Articolo 21, primo comma..

 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,

al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,

con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi

di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,

titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,

impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

 

“Distinguerai un pazzo, non per quello che dice,

ma per il danno che provoca agli altri”

Articolo 21, primo comma..ultima modifica: 2022-02-08T17:36:19+01:00da ilcorrierediroma
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