudiziario nelle istanze apicali, per il fatto che gli è riservata la competenza per i casi di estrema importanza. La competenza dei capi di migliaia, centinaia, cinquantine e decine è piena ed autonoma, nel rispetto dei principi della divisione dei poteri. Né deve sorprendere la concentrazione di poteri in un solo organo. Anche il nostro Presidente della Repubblica è il capo dell’esercito, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, promulga le leggi approvate dal Parlamento ed assomma altri poteri, senza contraddire il principio di separazione dei poteri. Mosè, quale capo del popolo ebraico, può essere paragonato a questa carica.
L’altro aspetto che suggerisce l’episodio è il fatto che viene istituito il potere giurisdizionale, con la sua puntuale articolazione ed autonomia. Fatto inusuale e straordinario per l’epoca e per l’area geografica in cui il sovrano governava con poteri assoluti e concentrati. Nel caso il potere giurisdizionale, cioè di giudicare, viene affidato ad una articolazione dello Stato distinta ed appositamente istituita. Veniva poi disposta una differente sfera di capacità dei giudici, divisa su basi personali. La competenza a decidere le cause proposte dal popolo veniva ripartita fra i capi del popolo nelle diverse articolazioni sopra viste, di mille, cento, cinquanta e dieci. Tutti i giudici così designati, poi, erano preventivamente scelti in base alle loro qualità personali. Dovevano essere “uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità”, ed in quanto tali soggetti solo ad un controllo preventivo, al momento della designazione. Nell’esecuzione dei loro compiti potevano e dovevano operare in autonomia, secondo la loro coscienza, come tutti i giudici di ogni tempo. La stessa divisione del potere giurisdizionale per i ripetuti numeri di mille, cento, etc. suggerisce altresì una diversa articolazione di competenza, stabilita per il valore delle cause. Oltre al valore la competenza era divisa poi, caso singolare, per numero di persone, sui quali potevano legittimamente intervenire i giudici. All’epoca il popolo ebraico, appena uscito dall’Egitto, era totalmente concentrato nel deserto, in un unico agglomerato. La divisione e quindi la diversa e particolare competenza per numero di persone e non per territorio si spiega per questo motivo.
(A cura dell’avvocato Orazio Totaro, Manfredonia 02.10.2017)
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