Creato da aiutosicuro il 30/05/2013
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RIVOLUZIONARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Foto di aiutosicuro

                             RIVOLUZIONARE                                IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
       ORA SI PUO'... I COMPOSTER ANAEROBICI extra - dry

sono ermetici, non provocano odori sgradevoli, insetti o mosche

  consentiti anche in appartamento senza giardino
IN CASA, BALCONE, VERANDA, GARAGE O GIARDINO, NON INQUINANO !

Rivedere la politica della defiscalizzazione, spostare i fondi dalla formazione alla defiscalizzazione, modificare i criteri di gestione del compost prodotto, aumentare ed uniformare a livello nazionale la percentuale di sgravio, stimolare i cittadini al compostaggio anaerobico: "facile ed ecologico"

Il nostro compito, non è quello di parlare male del compostaggio domestico aerobico, così come non è, quello di parlare bene del compostaggio anaerobico domestico, infatti noi intendiamo parlare unicamente della possibilità di generalizzare il compostaggio domestico, attraverso l'unico sistema facile e non inquinante per lo smaltimento dell'umido: " la digestione anaerobica extra - dry".
Nessuno, può tacere le colpe del compostaggio aerobico domestico, nella scarsa diffusione di tale tecnica di smaltimento dell'umido.
Esattamente, come non le ha celate la Regione Abruzzo, nel predisporre le Linee Guida, dedicate al compostaggio domestico, ecco testualmente qualche brano: "Il composter (aerobico) ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte e difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).
Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.
Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore.
Il composter è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale), mentre è positivo per situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile)."
Certamente, la Regione Abruzzo non ha motivo di diffamare il compostaggio domestico di tipo aerobico, però come è giusto, ha il dovere della verità e ciò ha voluto fare.
Le difficoltà di funzionamento e di inquinamento ambientale dei composter aerobici, evidenziate dalle Linee Guida, incidono negativamente sulla diffusione del compostaggio, così come oggi è praticato, con i composter aerobici.
Infatti, restringono fortemente il numero di famiglie che se pure interessate a praticare il compostaggio domestico, possono farlo a causa della carenza di spazi necessari, imposti dagli stessi bandi, alfine di ridurre gli effetti dell'inquinamento verso i confinanti.
Ecco una condizione imposta per poter esercitare il compostaggio: " DICHIARA
1) di aver acquistato una compostiera per lo smaltimento rifiuti solidi consentite dalla Legge;
2) di possedere un giardino contiguo all'abitazione superiore a mq 100; e, pertanto: CHIEDE di poter usufruire della riduzione del 25% per il seguente immobile:"
Un altro comune richiede l'attestazione : di aver partecipato al Corso Pratico di Compostaggio organizzato da (Società o Ente) .. nell'anno ..... per un totale di ....... lezioni su ...... giornate di corso [in caso di frequenza solo parziale, per almeno i 2/3 delle lezioni"
I requisiti richiesti, non sono senza senso, sono oggettivamente compatibili con l'esercizio corretto del compostaggio aerobico, anche se limitative della diffusione, per la naturale riduzione delle utenze idonee ad esercitare l'auto smaltimento dei rifiuti umidi.
In particolare, la frequentazione di un corso, necessario per i composter aerobici, è invece, del tutto inutile per i composter anaerobici extra - dry, il cui impiego è simile a quello di una normalissima pattumiera.
Ecco perché, è indispensabile rivoluzionare in toto il sistema di compostaggio, se si ha interesse a sviluppare il compostaggio domestico.
In soccorso, a tale intendimento arriva giusto in tempo, una tecnologia Italiana, unica in Europa, consistente in un composter che adotta il sistema di digestione anaerobica extra - dry, mutuato dagli impianti industriali.
Praticamente, i ricercatori Italiani della Recycle Research - RR, hanno reso possibile il processo anaerobico di tipo domestico, con un apparecchio ermetico, non perché produce cattivi odori o inquinamenti vari, ma solo per garantire un ambiente anaerobico ai rifiuti in digestione.
La gestione di tale composter anaerobico extra - dry, come già accennato, non necessita di corsi pratici di compostaggio, infatti, il suo funzionamento equivale all'utilizzo di una qualsiasi pattumiera domestica, solo che non emette puzza, come solitamente fanno le pattumiere.
Infatti, l'uso del composter è il seguente:
1) aprire il coperchio;
2) immettere il rifiuto umido senza preselezione;
3) scaricare ogni due giorni la frazione liquida;
4) scaricare dentro sacchi di plastica, ogni 3 - 6 mesi o anche oltre, la frazione solida ( dipende dalla quantità di rifiuto immesso),
5) lasciare il compost nei sacchi tutto il tempo che si vuole;
6) finito, stop, tutto quì.
Dal composter non colano liquidi, non si disperdono rifiuti compostati, non escono perché non si producono inquinamenti, non occorre rivoltare il rifiuto in compostaggio, non occorre inumidire il rifiuto dentro il composter, non occorre riscaldare il rifiuto in digestione.
Da quanto descritto, è evidente che un composter anaerobico realizzato in acciaio inox, a chiusura ermetica, può essere ospitato in casa, nella dispensa, nel balcone, nella veranda, in garage o in qualsiasi magazzino, e naturalmente anche in giardino.
Questa ampia possibilità logistica dei composter anaerobici di tipo extra - dry, come quello sperimentato ed avviato alla produzione dalla Recycle Research - RR, consente di allargare a dismisura la piattaforma di famiglie, che possono partecipare alle campagne, per il compostaggio domestico.
Il composter anaerobico extra - dry, non è un apparecchio hobbystico da giardino, ma un apparecchio indispensabile per la casa, come ormai lo sono: frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie, ecc.
Questa, è la rivoluzione, del compostaggio domestico !
Ma, per attuare questa importante rivoluzione, occorre modificare il concetto stesso di compostaggio domestico, che non deve essere considerato per tutti gli utenti un mezzo per l'auto smaltimento dei rifiuti umidi, ancorata all'auto impiego, in loco del compost ottenuto.
Infatti, il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi, può benissimo organizzare un servizio a chiamata, per il ritiro del compostato ogni 3 - 6 mesi, cioè 4 o 2 volte l'anno, ove l'utente non disponga, di alcun impiego anche distante dall'appartamento.
Il materiale da ritirare, non solo non è putrescibile, come invece l'umido giornaliero non trattato, ma nell'arco dell'anno rappresenta un costo assolutamente irrisorio, capace però di operare uno sgravio notevole, dei costi di smaltimento per l'umido domestico non trattato.
Togliere le sostanze putrescibili, dalle discariche ora è possibile, occorre attivare lo sgravio fiscale per i possessori di compostiere in generale, oltre a sviluppare un'azione specifica per informare sull'esistenza di composter anaerobici extra - dry, che offrono la possibilità di un inserimento anche in appartamento senza giardino.
Occorre rivedere la politica della defiscalizzazione e spostare i fondi dalla formazione alla defiscalizzazione, con modifica ai criteri di collocazione e di gestione del compost prodotto.
Aumentare ed uniformare a livello nazionale la percentuale di sgravio, stimolare i cittadini al compostaggio anaerobico: "facile ed ecologico"
Non ci sono alternative, per rendere il compostaggio domestico accessibile a tutti, indipendentemente dal possesso di giardino.
andrea di giovanni
3452926666
Recycle Research - RR
recycleresearch@gmail.com

 
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LA TUA BOLLETTA ENEL FATTURA DA PROVARE

 

LE BOLLETTE ELETTRICHE  FATTURE CONTESTABILI          

 Bolletta  Elettrica a prova di verità

      il Gestore deve provare la veridicità delle letture

 Bolletta elettrica - Onere di provare la veridicità del contenuto gravante sul gestore del servizio elettrico

 Il contratto di utenza elettrica, pur mutuando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile; pertanto, i Gestori, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa.

La mancata richiesta di controllo del contatore di energia elettrica, non incide sull'onere probatorio, che fa carico ai Gestori del servizio di fornitura elettrica.

In applicazione delle norme di diritto, in merito alla prova dei consumi elettrici da parte dei Gestori, occorre considerare che la giurisprudenza pacificamente riconosce natura privatistica al contratto di fornitura elettrica, il cui contenuto è predeterminato per legge secondo uno schema al quale l'utente rimane libero di aderire senza poterlo modificare (ex plurimis, Cass. 5613/1978).

Nella struttura del contratto il contatore assume la funzione di strumento di registrazione del consumo elettrico, imposto dallo schema normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione (Cass., 3686/1997).

Il contatore elettronico per la misurazione dei consumi, si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione , afferma la Cassazione. Purtroppo allo stato i contatori di tele gestione, presenti nelle nostre abitazioni, non risultano collaudati, controllati o verificati secondo la normativa metrologica vigente.

Il mezzo attraverso il quale le registrazioni del contatore vengono comunicate all'utente, in analogia alle bollette telefoniche è la bolletta elettrica, "atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura" (Cass., 947/1986), che costituisce "prova delle registrazioni riportate se l'utente non le contesta" (Cass., 8901/1997).

Nel caso di contestazione dei consumi a causa della mancata corrispondenza del contatore alla normativa in vigente, la bolletta elettrica, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura elettrica, ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell'utente.

L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore centrale presso il distributore e di quello presso l'utente,  non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente ha il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e di quello presso l'utente in relazione alla corrispondenza dei consumi effettivi con quelli trascritti nella bolletta.

Va ricordato, che la prova della corrispondenza legale di ogni strumento di misura è rappresentata dai bolli e dai sigilli previsti, dalla Legge, che possono essere rilasciati solo previa verificazione degli strumenti di misura, in mancanza le misurazioni sono illegali.

La distribuzione dell'onere probatorio secondo lo schema sopra indicato, non è influenzata dalla scelta dell'utente di non chiedere il controllo dei consumi elettrici effettivi dell'utenza.

Con la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni riportate nella bolletta a quelle del contatore, presso l'utenza, si esaurisce l'onere probatoriosalvo che non venga specificamente dedotto il cattivo funzionamento del contatore o la sua non corrispondenza con la normativa sulla metrologia legale; nel qual caso si apre una serie di altri problemi.

Nell'ambito di questa diversa problematica può assumere rilievo l'uso di contatori di tele gestione e di teletelettura, non omologati o non omologabili, perché rendono possibile l'inserimento, da remoto, da parte del server del distributore o di terzi, con possibilità di aumentare indebitamente il consumo riferibile all'utenza.

L'esistenza stessa di tali possibilità, ai sensi del Dlgs 22/2007 dei suoi allegati  e della normativa sulla metrologia legale, cui i contatori elettronici di energia elettrica sono assoggettati, è causa della loro non omologabilità.

In poche parole: " gli strumenti di misura, Contatori di energia elettrica attiva, devono essere muniti di bolli e/o sigilli, previsti dalla Legge, e rilasciati previa verificazione metrica, dagli appositi organismi terzi notificati, perché regolamentati dalla direttiva europea relativa agli strumenti di misura (MID - measuring instrument directive) e soggetti a verifica metrica, secondo la Normativa della metrologia legale."

Il MISE, ha affermato che": nessuno ha mai chiesto di omologare i contatori elettronici e gli stessi portano la dicitura CE omologato ecc." 

I contatori elettronici di energia elettrica per la loro caratteristica ibrida di misuratori e di tele gestori, non rosultano omologabili, quali strumenti di misura, ai sensi del Dlgs 22/2007 e della normativa sulla metrologia legale cui in contatori elettronici di misurazione dei consumi elettrici devono sottostare.

I Telegestori, infatti, sono sistemi ibridi, funzionali a più applicazioni e servizi, oltre a quello tipico della misura, e perciò ai sensi di legge non omologabili.

Infatti, il Dlgs. 22/2007 ed i suoi allegati e le relative norme sulla metrologia legale, indicano che il contatore  elettronico,  nella  sua funzione di  strumento di misura legale,  non può svolgere con il suo software, altre  funzioni oltre alla  misurazione, perché può essere influenzabile  in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è  collegato.

La normativa, così recita: "Se ad uno  strumento di  misura è collegato  un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software  che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche, deve  essere identificabile e  non può essere  influenzato in modo  inammissibile dal software collegato".

Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche le funzioni  di tele lettura e di telegestione, per le quali, effettua un dialogo costante con il server del  distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."

Testualmente la norma così recita:"Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo, da alcuna  caratteristica del dispositivo  collegato  o da  alcun dispositivo remoto che  comunichi con lo strumento di misura."

 Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura (MI 003) non possono  essere omologati se: "lo strumento di  misura presenta caratteristiche atte ad  agevolarne  l'impiego fraudolento",  le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hackeraggio a  danno dei contatori elettronici Enel (come riportato dal giornale La  Repubblica).

Pertanto i contatori elettronici di tele gestione, alla luce della vigente normativa, non presentano le caratteristiche previste per l'omologazione oltre a "non rispettare" la regolarità delle verifiche periodiche previste e della validazione terza di tali apparecchiature.

Enel Distribuzione assicura che i campioni dei contatori sono stati approvati o omologati da Enel.

Poi aggiunge: affinchè i contatori siano teleletti da Enel Distribuzione, devono essere provvisti di idonei dispositivi per l'interrogazione ed acquisizione dati da parte di Enel Distribuzione (modem);

E poi precisa: "il sistema di misura è comprensivo del contatore e del dispositivo di comunicazione, perciò in caso di installazione effettuata con modem GSM sarà cura del Cliente assicurare un livello di campo sufficiente a garantire la stabilità della telelettura del contatore".

Copè il sistemza di misura utilizzato da Enel distribuzione è di natura ibrida: misurazione e comunicazione insieme, pertanto ai sensi della normativa non omologabile, perché influenzabile, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.

 Questi sono i motivi, per i quali i tele lettori utilizzati da Enel distribuzione  spa, non possono accreditare letture di consumi elettrici probanti.

I contatori omologati da Enel distribuzione, in contrasto con la normativa vigente, in assenza dei controlli di legge; sono paragonabili, ad un metro o ad una bilancia che se sprovvisti dei bolli e dei sigilli previsti dalla Legge,  rendono le misurazioni e le pesate illegali.

Se è illegale il metro senza bolli, perché dovrebbe essere legale, un tele gestore delle utenze elettriche, senza verifiche di omologabilità, che comportano fatturati illegali per miliardi di euro?

Esiste una sola possibilità, per rendere legale la misurazione dei consumi elettrici, inserire a vale del tele gestore, un normale contatore elettronico non influenzabile da remoto ( scollegato con il server del distributore ), perciò omologabile ed a cui fa riferimento come strumento di misura probante in caso di contestazioni.

Cioè, una vera e propria "scatola nera", a salvaguardia degli utenti elettrici e della legalità.

andrea di giovanni

aiutosicuto@libero.it

MCI - Movimento Cittadini Indifesi

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NON OMOLOGABILI I “CONTATORI – TELEGESTORI” ENEL DISTRIBUZIONE SPA “ SE LA CANTA E SE LA SUONA “


   "CONTATORI - TELEGESTORI"                          NON OMOLOGABILI 

    ENEL DISTRIBUZIONE SPA

 " SE LA CANTA E SE LA SUONA "

          truffe a danno consumatori,                     fatturazione illegale consumi

Bolli e sigilli previsti, dalla Legge, possono essere rilasciati solo previa verificazione degli strumenti di misura, in mancanza le misurazioni sono illegali.

Fare gli interessi dei consumatori rappresenta solo un aspetto marginale, perché nella logica del sistema, i consumatori sono soprattutto un "accidente"...
Marco Conte (Unioncamere)

Enel Distribuzione spa, Mise, AEEG, tutti i liberi gestori, Enel servizio Maggior tutela, associazioni di consumatori ecc. ecc., si ricordino che la cessione di energia elettrica è sottoposta alle normative previste per la metrologia legale, la sua quantificazione, quindi, deve avvenire attraverso strumenti di misura legali, pena la nullità della fatturazione relativa per   truffa a danno dei consumatori, a causa della illegale misurazione dei consumi.

In poche parole: " gli strumenti di misura, Contatori di energia elettrica attiva, devono essere muniti di bolli e/o sigilli, previsti dalla Legge, e rilasciati previa verificazione metrica, dagli appositi organismi terzi notificati, perché regolamentati dalla direttiva europea relativa agli strumenti di misura (MID - measuring instrument directive) e soggetti a verifica metrica, secondo la Normativa della metrologia legale."

Il Mise nell'audizione del 10 ottobre della X Commissione della Camera sulla Strategia Energetica Nazionale ad una interrogazione ha risposto:

[...] La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico. [...]

E chi protegge i consumatori, "costretti" a pagare anche "consumi non consumati", sotto ricatto: "o paghi o ti scatto l'erogazione", registrati in eccesso da contattori troppo "intelligenti", e ben "istruiti" dal server dell'Enel distribuzione e dagli altri distributori.

Il Mise, certo non se ne preoccupa, impegnato come è a pensare a: "possibili interruzioni di tale servizio pubblico"

 Cioè a dire: attenzione non disturbiamo l'Enel e gli altri distributori perché potrebbero "scioperare", se non gli consentiamo di agire senza regole.

In effetti le leggi dal 2007 ci sono, però sono ignorate, dallo stesso MISE, con grave danno per i consumatori.

Sì, sempre lo stesso MISE, che ha affermato candidamente, cioè senza trarne le dovute iniziative, che": nessuno ha mai chiesto di omologare i contatori elettronici e gli stessi portano la dicitura CE omologato ecc." 

Voi vi chiedete: "come mai la mancanza di omologazione, di contatori elettronici di telegestione, non omologati perché non omologabili, non interessa nessuno."

E l'AEEG, nel frattempo che fa ?

Non Vi preoccupate è attivo, anzi attivissimo a propagandare l'impiego dei nuovi telegestori, non omologabili, come la soluzione di tutti i mali, perché sono capaci (testuali parole) di: " favorire il più possibile lo sviluppo della concorrenza nella vendita dell'energia elettrica attraverso la diffusione di misuratori elettronici e di sistemi di telegestione, in grado di gestire tariffe multiorarie, presso tutta l'utenza di bassa tensione".

Vi risulta che ciò sia avvenuto?

A noi no.

Inoltre, non ci risulta che l'AEEG, abbia chiesto scusa agli utenti gabbati!

"La situazione odierna descrive uno squilibrio di potere molto pesante tra distributori e semplici cittadini - commenta Luigi Gabriele, Responsabile Rapporti Istituzionali Codici - In pratica, gli utenti non possono dimostrare il malfunzionamento del loro contatore, che verrà comunque sempre attribuito a problemi di lettura dei consumi.

Sono infatti le stesse aziende che, nel momento della comunicazione di un malfunzionamento, si pongono come controllori del malfunzionamento senza affidarsi ad enti esterni, e senza tra l'altro elargire sufficienti informazioni".

Voi direte di che si lamenta Luigi Gabriele, Responsabile Rapporti Istituzionali Codici - abbiamo l'assicurazione da parte dell'AEEG, che così recita: "il contatore di tele gestione, presente su ogni punto di prelievo in bassa tensione, presenta elevata capacità di elaborazione di tali informazioni nei sistemi di telegestione, caratteristiche che rendono tali sistemi funzionali a più applicazioni e servizi, oltre a quello tipico della misura."

Proprio questo è il problema, Signori dell'AEEG, infatti, è la caratteristica ibrida di misurazione e dei tele gestori, che li rende non omologabili, quali strumenti di misura, ai sensi del Dlgs 22/2007 e della normativa sulla metrologia legale cui in contatori elettronici di misurazione dei consumi elettrici devono sottostare.

I Telegestori, infatti, sono sistemi ibridi, funzionali a più applicazioni e servizi, oltre a quello tipico della misura, e perciò ai sensi di legge non omologabili.

Infatti, ai  sensi del Dlgs. 22/2007, dei suoi allegati e delle relative norme sulla metrologia legale, il contatore  elettronico di tele gestione,  nella  sua funzione di  strumento di misura legale,  non può svolgere con il suo software, altre  funzioni oltre alla  misurazione, perché può essere influenzabile  in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è  collegato.

Basta la lettura della normativa, che così recita: "Se a uno  strumento di  misura è collegato  un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software  che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche, deve  essere identificabile e  non può essere  influenzato in modo  inammissibile dal software collegato".

Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione, svolge anche le funzioni  di tele lettura e di telegestione, per le quali, effettua un dialogo costante con il server del  distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura."

Testualmente la norma così recita:"Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo, da alcuna  caratteristica del dispositivo  collegato  o da  alcun dispositivo remoto che  comunichi con lo strumento di misura."

 Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura (MI 003) non possono  essere omologati se: "lo strumento di  misura presenta caratteristiche atte ad  agevolarne  l'impiego fraudolento",  le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hackeraggio a  danno dei contatori elettronici Enel (come riportato dal giornale La  Repubblica).

E l'AEEG, invece si preoccupa di spingere l'impiego dei "misuratori elettronici e dei sistemi di tele gestione", cioè di due strumenti in uno, paventando: "la mancata installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e la mancata conformità ai requisiti funzionali e prestazionali minimi che l'Autorità ha individuato affinché tali sistemi possano rispondere in modo efficace alle nuove esigenze del mercato elettrico, aperto anche ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007, e del sistema elettrico in generale."

Signori dell'AEEG, non sapevamo, che tra i Vs. compiti ci fossero anche quelli di individuare i "requisiti funzionali e prestazionali minimi dei sistemi di tele gestione" compiti che noi sappiamo essere delegati al Dlgs 22/2007 ed agli organismi notificati.

Compito dell'AEEG, è invece vigilare ed accertare se i contatori elettronici di tele gestione, "imposti" dall'Enel presso gli utenti elettrici, cioè senza consenso, alla luce della vigente normativa presentino le caratteristiche previste per l'omologazione oltre a "controllare" la regolarità delle verifiche periodiche previste e della validazione terza di tali apparecchiature.

Ciò, era urgente ed indispensabile, nel momento in cui Enel Distribuzione spa, produce in un documento del  Marzo 2014, l'elenco dei contatori teleleggibili dal sistema centrale di acquisizione e validazione di Enel Distribuzione.

Tale documento è intestato: CONTATORI APPROVATI DA  ENEL DISTRIBUZIONE.

Nel testo del documento tra l'altro si legge: " I campioni dei contatori in elenco, che hanno conseguito l'approvazione o l'omologazione di Enel Distribuzione, (forse ad honorem ?), sono stati configurati con i suddetti parametri "essenziali".

Sarà cura del Cliente assicurarsi presso il costruttore del contatore prescelto e quindi garantire ad Enel Distribuzione che il contatore sia anch'esso configurato con i parametri "essenziali", conformemente ai

campioni che sono stati approvati o omologati da Enel.

Perché i contatori siano teleletti da Enel Distribuzione, devono essere inoltre provvisti di idonei dispositivi per l'interrogazione ed acquisizione dati da parte di Enel Distribuzione (modem);

La connessione tramite modem PSTN è accettata fintantoché la configurazione del modem stesso e della linea sono tali da garantirne la raggiungibilità da parte del sistema centrale di Enel Distribuzione.

Si fa presente, al riguardo, che le prove di approvazione dei modelli sono state eseguite utilizzando un modem GSM.

Il sistema di misura è comprensivo del contatore e del dispositivo di comunicazione.

E' richiesto un dispositivo di comunicazione (dedicato) per ogni contatore.

Enel Distribuzione è disponibile a valutare soluzioni diverse, purché si rivelino praticabili e compatibili con il sistema di acquisizione e validazione in uso, e non siano pregiudicati i requisiti indicati nelle regole di connessione.

In caso di installazione effettuata con modem GSM sarà cura del Cliente assicurare un livello di campo sufficiente a garantire la stabilità della telelettura del contatore.

Siamo sicuri che non stiamo parlando dei contatori installati presso le nostre utenze, perché sono omologati, ad un tanto al kilo!

Non è esagerato dire, un tanto  al Kilo, quando si apprende che:  Enel Distribuzione è disponibile a valutare soluzioni diverse, compatibili con il sistema di acquisizione e validazione in uso, non cita quello previsto dal Dlgs 22/2007 e suoi allegati, invece la condizione di fornitura per il contatore è: che sia anch'esso configurato con i parametri "essenziali", conformemente ai campioni che sono stati approvati o omologati da Enel.

Risponda l'AEEG, risponda Enel distribuzione, risponda il MISE, che destinazione hanno i contatori elettronici, sottoposti alla validazione ed all'omologazione effettuate in conto proprio da Enel, senza alcun intervento degli organismi previsti dalla legge.

Certamente questi contatori, Enel, non li ordina per tenerli in magazzino e perciò di sicuro vengono utilizzati per la misurazione e per la tele gestione di utenze elettriche.

In questi giorni faremo partire una azione collettiva, per ottenere certezza sulla destinazione di tali strumenti.

Se volete aderire comunicatelo a: aiutosicuro@libero.it

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andrea di giovanni

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IL COMPOSTER AEROBICO in SEMIGRATIS E’ INQUINANTE

SCANDALO

  INQUINAMENTO IN OFFERTA SPECIALE  

  LE COMPOSTIERE AEROBICHE IN SEMIGRATIS SONO INQUINANTI

nella fase aerobica emette composti odorigeni e aerosol microbico.   

 L’incredibile è realtà!

L’offerta, a pochi euro, di Composter con processo biologico aerobico, con lo scopo nobile nelle intenzioni delle amministrazioni pubbliche, di ridurre l’inquinamento, in realtà lo incrementano in maniera moltiplicata.

Per fortuna, la complessità e la fatica, connessa al  funzionamento di tali composter aerobici,oltre ai rischi connessi all’inquinamento prodotto, scoraggiano lo stesso impiego delle apparecchiature di compostaggio aerobico, ricevute in semi – omaggio,così il danno è minore.

La medicina peggiore del malanno !

Infatti, il compostaggio aerobico è un processo di stabilizzazione della sostanza organica,che necessita dell’aereazione, la quale però, provoca la dispersione delle particelle microbiche.

Ciò costituisce, esposizione biologica nociva, proveniente dal rilascio di microrganismi e prodotti nocivi del metabolismo o delle strutture cellulari, dispersi nell'aria, durante i processi di compostaggio biologico anaerobico, in atto nei composter domestici.

Infatti,il processo di compostaggio aerobico è responsabile di emissioni gassose in atmosfera, di tipo odorifero e di pericoloso aerosol microbico.

Il  problema, negli impianti con fase aerobica, è riconducibile  all’emissione dei composti inquinanti originati dalla formazione di composti odorigeni nel corso del processo, tra i quali i più significativi gruppi di composti odorigeni identificati includono ammoniaca e ammine, acidi grassi volatili, composti organici ed inorganici dello zolfo, composti aromatici, terpeni, acetone, fenoli e toluene.

Le ammine possono derivare dalla decomposizione microbica degli amminoacidi

e delle proteine ad opera dei batteri comuni ( quali E. coli ), le più sgradevoli sono

la cadaverina e la putrescina.

Oltre alle suddette sostanze odorigine, durante il trattamento biologico aerobico dei  rifiuti, possono originarsi polveri dotate di reattività biologica, presenti come un aerosol di cellule microbiche, ovvero  microorganismi associati a piccolissime particelle di materiali organici o inorganici.

Tali  microorganismi sono in grado di rimanere sospesi nell’aria per periodi di tempo anche lunghi, mantenendo vitalità ed eventuale infettività.

Nelle polveri disperse si ritrovano cellule di batteri e attinomiceti, propaguli di muffe e spore fungine, nonché particelle virali.

Un problema  specifico può essere la presenza del fungo deuteromiceto Aspergilus fumigatus(associato tipicamente alla materia in decadimento), le cui spore se inalate o incluse nel corpo umano, possono causare affezioni polmonari (aspergillosi) nei soggetti predisposti.

 Altro elemento di potenziale rischio rientrante nella categoria bio-particolato è rappresentato dall’esposizione alle endotossine, prodotte all’interno delle cellule

di alcuni microorganismi e rilasciate a seguito della rottura degli involucri cellulari.

Presso i composter aerobici inoltre,si possono liberare composti

organici volatili (V.O.C.s46),potenzialmente pericolosi per l’uomo; si tratta di composti quali benzene cloroformio e trielina, normalmente contenuti in taluni solventi,vernici e smacchiatori ad uso domestico.

Il rilascio dei V.O.C.s è favorito dalla ventilazione forzata, dal rivoltamento dei rifiuti e dalle elevate temperature realizzate in fase termofila, è concentrato nelle prime 48 ore del processo.

Quando la  fase attiva del processo è confinata in ambienti chiusi, un appropriato  ricambio d’aria è importante anche per evitare l’eccessiva esposizione dell’uomo.

Le tecnologie  di abbattimento di tali composti possono coincidere con quelle messe

in campo perla rimozione degli odori, anche se risulta difficile tenerli monitorati.

Per contenere le emissioni di composti volatili e odorigeni, oltre a numerosi accorgimenti da assumere in fase progettuale e gestionale, è possibile intervenire

con sistemi  tecnologici più o meno sofisticati, difficilmente praticabili nei composter  aerobici di tipo domestico.

Questa è la  situazione tale e quale monitorata dall’Istituto Superiore della Sanità, daI  SPRA, da ENEA, e da  molti ricercatori  delle Università Italiane.

Allora Vi chiederete, perché se quello che ci hai descritto e documentato è un fatto scientifico notorio, non si fermano le compostiere biologiche aerobiche e magari si trovino alternative, tra l’altro esistenti anche al compostaggio aerobico urbano.

Semplicemente perché mi è stato più volte detto che il compostaggio aerobico è già conosciuto, in quanto esiste una moltitudine di applicazione e le altre soluzioni tranne quella anaerobico sono sperimentali.

Cioè, come  dire: mi sposo “una di quelle”, perché già sperimentata, anche se le applicazioni già effettuate, lasciano molto a desiderare e possono creare seri rischi di ogni genere.

Solamente, non si capisce, perché in Italia, non ci sono esempi di composter anaerobici, che eliminando la fase di  produzione di biogas, operano in assenza di ventilazione ed in contenitori perfettamente ermetici.

Praticamente, niente aerosol  microbico, niente emissioni odorigeni, praticamente inquinamento zero.

Eppure la soluzione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici a livello industriale, trova ogni giorno sempre più applicazioni.

Perché i composter domiciliari no?

Ritengo perché i composter aerobici,costano poco anzi pochissimo, e si possono distribuire a semigratis, anche se poi vengono abbandonati, quelli anaerobici costano di più perché è necessario  produrli o in plastiche di elevata qualità oppure in acciaio inox.

In Australia, la soluzione anaerobica è la più preferita, mentre in Italia la RR- Recycle Research, ha di recente sviluppato e prodotto un apparecchiatura denominata “ Dry-Anaerobic Composter”, che opera a secco con flusso a pistone per gravità.

Tale composter anaerobico dry, presenta una soluzione unica a livello mondiale :

sfrutta l’energia solare per accelerare il processo di digestione anaeroibica.

La perfetta chiusura ermetica di tale Composter, e l’assenza di cattivi odori,consente di poterlo inserire all’interno dell’appartamento o sul balcone oltre che nel giardino anche piccolo.

Probabilmente sarà venduto all’estero,se continua la moda dei composter  aerobici, costi quel che costi, in termini di salute, purchè costi poco!

Naturalmente la speranza è l’ultima a morire e ci auguriamo, che anche in Italia possano proliferare i composter anaerobici, specie se dry.

Tutto questo, a conforto dei cittadini indifesi, anche dalle buone intenzioni di aiutare l’ambiente, con apparecchiature che invece lo danneggiano.

MCI – Movimento Cittadini Indifesi

blog aiuto sicuro

aiutosicuro@libero.it

 

 

 

 
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“BONIFICARE” LA GESTIONE DELL’ENERGIA

CONTATORI NON OMOLOGABILI E SERVIZI DI RETE ARBITRARI

“BONIFICARE”  LA GESTIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Un utente lancia un appello

AL PRESIDENTE AEEG

 

Preg. mo Professor Guido Pier Paolo Bortoni

 PresidenteDELL’Autorità per l’energia elettrica e il gas

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Piazza Cavour 5, Milano – Tel. 02-655651

Via dei Crociferi 19, ROMA – Tel. 06-6979141

 

La sottoscritta sa bene che Ella non è tenuta a leggere la presente, ne obbligato formalmente a dare una riposta, ma ha ritenuto di scriverLe ,  non solo per il mio caso personale, ma per i milioni di utenti impotenti di fronte agli abusi, alle truffe ed alle conseguenti estorsioni: o paghi  o ti stacco l’erogazione.

Comprendo la complessità degli impegni connessi al Suo  incarico, però una cosa come cittadino Italiano, che tiene alla limpidità della propria coscienza, può farla oppure ordinarla: verificare e catalogare i disperati interventi sui siti e sui blog,votati all’energia, degli utenti ormai allo stremo, ed impossibilitati a continuare a pagare le bollette di energia elettrica, portanti cifre che nulla  hanno a che fare con i reali consumi degli utenti.

Non mancherà molto e perdurando l’impunità degli operatori  addetti alla distribuzione e vendita dell’energia elettrica, e gli utenti anche  quelli che guadagnano 1500,00 euro al mese, resteranno al buio.

Infatti, in questo momento molti di loro stanno vendendo l’ultimo oro di famiglia rimasto.

Poi sarà il buio per un gran numero di famiglie.

L’incredibile, è che tutto ciò, deriva da problemi di mercato dell’energia, solamente in minima parte.

Se ad una vedova, con pochi elettrodomestici, arrivano  bollette bimestrali di 450,00 euro, non è certo per colpa del mercato o dei  suoi consumi.

Se bollette alla mano, iconsumi registrati dal Contatore elettronico, sono più del doppio di quelli  registrati con il contatore elettromeccanico a parità di utilizzatori, un  allarme c’è.

Se gli importi in fattura dei servizi di rete, raggiungono il doppio dei servizi di vendita e superanodi molto il 50% dell’importo totale, un allarme serio dovrebbe scattare.

Se i nuovi contatori  elettronici, non possono essere omologati e se non sono assoggettati ai  controlli ed alle verifiche previste dalla metrologia legale e dalDlgs.22/2007, non può essere un fatto  normale di cui non tenere conto.

Se lo stesso MISE, afferma che, nessuno ha mai chiesto di omologare i contatori elettronici e gli stessi portano la dicitura CE omologato ecc., non può non interessare nessuno.

Se ai  sensi del Dlgs. 22/2007, dei suoi allegati e delle relative norme sulla metrologia legale, il contatore  elettronico di tele gestione,  nella  sua funzione di  strumento di misura legale,  non può svolgere con il suo software, altre  funzioni oltre alla  misurazione, perché può essere influenzabile  in modo inammissibile dal software Enel distribuzione cui è  collegato, a qualcuno deve interessare.

 Infatti, la normativa così recita: "Se a uno  strumento di  misura è collegato  un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software  che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche, deve  essere identificabile e  non può essere  influenzato in modo  inammissibile dal software collegato".

Il contatore elettronico, non è pertanto omologabile, ove oltre al servizio di misurazione,svolge anche funzione  di tele lettura,per la quale effettua un dialogo costante con il server del  distributore, cioè può essere: "influenzato, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo o da  alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.”

Testualmente la norma così recita:"Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate, in modo inammissibile  dal  collegamento di tale  strumento ad altro dispositivo, da alcuna  caratteristica del dispositivo  collegato  o da  alcun dispositivo remoto che  comunichi con lo strumento di misura."

 Ed inoltre i contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura (MI 003) non possono  essere omologati se: " lo strumento di  misura presenta caratteristiche atte ad  agevolarne  l'impiego fraudolento",  le cronache riportano notizie di arresti di responsabili di hackeraggio a  danno dei contatori elettronici Enel ( come riportato dal giornale La  Repubblica ).

Tuttociò non può continuare a non interessare nessuno !

Se  ogni venditore di energia elettrica, fattura i servizi di rete, secondo unproprio personale criterio, a tal punto che GREEN NETWORK SRL, utilizza cinque scaglioni tra i quali, due incontrasto tra loro e cioè: da 2641 a infinito e da 4400 a infinito,qualcuno deve farsi carico di fermare una tale assurdità ( per essere benevoli)

E  se poi per giunta osa affermare: I servizi di rete vengono applicati come da  delibera  con valori stabiliti dall’autorità”, qualcuno deve fermarli, a  qualcuno deve interessare ciò che qui si sta affermando.

Egregio Presidente la brevità dell’intervento non mi ha consentito di entrare in molti altri inefficienze o truffe.

Però in chiusura faccio un accorato appello alla Sua persona, oltre che al Presidente, impegni l’organismo da Lei presieduto per bonificare il settore della vendita e distribuzione dell’energia elettrica, risolva il problema della  non omologabilità dei tele gestori come strumenti di misura legale, posizionando a valle e prima dell’utenza un  contatore elettrico non dialogante con il server del distributore.

Una vera e propria “scatola nera”, che possa fare testo in caso di contestazione dei consumi fatturati con l’utilizzo della  tele gestione.

Emetta un’ordinanza, che impedisca aciascun operatore, di scegliersi unmetodo a suo uso e consumo per la fatturazione dei servizi di rete.

Che però, sia semplice, trasparente ecomprensibile, anche a mia zia Maria, di 90 anni.

Un suggerimento della Zia Maria, i consumi mensili registrati siano attribuiti agli scaglioni fissi ed inviolabili, senza il “fai da te” attuale, in progressione con il passaggio da uno scaglione all’altro man mano che i consumi mensilmente sommati, superano lo scaglione relativo.

La semplicità del calcolo, è l’unica chepuò tagliare la mano ed anche il braccio agli attuali cultori del “ fai da te”!

La ringrazio molto se vorrà leggere la  presente lettera e magari farsi riassumere il contenuto degli allegati.

La ringrazio immensamente, se mi vorrà rispondere e magari effettuare i necessari interventi.

Con i più distinti saluti

Lettera firmata

aiutosicuro@libero.it

3452926666 

 
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